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Legge regionale 20 maggio 2025, n. 27

Norme per il coordinamento delle funzioni amministrative regionali e localiper la salvaguardia e per la gestione della laguna di Orbetello.

Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 30 maggio 2025




PREAMBOLO



Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’Sito esternoarticolo 118 della Costituzione ;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettere l) e n), dello Statuto;


Vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, che, in vista di questa finalità, "istituisce un quadro per la responsabilità ambientale";


Vista la direttiva 2009/147/CE Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici;


Vista la Sito esternolegge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare);


Vista la Sito esternolegge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette);


Visto il regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali, in attuazione Sito esternodel Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 13 ottobre 2010, n. 190 (Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino);


Vista la Sito esternolegge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello);


Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013);


Vista la legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 );


Vista la legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020);


Visto il parere istituzionale favorevole, con osservazioni, della Prima Commissione consiliare espresso in data 4 febbraio 2025;


Considerato quanto segue:


1. di recente è stata promulgata la Sito esternol. 11/2025 che istituisce il Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, gestito da apposito consorzio dotato di personalità giuridica di diritto pubblico a cui partecipano, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica (MASE) la Regione Toscana, la Provincia di Grosseto, il Comune di Orbetello e il Comune di Monte Argentario. Il consorzio si occuperà della salvaguardia della laguna di Orbetello operando a supporto dei compiti istituzionali degli enti consorziati e su richiesta dei medesimi, con particolare riferimento alla tutela dei siti della Rete Natura 2000 e delle aree protette ricadenti all'interno del Parco, nonché alle attività di natura gestionale e manutentiva, di monitoraggio e di ricerca della laguna;


2. nella prospettiva di un nuovo assetto della “governance” della laguna che, in ossequio al principio di leale collaborazione, ne assicuri una gestione unitaria e sinergica fino alla piena operatività del consorzio nazionale, è comunque indispensabile garantire la prosecuzione delle iniziative assunte dalla Regione per il sistema ambientale lagunare, a seguito della cessazione della gestione emergenziale e in attuazione della l.r. 77/2021 2, scongiurando l’eventualità di un potenziale “vuoto di tutela amministrativa” che metterebbe a rischio l’effettività e la continuità di esercizio delle funzioni connesse alla gestione del sistema lagunare, con grave pregiudizio per la sua salvaguardia;


3. a tale riguardo, si evidenzia che la giurisprudenza costituzionale riconosce il principio della continuità delle funzioni legate a diritti fondamentali, tra i quali può certamente annoverarsi quello alla salubrità dell'ambiente, nello specifico, identificabile nell’integrità fisica dell’ambiente lagunare, che è strettamente correlato ai principi di buon andamento e di leale collaborazione da intendersi, quest’ultimo, come “responsabilità diffusa in vista di una doverosa cooperazione per assicurare il migliore servizio per la collettività” (cfr. Corte Costituzionale sentenze nn. 223/2023, 40/2022, 190/2022, 62/2020, 33/2019, 15/2017, 169/2017);


4. al fine assicurare tale continuità, la presente legge intende valorizzare i poteri di indirizzo e coordinamento, già insiti nelle competenze regionali conferite in materia di biodiversità ed aree protette nonché di demanio marittimo garantendo, nel contempo, il necessario raccordo con il MASE e con gli altri soggetti territorialmente interessati, sia mediante la stipula, in via provvisoria, di eventuali intese e accordi di cooperazione, sia attraverso il fattivo impegno a partecipare al costituendo consorzio nazionale. È necessario pertanto prevedere strumenti adeguati tra i quali, in particolare:

a) la definizione, da parte della Giunta regionale, di indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative per la gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale, in funzione della conservazione e valorizzazione dell'integrità fisica del sistema lagunare;

b) la previsione di misure ed azioni specifiche volte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei Siti Natura 2000 presenti nella laguna, nell'ambito delle misure di conservazione adottate dalla Giunta regionale ai sensi del Sito esternod.p.r. 357/1997 e della l.r. 30/2015 ;

c) l’attivazione di poteri sostitutivi in capo alla Regione.


