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Legge regionale 6 giugno 2025, n. 28

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 9 giugno 2025

Art. 13
Attribuzioni dell’Avvocatura regionale. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 63/2005
1. La lettera d bis) del comma 3 dell’articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2005, n. 63 (Disciplina della rappresentanza e difesa in giudizio della Regione Toscana e degli enti dipendenti. Attribuzioni dell’Avvocatura regionale), è abrogata.
2. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 63/2005 è aggiunto il seguente:
3 bis. L’Avvocato generale, con proprio atto, stabilisce:
a) le modalità e le procedure per l’ammissione e il riconoscimento degli oneri di patrocinio legale in favore dei dipendenti della Regione Toscana, di cui al comma 3, lettera d);
b) le modalità tecniche per garantire, nel rispetto dei principi in materia di trasparenza, la conoscibilità delle informazioni necessarie al personale e ai professionisti, anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale della Regione.
”.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.