Legge regionale 6 giugno 2025, n. 28
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.
Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 9 giugno 2025
TITOLO I
Affari istituzionali, bilancio e patrimonio
CAPO I
Procedimento elettorale
Art. 1
Sottoscrizione digitale. Inserimento dell’articolo 4 bis nella l.r. 74/2004
1. Dopo l’articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 74 (Norme sul procedimento elettorale relativo alle elezioni per il Consiglio regionale e per l'elezione del Presidente della Giunta regionale della Toscana, in applicazione della legge regionale 26 settembre 201 4, n. 51 “Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale”), è inserito, nella sezione III del capo I, il seguente:
“
Art. 4 bis - Sottoscrizione digitale
1. La Giunta regionale definisce le modalità per consentire la raccolta con modalità digitale delle sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle candidature e delle liste per i casi in cui l’elettrice o l’elettore possono esercitare il voto domiciliare ai sensi
del
decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l’ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 gennaio 2006, n. 22 , e per i casi in cui sussista comunque l'impossibilità certificata, per un grave impedimento fisico, di apporre una firma autografa.
2. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 4, secondo e terzo periodo,
del
decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo unico delle leggi per la
composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali), sulle modalità di dichiarazione in forma verbale per i presentatori che non sappiano o non siano in grado di sottoscrivere per impedimento fisico.
”.CAPO II
Organizzazione e personale
Art. 2
Sostituzione del direttore. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 1/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale), le parole: “
della medesima direzione
” sono soppresse.Art. 3
Accesso alla qualifica dirigenziale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 1/2009
1. Il comma 2 dell’articolo 12 della l.r. 1/2009 è sostituito dal seguente:
“
articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001
2. L'accesso alla qualifica dirigenziale avviene a seguito di concorso, cui possono essere ammessi i dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Sono, altresì, ammessi i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'
articolo 1, comma 2, del d.lgs. 165/2001 , muniti del diploma di laurea, che hanno svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. Sono, inoltre, ammessi coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purché muniti di diploma di laurea. Sono altresì ammessi i cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario, che hanno maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea.
”.2. Al comma 2 quinquies dell’articolo 12 della l.r. 1/2009 le parole: “
comma 1 ter
” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1 bis
”.3. Dopo il comma 2 quinquies dell’articolo 12 della l.r. 1/2009 è aggiunto il seguente:
2 sexies. Nell’ambito della riserva di cui ai commi 2 bis e 2 ter, nel rispetto delle facoltà assunzionali autorizzate, la Regione può indire procedure comparative, riservate al proprio personale in servizio a tempo indeterminato, in possesso dei titoli di studio previsti a legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nell’area o categoria apicale. Le procedure tengono conto della valutazione conseguita nell'attività svolta, dei titoli professionali, di studio o di specializzazione ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, e in particolar modo del possesso del dottorato di ricerca, nonché della tipologia degli incarichi rivestiti con particolare riguardo a quelli inerenti agli incarichi da conferire e sono volte ad assicurare la valutazione delle capacità, attitudini e motivazioni individuali. A tal fine i bandi definiscono gli ambiti di competenza da valutare e prevedono prove scritte e orali di esclusivo carattere esperienziale, finalizzate alla valutazione comparativa e definite secondo metodologie e standard riconosciuti.
Art. 4
Adeguamenti in tema di limiti al conferimento dell’incarico di direttore a soggetti esterni. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 1/2009
1. Al comma 6 dell’articolo 14 della l.r. 1/2009 le parole: “
o dell'articolo 18 bis, comma 1,
” sono soppresse.Art. 5
Limiti dei compensi per le attività extra impiego. Modifiche all’articolo 34 bis della l.r. 1/2009
1. Il comma 9 dell’articolo 34 bis della l.r. 1/2009 è abrogato.
Art. 6
Limiti dei trattamenti economici. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 1/2009
1. Al comma 3 dell’articolo 58 della l.r. 1/2009 le parole: “
responsabili delle strutture di minore complessità
” sono sostituite dalle seguenti: “determinato dalla deliberazione di cui all’articolo 49, comma 4, in misura inferiore a quello spettante ai responsabili di settore di maggiore complessità
”.Art. 7
Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per l’assunzione a tempo indeterminato. Inserimento dell’articolo 74 ter nella l.r. 1/2009
1. Dopo l’articolo 74 bis della l.r. 1/2009 è inserito il seguente:
“
Art. 74 ter - Proroga delle graduatorie dei concorsi pubblici per le assunzioni a tempo indeterminato
1. Al fine di assicurare la continuità dei servizi pubblici erogati e l’efficienza amministrativa, nell’ottica di garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, l’efficacia delle graduatorie approvate all’esito delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale a tempo indeterminato indette dalla Regione Toscana, la cui scadenza è prevista entro il 31 dicembre 2026, è prorogata di un anno.