5. nelle more della completa attuazione della Sito esternol. 11/2025 , è altresì necessario individuare, quale soggetto idoneo ad assicurare la continuità della gestione coordinata del sistema lagunare integrato, il Comune di Orbetello, ente che, alla luce del principio di sussidiarietà, meglio rappresenta la sintesi delle esigenze della comunità locale, in considerazione delle molteplici funzioni esercitate sul territorio, strettamente correlate e funzionali alle attività gestionali e manutentive inerenti alle problematiche della laguna. A tal fine si prevede che il Comune di Orbetello provveda, in conformità con gli indirizzi regionali e le misure di conservazione approvati dalla Giunta regionale:

a) a regolare, in funzione degli equilibri del sistema lagunare, il corretto utilizzo delle aree del demanio nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione ed in coerenza con i regolamenti delle riserve naturali presenti nella laguna;

b) a predisporre un programma annuale delle attività, contenente gli interventi di gestione ordinaria e straordinaria volti ad assicurare il funzionamento del sistema ambientale integrato della laguna, tenuto anche conto dei diritti civici esercitati e delle attività tradizionalmente svolte nell’area.


6. da sempre è condivisa, a tutti i livelli istituzionali, l’esigenza di preservare e valorizzare il territorio di rara bellezza, oggettivamente unico e imparagonabile, della laguna di Orbetello che riveste particolare rilevanza non solo dal punto di vista ambientale, per la peculiarità e delicatezza degli ambienti presenti e per la ricchezza della fauna, ma anche dal punto di vista economico, in considerazione del sistema produttivo, costituito dagli stabilimenti di acquacoltura per l’allevamento di alcune specie di ittiofauna pregiata, quali orate, cefali ed anguille, che insistono sui suoi bacini;


7. la laguna di Orbetello è infatti costituita da due bacini comunicanti, denominati di ponente e di levante, con estensione complessiva di 2525 ettari separati tra loro da un tombolo la cui propaggine è collegata con il promontorio di Monte Argentario, mediante un ponte diga, in grado di consentire lo scambio d'acqua tra i due bacini. Sull’area lagunare insistono molteplici forme di tutela ambientale naturalistica ed in particolare: un sito Natura 2000 sito di interesse comunitario (SIC) e zona di protezione speciale (ZPS) “Laguna di Orbetello”, designato quale zona speciale di conservazione (ZSC) dal Ministero; una riserva naturale regionale, una riserva naturale statale “Laguna di Ponente” gestita dal WWF Italia; una riserva naturale statale “Duna di Feniglia” gestita dal Corpo forestale dello Stato (CFS); un’omonima area umida di importanza internazionale ai sensi della convenzione di RAMSAR firmata il 2 febbraio 1971 (IT008);


8. la laguna di Orbetello è designata “area sensibile” ai sensi dell’Sito esternoarticolo 91, comma 1, lettera b), del d.lgs.152/2006 e, in quanto tale, è soggetta ad un trattamento più spinto per gli scarichi idrici in essa recapitanti. L'intera estensione dell’area lagunare ricade, inoltre, all'interno del sito di interesse nazionale (SIN) di bonifica di Orbetello Area ex Sitoco, individuato dall’Sito esternoarticolo 1, comma 4, della legge 31 luglio 2002 n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), ordinariamente perimetrato nell’area circostante lo stabilimento ex Sitoco e compresa l’area lagunare ad esso prospiciente, per una superficie complessiva di circa 34 ettari, successivamente esteso sino a comprendere l’intero bacino lagunare e le aree a terra, tra cui l’area denominata “Patanella”;


9. a prescindere dalle problematiche legate all’inquinamento, la laguna di Orbetello, per le intrinseche caratteristiche comuni a tutti gli ambienti lagunari, è da considerarsi ambiente di transizione, ciclicamente sottoposto ad eventi distrofici anche in condizioni di naturalità, le cui fragilità e vulnerabilità richiedono interventi manutentivi e gestionali che devono essere assicurati anche nella fase di gestione ordinaria dei bacini lagunari. A causa della bassa profondità dello specchio acqueo e della presenza di nutrienti, connessi anche agli scarichi che vi recapitano, la laguna è infatti soggetta ad eventi di eutrofizzazione, che si accentuano quando la mancanza di ossigeno si incontra con elevate temperature;


