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Legge regionale 6 giugno 2025, n. 28

Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2025.

Bollettino Ufficiale n. 35, parte prima, del 9 giugno 2025

CAPO II
Difesa del suolo
SEZIONE I
Consorzi di bonifica
Art. 83
Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 79/2012
1. Al comma 6 dell’articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), le parole: “
che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze
” sono soppresse.
Art. 84
Partecipazioni a società ed altri enti. Modifiche all’ articolo 23 bis della l.r. 79/2012
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 23 bis della l.r. 79/2012 sono aggiunte le parole: “
ad eccezione dei casi e con le modalità definite dal medesimo
Sito esternod.lgs. 175/2016 ”.
SEZIONE II
Protezione civile
Art. 85
Stato di emergenza regionale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 45/2020
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), è inserito il seguente:
2 bis. Lo stato di emergenza regionale, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale
di cui al comma 2, è riassorbito in quest'ultimo e non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8.
”,
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 24 della l.r. 45/2020 è inserito il seguente:
2 ter. È fatta salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di confermare lo stato di emergenza regionale, con proprio decreto, definendone il rispettivo ambito di intervento, ove lo stato di emergenza nazionale di cui al comma 2 non coincida integralmente con l’estensione territoriale di cui al comma 1.
”.
3. Nell’alinea del comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 45/2020 le parole: “
entro trenta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
, entro sessanta giorni
”.
Art. 83
Struttura operativa e tecnico amministrativa del consorzio. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 79/2012
1. Al comma 6 dell’articolo 21 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 79 (Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r. 69/2008 e alla l.r. 91/1998 . Abrogazione della l.r. 34/1994 ), le parole: “
che svolgono solo parti omogenee di un complesso di competenze
” sono soppresse.
1.
Art. 84
Partecipazioni a società ed altri enti. Modifiche all’ articolo 23 bis della l.r. 79/2012
1. Alla fine del comma 1 dell’articolo 23 bis della l.r. 79/2012 sono aggiunte le parole: “
ad eccezione dei casi e con le modalità definite dal medesimo
Sito esternod.lgs. 175/2016 ”.
1.
Art. 85
Stato di emergenza regionale. Modifiche all’articolo 24 della l.r. 45/2020
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 24 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), è inserito il seguente:
2 bis. Lo stato di emergenza regionale, ove sia stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale
di cui al comma 2, è riassorbito in quest'ultimo e non trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi da 3 a 8.
”,
2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 24 della l.r. 45/2020 è inserito il seguente:
2 ter. È fatta salva la possibilità per il Presidente della Giunta regionale di confermare lo stato di emergenza regionale, con proprio decreto, definendone il rispettivo ambito di intervento, ove lo stato di emergenza nazionale di cui al comma 2 non coincida integralmente con l’estensione territoriale di cui al comma 1.
”.
3. Nell’alinea del comma 5 dell’articolo 24 della l.r. 45/2020 le parole: “
entro trenta giorni
” sono sostituite dalle seguenti: “
, entro sessanta giorni
”.
1.
CAPO III
Governo del territorio
SEZIONE I
Edilizia
Art. 86
Disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), le parole: “
dell’articolo 135, comma 2, lettera d)
” sono sostituite dalle seguenti: “” e le parole: “
e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 5, della medesima legge regionale
” sono soppresse.
2. Al comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 5/2010 le seguenti parole sono soppresse:
In tal caso gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono soggetti:
a) a permesso di costruire ai sensi dall’
articolo 134, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio), fermo restando quanto disposto dall’articolo 134, comma 2 bis, della medesima legge regionale, ove ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
b) a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a)
.”.
SEZIONE II
Pianificazione territoriale e urbanistica
Art. 87
Osservatorio paritetico della pianificazione. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 65/2014
1. Il comma 3 dell’articolo 54 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è abrogato.
Art. 88
Funzioni in materia di tutela paesaggistica. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 65/2014
1. Al comma 3 dell’articolo 58 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “
concorrono,
” sono inserite le seguenti: “
i progetti di paesaggio previsti dal piano paesaggistico e
”.
Art. 89
Valorizzazione dei paesaggi. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 65/2014
1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le parole: “
, anche attraverso l’approvazione e la realizzazione dei progetti di paesaggio previsti dal piano paesaggistico
”.
Art. 90
Progetti di territorio. Modifiche all’articolo 89 della l.r. 65/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 65/2014 le parole: “
delle province, della città metropolitana e dei comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “
o urbanistica
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 89 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
2. Qualora i progetti di territorio di cui al comma 1 comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica sono soggetti al procedimento di cui al titolo II, capo I.
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 89 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
2 ter. Per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica si applica il procedimento di cui all’articolo 32.
”.
Art. 91
Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2020
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), è inserito il seguente:
1 bis. Per i comuni derivanti da fusione il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 è elevato a quarantotto mesi.
”.
Art. 86
Disciplina degli interventi di recupero dei sottotetti. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 5/2010
1. Al comma 2 dell’articolo 2 della legge regionale 8 febbraio 2010, n. 5 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti), le parole: “
dell’articolo 135, comma 2, lettera d)
” sono sostituite dalle seguenti: “” e le parole: “
e sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), salvo quanto previsto dall’articolo 135, comma 5, della medesima legge regionale
