Legge regionale 6 giugno 2025, n. 28
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 9 giugno 2025
TITOLO II
Attività produttive e pesca
CAPO I
Turismo
Art. 36
Turismo accessibile. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 61/2024
1. Al comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo), le parole: “
persone disabili
” sono sostituite dalle seguenti: “persone con disabilità
”.Art. 37
Regolamento di attuazione. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 61/2024
1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 61/2024 , le parole: “
le comunità d'ambito turistico
” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico
”.Art. 38
Funzioni della Regione. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 61/2024
1. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 6 della l.r. 61/2024 è sostituita dalla seguente:
“
del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273
e) la definizione del marchio della destinazione toscana e del relativo disciplinare d’uso, che prevede l’utilizzo del marchio da parte delle comunità d'ambito turistico insieme alla propria denominazione, fatta salva l’applicazione
del
decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'
articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 );
”.Art. 39
Consulta permanente del turismo. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 61/2024
1. Alla fine del comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, nonché delle organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità e delle loro famiglie
”.Art. 40
Servizi di informazione e accoglienza turistica. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 61/2024
1. Alla lettera e) del comma 7 dell’articolo 17 della l.r. 61/2024 , le parole: “
le comunità d'ambito turistico
” sono sostituite dalle seguenti: “i comuni, in sede di esercizio in forma associata della funzione a livello di comunità d'ambito turistico
”.Art. 41
Marina resort. Modifiche all’articolo 32 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 32 della l.r. 61/2024 , dopo le parole: “
di diportisti all'interno delle
” è inserita la seguente: “proprie
”.2. Il comma 2 dell’articolo 32 della l.r. 61/2024 è abrogato.
Art. 42
Definizione e caratteristiche degli alberghi diffusi. Modifiche all’articolo 47 della l.r. 61/2024
1. Al comma 10 dell’articolo 47 della l.r. 61/2024 , le parole: “
sia destinazione d'uso residenziale sia
” sono sostituite dalle seguenti: “destinazione d'uso
”.2. Al comma 11 dell’articolo 47 della l.r. 61/2024 , le parole: “
della struttura principale, ubicata
” sono sostituite dalle seguenti: “dello stabile principale, ubicato
”.Art. 43
Esercizio dell'attività di struttura ricettiva. Modifiche all’articolo 48 della l.r. 61/2024
1. Alla fine del comma 6 dell’articolo 48 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”.2. Alla fine del comma 7 dell’articolo 48 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”.Art. 44
Classificazione. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 51 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell' articolo 51 della l.r. 61/2024 le parole: "
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83
legge 29 luglio 2014, n. 106 " sono sostituite dalle seguenti: "f
articolo 1, comma 15, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152
legge 29 dicembre 2021, n. 233 ”.
in conformità a quanto previsto dall'
articolo 10, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni dalla
legge 29 luglio 2014, n. 106 " sono sostituite dalle seguenti: "fatto salvo quanto previsto all'
articolo 1, comma 15, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 (Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza “PNRR” e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 dicembre 2021, n. 233 ”.Art. 45
Sospensione dell’attività. Modifiche all’articolo 53 della l.r. 61/2024
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 53 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
per le strutture ricettive con apertura annuale, e almeno ad un mese per quelle con apertura stagionale
”.Art. 46
Comunicazione delle locazioni turistiche in forma non imprenditoriale. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 61/2024 dopo le parole: “
comunica al comune,
” sono inserite le seguenti: “contestualmente all’inizio dell’attività locativa,
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
1 bis. Le variazioni dei dati e delle informazioni di cui al comma 1, nonché la sospensione dell’attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale, sono comunicate al comune entro quindici giorni dal loro verificarsi.
”.3. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 60 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
1 ter. La cessazione dell'attività di locazione turistica in forma non imprenditoriale è comunicata al comune entro trenta giorni dal suo verificarsi.
”.Art. 47
Esercizio dell'attività di locazione turistica in forma imprenditoriale. Modifiche all’articolo 61 della l.r. 61/2024
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 61 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”.2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 61 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”.3. Dopo il comma 5 dell’articolo 61 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
5 bis. La sospensione dell’attività di locazione turistica in forma imprenditoriale è soggetta a comunicazione, da effettuarsi al SUAP competente per territorio entro quindici giorni dal suo verificarsi.
”.Art. 48
Sanzioni amministrative. Modifiche all’articolo 63 della l.r. 61/2024
1. Dopo la lettera c) del comma 1 dell’articolo 63 della l.r. 61/2024 è aggiunta la seguente:
“
c bis) nel caso di violazione degli obblighi di cui al presente titolo non altrimenti sanzionati, alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 200,00 a euro 1.200,00.