10. per la sua fragilità, l’ambiente lagunare, già a partire dal 1993, è stato oggetto di importanti interventi di risanamento delle criticità legate alla eutrofizzazione e, dal 2002 fino al settembre del 2012, di commissariamento ai sensi dell’Sito esternoarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), per effetto di una successione di decreti ministeriali adottati per far fronte allo stato di emergenza dichiarato a causa delle prolungate crisi anossiche. Alla cessazione della gestione straordinaria, con ordinanza n. 31/2012 del Capo dipartimento della protezione civile, la Regione Toscana è stata individuata quale amministrazione competente, in regime ordinario, al coordinamento delle attività necessarie al proseguimento degli interventi per fronteggiare la situazione di criticità in atto nella laguna di Orbetello;


11. per assicurare la prosecuzione delle iniziative finalizzate alla salvaguardia della laguna di Orbetello, alla cessazione della gestione straordinaria, la Regione Toscana, con l.r. 77/2012 , ha previsto, a valere sul bilancio pluriennale, un “contributo straordinario per la gestione della laguna di Orbetello” da definire attraverso:

a) la promozione della stipula, con le altre amministrazioni interessate, di uno o più accordi che definiscano, sulla base delle rispettive competenze, le azioni e gli interventi necessari e le forme del reciproco raccordo;

b) il concorso alle spese relative agli interventi medesimi fino all’importo massimo di 1 milione di euro per le annualità 2013 – 2015, in conformità a quanto stabilito negli accordi di cui alla lettera a).


12. successivamente, con appositi interventi legislativi e, da ultimo, con l’articolo 12 della l.r. 79/2019 più volte modificato, nonché, sulla base di specifici accordi di cooperazione, stipulati con il Comune di Orbetello, la Regione Toscana ha finanziato, negli anni e senza soluzione di continuità, oltre agli interventi necessari, anche il servizio di gestione del sistema integrato lagunare, che comprende: la gestione di impianti di ricircolo idraulico tra il mare e la laguna, l’attività di risospensione dei sedimenti soffici lagunari e l’attività di raccolta delle biomasse algali, con conseguente trasporto e trattamento delle stesse affidato a gestore autorizzato;


13. gli interventi realizzati e l’attività gestionale ordinaria, ancorché supportati da un continuo monitoraggio dell’ambiente lagunare ai fini gestionali e dal monitoraggio ambientale, non sono tuttavia in grado di fronteggiare nel medio-lungo periodo eventi distrofici di natura emergenziale legati ai cambiamenti climatici che mettono a rischio l’intero ecosistema lagunare, incidendo fortemente sugli habitat e sulle diverse specie che popolano la laguna. Appare pertanto non più rinviabile l’adozione di un approccio della gestione della laguna di Orbetello di tipo coordinato, sinergico, e multi-livello quale quello prefigurato dalla Sito esternol. 11/2025 , in analogia con altre leggi speciali in materia di ambienti lagunari;


14. è tuttavia opportuno, in questa fase di transizione verso un nuovo di assetto di “governance”, supportare le amministrazioni che esercitano sul territorio le proprie funzioni attraverso l’istituzione:

a) di una Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello che garantisca, a livello locale, il necessario confronto politico istituzionale tra la Regione e gli enti titolari di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello;

b) di un Comitato tecnico-scientifico (CTS) per la salvaguardia della laguna di Orbetello, quale organismo di natura meramente consultiva che si esprima, su richiesta, con valutazioni di natura esclusivamente tecnico-scientifica a supporto del Comune di Orbetello, della Giunta regionale e della Cabina di regia.


