Legge regionale 6 giugno 2025, n. 28
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 9 giugno 2025
TITOLO III
Sanità, sport e politiche sociali
CAPO I
Sanità
Art. 62
Ricorso agli ESTAV quali centrali di committenza. Abrogazione dell’articolo 45 bis della l.r. 38/2007
1. L’articolo 45 bis della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), è abrogato.
Art. 63
Fondo sanitario regionale. Modifiche all’articolo 25 della l.r. 40/2005
1. Alla fine della lettera a) del comma 1 dell’articolo 25 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), sono aggiunte le parole: “
e dell’ISPRO
”.2. La lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 40/2005 è sostituita dalla seguente:
“
del
d. lgs. 502/1992
b) fondi per il finanziamento delle funzioni assistenziali, di cui all’articolo 8 sexies, commi 1 e 2,
del
d. lgs. 502/1992 , individuate dalla Giunta regionale, comprensivi di quelli individuati dagli strumenti di programmazione sanitaria e sociale integrata regionale, per specifici programmi;
”.3. Dopo la lettera b) del comma 1 dell’articolo 25 della l.r. 40/2005 è inserita la seguente:
“
b bis) fondi per il sostegno degli investimenti e per la manutenzione e il rinnovo del patrimonio delle aziende sanitarie;
”.Art. 64
Determinazione del fabbisogno finanziario. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 40/2005
1. Alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 26 della l.r. 40/2005 le parole “
e dell’ESTAR di cui all’articolo 100
” sono sostituite dalle seguenti: “e degli altri enti del servizio sanitario regionale
”;Art. 65
Finanziamento delle aziende unità sanitarie locali. Modifiche all’articolo 27 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 bis dell’articolo 27 della l.r. 40/2005 la parola: “
individuate
” è sostituita dalla seguente: “comprese
”.2. Al comma 2 dell’articolo 27 della l.r. 40/2005 le parole: “
del
d.lgs. 502/1992 ”.
per lo sviluppo dei servizi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “per il finanziamento delle funzioni assistenziali, di cui articolo 8 sexies, commi 1 e 2,
del
d.lgs. 502/1992 ”.Art. 66
Finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 40/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 28 della l.r. 40/2005 dopo le parole: “
aziende ospedaliero-universitarie
” sono inserite le seguenti: “e della Fondazione Toscana Gabriele Monasterio
”. 2. Al comma 2 dell’articolo 28 della l.r. 40/2005 le parole: “
del
d.lgs. 502/1992 ”.
fondi per lo sviluppo dei
servizi di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b)
” sono sostituite dalle seguenti: “fondi per il
finanziamento delle funzioni assistenziali, di cui articolo 8 sexies, commi 1 e 2,
del
d.lgs. 502/1992 ”.Art. 67
Collegio sindacale. Nomina e funzionamento. Modifiche all’articolo 41 della l.r. 40/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 41 della l.r. 40/2005 le parole: “
Ministero del tesoro
” sono sostituite dalle seguenti: “Ministero dell’economia e delle finanze
”.Art. 68
Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato. Inserimento dell’articolo 142 quaterdecies nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 142 terdecies della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
Art. 142 quaterdecies - Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato
1. Al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale e l’efficienza amministrativa, nell’ottica di garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, l’efficacia delle graduatorie approvate all’esito delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato indette da aziende ed enti del servizio sanitario regionale è prorogata, per ciascun profilo professionale, fino all’approvazione delle nuove graduatorie concorsuali dei relativi profili professionali interessati e, comunque, non oltre il termine di un anno dall’entrata in vigore del presente articolo.
”.Art. 69
Requisiti per l’accreditamento istituzionale. Modifiche all’articolo 30 della l.r. 51/2009
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 30 della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualità e sicurezza delle strutture sanitarie: procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento), è aggiunto il seguente:
“
2 bis. Al personale delle strutture sanitarie private accreditate si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro pertinente all’oggetto dell’attività svolta.
”CAPO II
Sport
Art. 70
Regolamento regionale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 21/2015
1. Dopo la lettera d) del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi), è aggiunta la seguente:
“
articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021
d bis) requisiti strutturali e organici per la realizzazione delle palestre della salute, di cui all’articolo 7 bis, in conformità a quanto statuito dall'
articolo 41, comma 9, del d.lgs. 36/2021 .
”.Art. 71
Funzioni amministrative di controllo e vigilanza. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 21/2015
1. Al comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 21/2015 le parole: “
per l’attività ludico-motoria-ricreativa
” sono sostituite dalle seguenti: “ai requisiti di cui
”.2. Al comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 21/2025 le parole: “
per l’esercizio di attività ludico-motoria-ricreativa
” sono soppresse.Art. 72
Attività sportiva. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 11/2025
1. Alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 11/2025 le parole: “
i diversamente abili
” sono sostituite dalle seguenti: “le persone con disabilità
”.CAPO III
Politiche sociali
Art. 73
Misure di sostegno finanziario. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 17/2025
1. Alla lettera c) del comma 4 dell’articolo 4 della legge regionale 18 marzo 2025, n. 17 (Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale, educativa e formativa degli oratori e delle attività oratoriali), le parole: “
portatori di disabilità
” sono sostituite dalle seguenti: “persone con disabilità
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