”.Art. 49
Esercizio dell'attività degli stabilimenti balneari. Modifiche all’articolo 66 della l.r. 61/2024
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 66 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”.2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 66 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”.Art. 50
Sanzioni amministrative. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 74 della l.r. 61/2024
Art. 51
Esercizio dell'attività di agenzia di viaggio. Modifiche all’articolo 77 della l.r. 61/2024
1. Alla fine del comma 4 dell’articolo 77 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”. 2. Alla fine del comma 5 dell’articolo 77 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”. 3.Alla fine del comma 6 dell’articolo 77 della l.r. 61/2024 sono aggiunte le parole: “
, entro quindici giorni dal suo verificarsi
”.Art. 52
Abilitazione a direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo. Modifiche all’articolo 83 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 83 della l.r. 61/2024 dopo le parole: “
dal comune,
” sono inserite le seguenti: “con validità su tutto il territorio nazionale,
”.Art. 53
Definizione dell'attività di guida ambientale. Modifiche all’articolo 102 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 102 della l.r. 61/2024 le parole: “
la storia e le tradizioni culturali
” sono sostituite dalle seguenti: “le tradizioni locali
”.Art. 54
Disposizioni transitorie in materia di strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione. Modifiche all’articolo 144 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 144 della l.r. 61/2024 dopo le parole: “
previgenti disposizioni
” sono inserite le seguenti: “di cui, rispettivamente, all’articolo 55, comma 4 e all'articolo 56, comma 4
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 144 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
1 bis. In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1, si applica la sanzione della chiusura dell’attività. Per ogni altra violazione si applicano le sanzioni di cui all'articolo 57 della presente legge.
”.Art. 55
Disposizioni transitorie in materia di albergo diffuso. Modifiche all’articolo 145 della l.r. 61/2024
1. Al comma 1 dell’articolo 145 della l.r. 61/2024 dopo le parole: “
secondo le disposizioni
” sono inserite le seguenti: “di cui all’articolo 21, comma 2 e all’articolo 22, commi 2 e 5
”.2. Dopo il comma 1 dell’articolo 145 della l.r. 61/2024 è inserito il seguente:
“
1 bis. In caso di mancato rispetto della disposizione di cui all’
articolo 22, comma 5, della l.r. 86/2016 , si applica la sanzione di cui all’articolo 57, comma 4, della presente legge.
”. “
2. Le disposizioni relative alla destinazione d’uso di cui all’articolo 47, commi 8 e 10, si applicano a far data dal 1° luglio 2026. Fino a tale data, gli alloggi utilizzati per l’attività di albergo diffuso, nonché i locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, possono avere, ai fini urbanistici, destinazione d’uso residenziale.
”.4. Al comma 3 dell’articolo 145 della l.r. 61/2024 dopo le parole: “
dei relativi alloggi
” sono inserite le seguenti: “e dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune
”.Art. 56
Inserimento di partizioni di livello superiore nella l.r. 61/2024
1. Prima dell’articolo 58 nel titolo III della l.r. 61/2024 , è inserito il capo: “
Capo I - Locazioni turistiche
”. 2. Prima dell’articolo 65 nel titolo IV della l.r. 61/2024 , è inserito il capo: “
Capo I -
Stabilimenti balneari
”. 3. Prima dell’articolo 72 nel titolo V della l.r. 61/2024 , è inserito il capo: “
Capo I - Obblighi di comunicazione e di pubblicità
”. 4. Prima dell’articolo 91 nel titolo VII della l.r. 61/2024 , è inserito il capo: “
Capo I - Trasporto turistico
”. 5. Prima dell’articolo 138 nel titolo IX della l.r. 61/2024 , è inserito il capo: “
Capo I - Vigilanza e controllo
”. 6. Prima dell’articolo 139 nel titolo X della l.r. 61/2024 , è inserito il capo: “
Capo I - Norme transitorie, finali ed abrogazioni
”.CAPO II
Concessioni demaniali marittime
Art. 57
Criteri per le concessioni demaniali marittime. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2016 (1)
Abrogato
CAPO III
Commercio
Art. 58
Requisiti di onorabilità. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 62/2018
1. L’articolo 11 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), è sostituito dal seguente:
“
Art. 11 - Requisiti di onorabilità
1. L’accesso e l’esercizio delle attività commerciali di cui all’articolo 1 sono subordinati al possesso dei requisiti di onorabilità di cui all’articolo 71, commi da 1 a 5,
del
decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
”.Art. 59
Requisiti professionali. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 62/2018
1. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 62/2018 è sostituito dal seguente:
“
del
d.lgs. 59/2010
1. L’accesso e l’esercizio, in qualsiasi forma e limitatamente all’alimentazione umana, dell’attività di vendita al dettaglio nel settore merceologico alimentare e dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande sono subordinati al possesso dei requisiti professionali di cui all’articolo 71, commi 6 e 6 bis,
del
d.lgs. 59/2010 .
”.2. Al comma 5 dell’articolo 12 della l.r. 62/2018 le parole: “
articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010 ”.
di cui al comma 1, lettera a)
” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all’
articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010 ”.CAPO IV
Pesca
Art. 60
Elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche. Modifiche all’articolo 4 ter della l.r. 7/2005
1. La lettera a) del comma 2 dell’articolo 4 ter della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne), è sostituita dalla seguente:
“
articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106
a) essere iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) previsto dall’
articolo 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'
articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 );
”.CAPO V
Servizio fitosanitario
Art. 61
Sanzioni. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 37/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 5 della legge regionale 17 settembre 2024, n. 37 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale), le parole: “
lettera l
” sono sostituite dalle seguenti: “lettera j)
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