15. è inoltre necessario prevedere disposizioni di prima applicazione e norme transitorie volte ad evitare soluzioni di continuità nello svolgimento delle funzioni inerenti alla salvaguardia e la gestione del sistema lagunare mediante:

a) la prosecuzione dei compiti e delle attività di gestione del sistema integrato lagunare disciplinate dall’accordo ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme per in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) per la gestione integrata della laguna di Orbetello annualità 2024 – 2026, stipulato in data 14 maggio 2024, tra la Regione Toscana ed il Comune di Orbetello, fino all’approvazione, da parte del Comune di Orbetello, del primo programma di attività, in attuazione della presente legge;

b) la cessazione degli effetti del programma delle attività eventualmente approvato o dell’accordo sopracitato per la gestione della laguna a decorrere dalla piena operatività del consorzio di cui alla Sito esternol. 11/2025 .


16. è necessario abrogare, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 12 della l.r. 79/2019 che, nel corso degli anni, ha rappresentato il presupposto normativo degli interventi finanziari della Regione;


17. per evitare sovrapposizioni, è altresì necessario prevedere l’abrogazione, a decorrere dalla piena operatività del consorzio di cui alla Sito esternol. 11/2025 , degli articoli 5, 6 e 7 della presente legge relativi al CTS e alla Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello, i cui componenti decadono con la costituzione degli organi del consorzio medesimo.


18. in spirito di leale collaborazione, la Regione si impegna, sin da ora, a riformare la presente legge al fine di adeguarne le disposizioni allo statuto del consorzio per la gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, approvato in attuazione della Sito esternol. 11/2025 ;