” sono soppresse.
2. Al comma 2 bis dell’articolo 2 della l.r. 5/2010 le seguenti parole sono soppresse:
In tal caso gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono soggetti:
a) a permesso di costruire ai sensi dall’
articolo 134, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65
(Norme per il governo del territorio), fermo restando quanto disposto dall’articolo 134, comma 2 bis, della medesima legge regionale, ove ricadenti all’interno delle zone omogenee “A” di cui al decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 o ad esse assimilate dagli strumenti comunali di pianificazione urbanistica;
b) a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a)
.”.
1.
2.
Art. 87
Osservatorio paritetico della pianificazione. Modifiche all’articolo 54 della l.r. 65/2014
1. Il comma 3 dell’articolo 54 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), è abrogato.
1.
Art. 88
Funzioni in materia di tutela paesaggistica. Modifiche all’articolo 58 della l.r. 65/2014
1. Al comma 3 dell’articolo 58 della l.r. 65/2014 dopo la parola: “
concorrono,
” sono inserite le seguenti: “
i progetti di paesaggio previsti dal piano paesaggistico e
”.
1.
Art. 89
Valorizzazione dei paesaggi. Modifiche all’articolo 60 della l.r. 65/2014
1. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 60 della l.r. 65/2014 sono aggiunte le parole: “
, anche attraverso l’approvazione e la realizzazione dei progetti di paesaggio previsti dal piano paesaggistico
”.
1.
Art. 90
Progetti di territorio. Modifiche all’articolo 89 della l.r. 65/2014
1. Al comma 1 dell’articolo 89 della l.r. 65/2014 le parole: “
delle province, della città metropolitana e dei comuni
” sono sostituite dalle seguenti: “
o urbanistica
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 89 della l.r. 65/2014 è sostituito dal seguente:
2. Qualora i progetti di territorio di cui al comma 1 comportino varianti agli strumenti della pianificazione territoriale o urbanistica sono soggetti al procedimento di cui al titolo II, capo I.
”.
3. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 89 della l.r. 65/2014 è aggiunto il seguente:
2 ter. Per il recepimento dei progetti di paesaggio negli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica si applica il procedimento di cui all’articolo 32.
”.
1.
2.
3.
Art. 91
Proroga dei termini per i procedimenti di formazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 31/2020
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 29 maggio 2020, n. 31 (Proroga dei termini con riferimento agli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica per il contenimento degli effetti negativi dovuti all’emergenza sanitaria COVID-19), è inserito il seguente:
1 bis. Per i comuni derivanti da fusione il termine di ventiquattro mesi di cui al comma 1 è elevato a quarantotto mesi.
”.
1.
Art. 92
Finalità, destinatari e tipologie degli interventi per il diritto allo studio scolastico. Correzione di errore materiale. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 32/2002
1. Al comma 2 bis dell’articolo 7 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), le parole: “
risorse statali
” sono sostituite dalle seguenti: “
risorse proprie
”.
1.
Art. 93
Funzioni e compiti delle Province e della città metropolitana. Modifiche all’articolo 29 della l.r. 32/2002
1. Nella rubrica dell’articolo 29 della l.r. 32/2002 sono aggiunte le seguenti parole: “
e della città
metropolitana
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 29 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
Le province
” sono inserite le seguenti: “
e la città metropolitana
” e le parole: “
per le iniziative concernenti il diritto allo studio
scolastico e
” sono soppresse. Dopo le parole: “
provinciali
” sono inserite le seguenti: “
e del piano della città metropolitana
”.
3. Al comma 3 dell’articolo 29 della l.r. 32/2002 dopo le parole: “
alle province
” sono inserite le seguenti: “
e alla Città metropolitana
”.
1.
2.
3.
Art. 94
Educazione e istruzione. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 11/2025
1. Alla fine della lettera b) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 11/2025 sono aggiunte le parole: “
, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche stesse
”.
1.
CAPO II
Formazione e sistema regionale per l’impiego
Art. 95
Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002 .
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 32/2002 , dopo le parole: “
lungo l’intero arco della vita,
” sono inserite le seguenti: “
anche attraverso il riconoscimento della formazione sul lavoro e delle micro-credenziali,
”.
Art. 96
Formazione professionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 32/2002 .
1. All’inizio dell’alinea del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 32/2002 sono inserite le parole: “
Al fine di contrastare il disallineamento tra le professionalità e le competenze richieste dalle imprese e
quelle effettivamente possedute dalle persone in cerca di occupazione o già occupate, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile,
”.
2. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 32/2002 sono aggiunte le parole: “
, anche attraverso l'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per lo studio della domanda e dell’offerta di lavoro “labour market intelligence
””.
Art. 97
Funzioni della Regione nel sistema regionale per l’impiego. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
Art. 95
Oggetto e obiettivi delle politiche di intervento. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 32/2002 .
1. Alla lettera b) del comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 32/2002 , dopo le parole: “
lungo l’intero arco della vita,
” sono inserite le seguenti: “
anche attraverso il riconoscimento della formazione sul lavoro e delle micro-credenziali,
”.
1.
Art. 96
Formazione professionale. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 32/2002 .
1. All’inizio dell’alinea del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 32/2002 sono inserite le parole: “
Al fine di contrastare il disallineamento tra le professionalità e le competenze richieste dalle imprese e
quelle effettivamente possedute dalle persone in cerca di occupazione o già occupate, con particolare attenzione ai settori chiave della crescita intelligente e sostenibile,
”.
2. Alla fine della lettera a) del comma 4 dell’articolo 15 della l.r. 32/2002 sono aggiunte le parole: “
, anche attraverso l'implementazione di metodologie e strumenti avanzati per lo studio della domanda e dell’offerta di lavoro “labour market intelligence
””.
1.
Art. 97
Funzioni della Regione nel sistema regionale per l’impiego. Modifiche all’articolo 21 della l.r. 32/2002
1.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.