”.Art. 8
Dirigente con contratto a tempo determinato. Modifiche all’articolo 22 bis della l.r. 4/2008
1. Il comma 3 dell’articolo 22 bis della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale), è sostituto dal seguente:
3. Il contratto di cui al comma 1 non può avere durata superiore a cinque anni ed è rinnovabile.
Art. 9
Attività extra impiego del personale. Modifiche all’articolo 27 ter della l.r. 4/2008
1. Al comma 1 dell’articolo 27 ter della l.r. 4/2008 le parole: “
le funzioni di cui agli articoli 33, comma 4 e 34, comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “le competenze autorizzatorie da queste richiamate
”.CAPO III
Nomine degli organi amministrativi
Art. 10
Avviso per la presentazione delle candidature e proposte di nomina. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 5/2008
1. comma 8 dell’articolo 7 della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5
Tali soggetti individuano i candidati in modo autonomo ovvero nell’ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4 e, per quanto concerne i revisori unici e i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti, nell’ambito degli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5 bis.
2. Dopo il comma 8 dell’articolo 7 della l.r. 5/2008 è aggiunto il seguente:
“
8 bis. I soggetti di cui al comma 8 individuano:
a) i candidati in modo autonomo oppure nell’ambito dei soggetti proposti ai sensi del comma 4;
b) i revisori unici, i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti in modo autonomo, oppure nell’ambito degli iscritti nell’elenco di cui all’articolo 5 bis.
”.Art. 11
Requisiti professionali. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 5/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 5/2008 è sostituito dal seguente:
1. I soggetti candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalla
normativa vigente e dagli ordinamenti degli enti interessati. In caso di coesistenza di disposizioni statali e regionali le disposizioni statali prevalgono su quelle regionali.
CAPO IV
Partecipazioni regionali
Art. 12
Esercizio delle prerogative di socio nelle società. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 20/2008
1. Il comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 28 aprile 2008, n. 20 (Disciplina della partecipazione regionale a società, associazioni, fondazioni e altri organismi di diritto privato, ai sensi dell’articolo 51, comma 1 dello Statuto. Norme in materia di componenti degli organi amministrativi delle società a partecipazione regionale), è sostituito dal seguente:
“
1. La Regione esercita le prerogative di socio e partecipa alle assemblee dei soci nelle società tramite il Presidente della Giunta regionale.
”.2. Al comma 2 dell’articolo 14 della l.r. 20/2008 le parole: “
dell’assessore delegato
” sono sopresse.CAPO V
Avvocatura regionale
Art. 13
Attribuzioni dell’Avvocatura regionale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 63/2005
1. La lettera d bis) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale), è abrogata.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 63/2005 è aggiunto il seguente:
“
3 bis. L’Avvocato generale, con proprio atto, stabilisce:
a) le modalità e le procedure per l’ammissione e il riconoscimento degli oneri di patrocinio legale in favore dei dipendenti della Regione Toscana, di cui al comma 3, lettera d);
b) le modalità tecniche per garantire, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza, la conoscibilità delle informazioni necessarie al personale e ai professionisti, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
”.CAPO VI
Tributi
Art. 14
Tributi propri della Regione. Abrogazione degli articoli 16, 26 e 30 della l.r. 2/1971
1. Gli articoli 16, 26 e 30 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), sono abrogati.
Art. 15
Modalità di presentazione e requisiti dell’istanza. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 31/2005
1. Il comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 2005, n. 31 (Norme generali in materia di tributi regionali), è sostituito dal seguente:
1. L’istanza d’interpello è inoltrata alla struttura regionale competente in materia di tributi, di seguito indicata anche come ufficio, a mano, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, o con qualsiasi mezzo telematico o informatico secondo quanto previsto all’
articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale).
Art. 16
Avviso di accertamento. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 31/2005
2. Alla lettera e) del comma 2 dell’articolo 8 della l.r. 31/2005 dopo le parole: “
la
quantificazione
” sono inserite le seguenti: “delle sanzioni,
”.3. Il comma 4 dell’articolo 8 della l.r. 31/2005 è abrogato.
Art. 17
Omessi e ritardati pagamenti, ravvedimento operoso. Abrogazione dell’articolo 10 della l.r. 31/2005
1. L’articolo 10 della l.r. 31/2005 è abrogato.
Art. 18
Autotutela. Sostituzione dell’articolo 13 della l.r. 31/2005
1. L’articolo 13 della l.r. 31/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 13 - Autotutela
1. In materia di autotutela si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10 quater e 10 quinquies
della
l. 212/2000 .
”.Art. 19
Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 31/2005
1. L’articolo 16 della l.r. 31/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 16 - Rateizzazione delle somme iscritte a ruolo
1. In materia di rateizzazioni delle somme iscritte a ruolo si applicano le disposizioni di cui all’
articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito).