Approva la presente legge

Art. 1
Oggetto della legge
1. Nelle more dell’attuazione della Sito esternolegge 24 gennaio 2025, n. 11 (Istituzione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello) e della piena operatività del consorzio ivi previsto, la presente legge detta disposizioni per la salvaguardia e la gestione coordinata del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, in continuità con le iniziative assunte a seguito della cessazione della gestione straordinaria di cui all’Sito esternoarticolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile), in attuazione dell’articolo 44 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 77 (Legge finanziaria per l’anno 2013) e dell’articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020).
Art. 2
Competenze regionali
1. Nel quadro delle funzioni conferite dallo Stato e disciplinate dalla normativa regionale, la Regione esercita poteri di coordinamento e di indirizzo generale negli ambiti di competenza che interessano la laguna di Orbetello. In particolare, la Giunta regionale:
a) definisce specifici indirizzi per l'esercizio delle funzioni amministrative per la gestione delle aree del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale in funzione della conservazione e valorizzazione dell'integrità fisica del sistema lagunare, in coerenza con le finalità e gli obiettivi di intervento per il recupero e riequilibrio della fascia costiera;
b) concorre al finanziamento delle attività previste nel programma di cui all’articolo 4:
1) per la gestione ordinaria, sulla base delle risorse disponibili sul bilancio regionale;
2) per la gestione straordinaria, fino ad esaurimento delle risorse residuate dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la laguna di Orbetello e delle risorse derivanti dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei conti n. 301/2013, fatte salve eventuali ulteriori risorse statali o europee che si rendessero disponibili.
c) esercita le funzioni di monitoraggio ambientale del sistema lagunare, avvalendosi dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPAT), in conformità a quanto previsto dalla legge regionale 22 giugno 2009, n. 30 (Nuova disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana “ARPAT”);
d) definisce, nell'ambito delle misure di conservazione di cui all’articolo 4 del regolamento emanato con Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi-naturali, nonché della flora e della fauna selvatiche) e dell’articolo 74 della legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale. Modifiche alla l.r. 24/1994 , alla l.r. 65/1997 , alla l.r. 24/2000 ed alla l.r. 10/2010 ), le misure specifiche ed azioni volte a mantenere o raggiungere gli obiettivi di conservazione dei siti della Rete Natura 2000 presenti nella laguna, alle quali il programma di cui all’articolo 4 deve attenersi;
e) al fine di assicurare il benessere e l’integrità fisica del sistema lagunare, promuove il costante e necessario raccordo con le amministrazioni nazionali competenti mediante la stipula, anche in via transitoria, di eventuali intese e accordi di cooperazione a cui possono partecipare il Comune di Orbetello e altri enti che, a livello locale, svolgono funzioni negli ambiti afferenti alla laguna;
f) partecipa al consorzio per la gestione del Parco ambientale per lo sviluppo sostenibile della laguna di Orbetello, ove costituito in attuazione della Sito esternol. 11/2025 a supporto dei compiti istituzionali delle amministrazioni nazionali e territoriali titolari di competenze afferenti alla laguna di Orbetello, al fine di garantirne la salvaguardia e la gestione unitaria.
2. Ove necessario, la Giunta regionale aggiorna gli indirizzi di cui al comma 1, lettera a), anche sulla base delle indicazioni del Comitato tecnico scientifico di cui all’articolo 5 e delle proposte della Cabina di regia di cui all’articolo 7.
Art. 3
Competenze del Comune di Orbetello
1. Il Comune di Orbetello, di seguito denominato “Il Comune”, nell’esercizio delle funzioni che afferiscono alla laguna di Orbetello, conferite dalla legislazione nazionale e attribuite dalla normativa regionale, assicura una gestione integrata del sistema lagunare in conformità con gli indirizzi regionali e le misure di conservazione di cui, rispettivamente, all’articolo 2, comma 1, lettere a) e d).
2. Ai fini del comma 1, il Comune:
a) provvede, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione e in coerenza con i regolamenti delle riserve naturali presenti nella laguna di Orbetello, alla regolazione del corretto utilizzo delle aree del demanio e del litorale marino nella stessa ricadenti, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 6 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 (Disposizioni per la determinazione dei Canoni relativi a concessioni Demaniali Marittime), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 4 dicembre 1993, n. 494 , assicurando gli equilibri del sistema lagunare;
b) predispone un programma annuale delle attività, contenente gli interventi di gestione, ordinaria e straordinaria, volti ad assicurare il funzionamento del sistema ambientale integrato della laguna di Orbetello, tenuto anche conto dei diritti civici esercitati e delle attività tradizionalmente svolte nell’area.
Art. 4
Programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna di Orbetello
1. Il programma delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria della laguna di Orbetello, di seguito denominato “programma delle attività”, prevede attività ed interventi necessari ad assicurare le condizioni di sicurezza del sistema lagunare e a prevenire fenomeni anossici, in conformità agli indirizzi e alle misure di cui, rispettivamente, all’articolo 2, comma 1, lettere a) e d).
2. La Regione concorre al finanziamento del programma delle attività di cui al comma 1 nella misura massima delle risorse previste dall’articolo 12, comma 2, lettere a) e c). La copertura di eventuali maggiori oneri è assicurata dalle risorse proprie del Comune nonché da ulteriori risorse pubbliche, ivi compresi i finanziamenti derivanti dalla partecipazione a specifici bandi e progetti regionali, statali ed europei.
3. Il programma delle attività ha durata annuale e comprende attività finalizzate:
a) al mantenimento in efficienza degli impianti di ossigenazione e del sistema di pompaggio per lo scambio tra laguna e mare e per la circolazione delle acque interne alla laguna;
b) alla riduzione della produzione di biomasse algali;
c) alla limitazione degli apporti nell'ambiente lagunare di sostanze inquinanti o comunque nutrienti.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Comune predispone, anche sulla base delle indicazioni espresse dalla Cabina di regia, la proposta di programma delle attività e la trasmette alla Giunta regionale. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale si esprime, con parere vincolante, in merito alla verifica della coerenza del programma con gli indirizzi e le misure regionali di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e d).
5. Contestualmente all’espressione del parere di cui al comma 4, la Giunta regionale, sulla base della proposta del programma di attività, determina l’ammontare del contributo regionale annuale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), definendone le modalità di erogazione e di rendicontazione.
6. Il programma è approvato dal Comune entro il 15 febbraio successivo, in conformità al parere di cui al comma 4.
7. Ove necessario, il programma può essere aggiornato, anche per stralci, sulla base delle eventuali indicazioni della Cabina di regia. In tal caso la proposta di aggiornamento è trasmessa alla Giunta regionale per le verifiche di cui al comma 4.
Art. 5
Comitato tecnico-scientifico (CTS) per la salvaguardia della laguna di Orbetello
1. È istituito il Comitato tecnico-scientifico per la salvaguardia della laguna di Orbetello, di seguito denominato “CTS”, con funzioni consultive in materia di gestione e tutela dell’ambiente lagunare.
2. Il CTS si esprime, con valutazioni di natura esclusivamente tecnico-scientifica, a supporto del Comune di Orbetello, della Giunta regionale e della Cabina di regia e su richiesta dei medesimi.
Art. 6
Costituzione e funzionamento del CTS
1. Il CTS è nominato dal Presidente della Giunta regionale in applicazione della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).
2. Il CTS è presieduto dall’assessore regionale competente per materia o suo delegato, che lo convoca e coordina i lavori.
3. Il CTS è composto:
a) dal dirigente responsabile della competente struttura del Comune, o suo delegato, che svolge anche la funzione di supporto istruttorio e verbalizzazione delle sedute;
b) dal dirigente regionale del settore competente in materia di protezione del mare, o da un esperto del medesimo settore individuato ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettera k), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);
c) dal responsabile della competente struttura tecnica sul territorio del consorzio di bonifica o suo delegato;
d) da cinque esperti rispettivamente designati, uno per ciascuna, dall’Università degli studi di Siena, dall’Università degli studi di Pisa, dall’Università degli studi di Firenze, dalla Scuola normale superiore di Pisa, dalla Scuola superiore degli studi universitari e perfezionamento “S. Anna” di Pisa, particolarmente qualificati nei seguenti ambiti disciplinari:
1) scienze ambientali e naturali;
2) scienze biologiche;
3) biologia marina;
4) scienze della natura;
5) ingegneria ambientale;
6) biodiversità e conservazione della natura;
7) scienze agrarie e forestali e botanica;
8) scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura.
e) previa intesa, da un rappresentante dell’ente gestore delle aree statali ricadenti nella laguna di Orbetello, o suo delegato;
f) dal responsabile della struttura Area vasta Sud dell’ARPAT, o da un suo delegato.
4. Il Presidente della Giunta regionale può provvedere alla costituzione del CTS non appena sia pervenuta almeno la metà delle designazioni.
5. I componenti del CTS cessano dalla carica alla scadenza della legislatura, ai sensi dell’articolo 18 della l.r. 5/2008 .
6. Ai membri del CTS di cui al comma 3, lettere d) ed e), spetta un gettone di presenza per ogni giorno di riunione nella misura di euro 30,00. Sono esclusi rimborsi spese.
7. Alle riunioni del CTS possono essere invitati a partecipare i responsabili delle competenti strutture tecniche dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del Centro nazionale delle ricerche (CNR), del Consorzio Laboratorio di monitoraggio e modellistica ambientale (LaMMa), delle aziende sanitarie, nonché esperti di elevata esperienza tecnica e scientifica e rappresentanti di associazioni espressione di conoscenza ed interesse per la tutela dell'ambiente lagunare, al fine di fornire informazioni utili alle valutazioni di competenza del CTS stesso.