”.Art. 20
Effetti della decadenza. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 31/2005
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della l.r. 31/2005 le parole: “
o dell’articolo 16, comma 6,
” sono soppresse.Art. 21
Termini per l’esecutività dei ruoli per i tributi regionali. Modifiche all’articolo 20 della l.r. 31/2005
1. Al comma 3 dell’articolo 20 della l.r. 31/2005 le parole: “
articolo 25 del d.p.r. 602/1973 ”.
entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento di cui all’articolo 8 e l’atto di contestazione e di irrogazione sono divenuti definitivi
” sono sostituite dalle seguenti: “entro i termini di cui all’
articolo 25 del d.p.r. 602/1973 ”.Art. 22
Sistema informativo tributario regionale. Modifiche all’articolo 22 della l.r. 31/2005
1. Al comma 7 dell’articolo 22 della l.r. 31/2005 dopo la parola: “
stabiliti
” sono inserite le seguenti: “dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e
”.CAPO VII
Demanio e patrimonio
Art. 23
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 77/2004
1. Al comma 1 ter dell’articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 2004, n. 77 (Demanio e patrimonio della Regione Toscana. Modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 “
Legge forestale della Toscana), dopo le parole: “Al di fuori di questi casi,
” sono inserite le seguenti: “previa programmazione annuale degli interventi di manutenzione concordata fra il dirigente del Consiglio regionale e il direttore della Giunta regionale competenti,
”.Art. 24
Utilizzazione dei beni. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 77/2004
1. Alla fine del comma 3 dell’articolo 13 della l.r. 77/2004 sono aggiunte le parole: “
Per il rilascio delle concessioni sulle aree e opere idrauliche e di bonifica appartenenti al demanio idrico e regionale trovano applicazione le procedure disciplinate dalla
legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell’
articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e
degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni).
”.Art. 25
Alienabilità dei beni regionali. Modifiche all’articolo 19 della l.r. 77/2004
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 19 della l.r. 77/2004 sono aggiunte le parole: “
Il trasferimento dei beni demaniali e le sue modalità sono disciplinati con legge regionale.
”.CAPO VIII
Contratti
Art. 26
Dirigente responsabile del contratto e responsabile unico di progetto. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 15/2024
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 30 aprile 2024, n. 15 (Disposizioni organizzative per le procedure di gara. Modifiche alla l.r. 38/2007 ), è aggiunto il seguente:
“
3 bis. Nelle ipotesi di impedimento oggettivo allo svolgimento delle funzioni di RUP che si protragga per oltre un mese, per l’intera durata dell’impedimento:
a) nei casi di cui al comma 1, il direttore della direzione competente può sostituire il RUP;
b) nei casi di cui al comma 2, svolge le funzioni di RUP il DRC oppure altro dipendente individuato ai sensi del primo periodo del comma 2.
”.CAPO IX
Toscana diffusa e autonomie locali
Art. 27
Contributi alle unioni di comuni. Modifiche all’articolo 90 della l.r. 68/2011
1. Il comma 2 bis dell’articolo 90 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), è abrogato.
Art. 28
Diritto alla salute e inclusione sociale. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 11/2025
1. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), le parole: “
nel rispetto delle procedure della contrattazione collettiva
” sono sostituite dalle seguenti: “nel rispetto, in ogni caso, delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste anche
”.2. Alla fine della lettera f) del comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 11/2025 sono aggiunte le parole: “, nel rispetto, in ogni caso, delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste.
Art. 29
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 11/2025
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 29 della l.r. 11/2025 è aggiunto il seguente:
4 bis. Dall’attuazione degli articoli da 1 a 27 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
CAPO X
Affari istituzionali
Art. 30
Parte terza. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 5 bis della l.r. 23/2007
1. La lettera c) del comma 1 dell’articolo 5 bis della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti), è abrogata.
Art. 31
Banche dati e protezione dei dati personali. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 18 della l.r. 23/2007
1. Il comma 6 dell’articolo 18 della l.r. 23/2007 è sostituito dal seguente:
6. Ai fini della tutela dei dati personali, con deliberazione della Giunta regionale, sono
disciplinate le modalità operative e le misure tecniche e organizzative che le strutture regionali richiedenti la pubblicazione sono tenute ad osservare al fine di assicurare il rispetto della vigente normativa in tema di protezione dei dati personali e di quanto previsto al comma 5.
Art. 32
Validità degli atti pubblicati. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 46/2024
1. Nell’alinea del comma 2 dell’articolo 1 della legge regionale 7 novembre 2024, n. 46 (Ordinamento del Bollettino ufficiale e delle banche dati della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla l.r. 23/2007 ), le parole: “
dell’articolo 1
” sono sostituite dalle seguenti: “dell’articolo 2.
”.CAPO XI
Bilancio
Art. 33
Estensione del sistema tramviario nell’area metropolitana fiorentina. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 77/2017
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2017, n. 77 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità 2018), le parole: “
euro 77.300.000,00
” sono sostituite dalle seguenti: “euro 77.380.000,00
”.Art. 34
Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 59/2024
1. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 16 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2025), le parole: “
euro 4.324.102,05
” sono sostituite dalle seguenti: “euro 4.424.102,05
”.Art. 35
Contributo straordinario lavori di restauro del complesso parrocchiale di San Michele Arcangelo in Carmignano. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 42 della l.r. 59/2024
1. Al comma 4 dell’articolo 42 della l.r. 59/2024 le parole: “
Titolo 1 “Spese correnti
” sono sostituite dalle seguenti: “Titolo 2 “Spese in conto capitale
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