8. Il CTS si esprime per i profili di competenza su richiesta del Comune, della Regione o della Cabina di regia di cui all'articolo 7:
a) sulla proposta di programma di attività di cui all'articolo 4;
b) sulla valutazione degli interventi per far fronte a situazioni straordinarie con rischio ambientale;
c) su eventuali altre questioni di carattere scientifico inerenti al sistema lagunare.
9. Il CTS, con proprio regolamento, disciplina l’organizzazione e le modalità di svolgimento delle sedute.
10. Il CTS si esprime entro i termini stabiliti dal regolamento e, comunque, non oltre trenta giorni dal ricevimento delle relative richieste, fatte salve circostanze che impongono per ragioni di rischio ambientale la necessità di acquisire un parere nei tempi che lo stato di emergenza impone. Le riunioni del CTS sono svolte ordinariamente in modalità telematica.
Art. 7
Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello
1. Per assicurare a livello locale il necessario confronto politico istituzionale tra la Regione e gli enti titolari di funzioni afferenti alla laguna di Orbetello, è istituita presso la Giunta regionale una Cabina di regia istituzionale per la gestione integrata della laguna di Orbetello, di seguito denominata “Cabina di regia” composta:
a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato, che la presiede;
b) dall'assessore regionale competente in materia di ambiente e di protezione civile;
c) dagli altri assessori regionali competenti in materia;
d) dal Sindaco del Comune di Orbetello, o da suo delegato;
e) dal Sindaco del Comune di Monte Argentario, o da suo delegato.
2. La Cabina di regia, in particolare:
a) opera quale sede di coordinamento ed integrazione interistituzionale per la definizione di strategie di intervento condivise finalizzate a prevenire e fronteggiare situazioni di criticità ambientale riguardanti il sistema lagunare, nonché per la valutazione, in raccordo con il sistema della protezione civile, dell'evoluzione della situazione di criticità ai fini dell'individuazione delle azioni emergenziali più idonee al livello di gravità, definendone anche le relative tempistiche;
b) svolge attività consultive e di impulso per l'individuazione di misure efficaci volte al perseguimento degli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione della laguna;
c) si esprime, su richiesta del Comune, in ordine agli interventi e alle attività di carattere straordinario da inserire nella proposta di programma annuale di cui all'articolo 4, e nei relativi eventuali aggiornamenti formulando osservazioni e proposte di integrazione.
3. La Cabina di regia è convocata dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato, almeno una volta l'anno, anche su richiesta degli altri componenti, nonché al verificarsi di eventi straordinari suscettibili di determinare un rischio ambientale per il sistema lagunare.
4. Alle sedute della Cabina di regia, possono essere invitati a partecipare, senza diritto di voto, i responsabili o loro delegati delle strutture tecniche competenti della Regione, dei comuni rappresentati, del consorzio di bonifica competente per territorio, nonché i componenti del CTS competenti per materia.
5. Per la partecipazione alla Cabina di regia non è prevista la corresponsione di alcuna indennità, né rimborso spese.
Art. 8
Relazione al Consiglio regionale
1. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente una relazione sugli esiti del monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), effettuato nell’anno precedente.
Art. 9
Poteri sostitutivi della Regione
1. Nelle more della piena operatività del consorzio di cui alla Sito esternol. 11/2025 , la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ), nei confronti del Comune inadempiente in caso di:
a) inosservanza delle norme della presente legge;
b) inerzia o ritardo nell'approvazione o nell’aggiornamento del programma delle attività;
c) approvazione del programma della attività in difformità dagli indirizzi e dalle misure regionali di cui, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);
d) inosservanza delle tempistiche definite dalla Cabina di regia per fronteggiare situazioni emergenziali.
2. In caso di inerzia o grave ritardo del Comune nella messa in atto degli interventi previsti nel programma di cui al comma 1, il Presidente della Giunta regionale diffida il Comune inadempiente a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni, con modalità che garantiscono celerità e certezza del ricevimento. Decorso il termine contenuto nella diffida, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Cabina di regia, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti necessari a scongiurare il pregiudizio all'integrità della laguna, in luogo del Comune rimasto inadempiente. In tal caso il Presidente della Giunta regionale opera come commissario ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui agli articoli 7, 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 2001 n. 53 (Disciplina dei Commissari nominati dalla Regione) per quanto applicabili.
Art. 10
Norma di prima applicazione
1. La Cabina di regia di cui all’articolo 7 è convocata in prima seduta dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore da lui delegato, entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
2. In sede di prima applicazione gli indirizzi di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), sono approvati dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Il Comune, entro sessanta giorni dall’adozione degli indirizzi di cui al comma 2, sottopone alla Giunta regionale una proposta di programma delle attività. Tale programma, predisposto sulla base delle indicazioni espresse dalla Cabina di regia, convocata ai sensi del comma 1, tiene conto della programmazione degli interventi già adottata prima dell’entrata in vigore della presente legge.
4. Entro i successivi sessanta giorni la Giunta regionale:
a) si esprime, con parere vincolante, in merito alla verifica della coerenza del programma delle attività con gli indirizzi e le misure regionali di cui, rispettivamente, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere a) e d);
b) approva, lo schema di accordo, per la definizione di modi e tempi:
1) per la presa in carico, da parte del Comune, delle attività gestionali svolte dalla Regione in forza dell’accordo di programma per la gestione integrata della laguna di Orbetello annualità 2024 – 2026, stipulato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché per il subentro del Comune medesimo nei connessi rapporti giuridici pendenti, attivi e passivi, attivati dalla Regione in applicazione del medesimo accordo;
2) per la presa in carico nel patrimonio mobiliare del Comune dei beni strumentali e delle attrezzature acquistate dalla Regione, funzionali alla gestione della laguna;
3) per il trasferimento delle risorse regionali già impegnate, e non ancora liquidate, a copertura dei rapporti giuridici di cui al punto 1.
5. Entro quindici giorni dall’adozione della deliberazione di cui al comma 4, il Comune approva il programma delle attività e sottoscrive l’accordo di cui alla lettera b) del medesimo comma.
6. In caso di inadempimento o ritardo del Comune nell’approvazione del programma delle attività e nella sottoscrizione dell’accordo di cui al comma 4, lettera b), la Regione esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 6, comma 2, della l.r. 88/1998 .
7. In caso di inerzia o ritardo del Comune nella messa in atto degli interventi previsti nel programma della attività, il Presidente della Giunta regionale esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 9, comma 2.
Art. 11
Disposizioni transitorie per la continuità della gestione ordinaria
1. Al fine di assicurare la gestione del sistema lagunare senza soluzione di continuità:
a) nelle more dell’approvazione del programma delle attività, la Regione ed il Comune continuano a svolgere i compiti e le attività già previste dall’accordo per la gestione integrata della laguna di Orbetello annualità 2024 – 2026, stipulato ai sensi dell’Sito esternoarticolo 15 della l. 241/1990 ;
b) a decorrere dall’approvazione del programma delle attività di cui alla lettera a) cessano gli effetti dell’accordo per la gestione integrata della laguna di Orbetello annualità 2024 – 2026, in attuazione di quanto previsto all’articolo 14, comma 4, del medesimo accordo.
2. A decorrere dall’effettivo subentro del consorzio nella gestione del Parco ambientale della laguna di Orbetello, in attuazione della Sito esternol. 11/2025
a) cessano gli effetti del programma delle attività di cui agli articoli 4 e 10, se approvato, ovvero dell’accordo per la gestione della laguna di Orbetello di cui al comma 1, lettera b), fatte salve le eventuali attività non attribuite al consorzio medesimo;
b) la Regione, anche mediante la stipula di accordi ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera e), promuove il subentro del consorzio nelle attività di gestione in essere che non consentono interruzioni.
Art. 12
Norma finanziaria
1. Agli oneri derivanti dall'articolo 6, stimati in euro 2.160,00, per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025 – 2027.
2. Dall’attuazione dei restanti articoli della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale rispetto alla legislazione previgente. Il finanziamento delle attività per la gestione ordinaria e straordinaria, di cui alla presente legge, è assicurato con le risorse regionali già stanziate sul bilancio di previsione 2025 – 2027, come segue:
a) euro 1.104.080,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), numero 1), sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
b) euro 165.920,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti”;
c) euro 122.672,83 per l’anno 2025 per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, lettera b), numero 2), di cui euro 103.652,54 sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 1 “Spese correnti” ed euro 19.020,29 sulla Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”.
3. La partecipazione regionale al consorzio di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f), è assicurata senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale nei limiti delle risorse di cui al comma 2, lettera a).
4. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 13
Abrogazioni. Decadenza dei componenti del CTS e della Cabina di regia istituzionale
1. L’articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020) è abrogato.
2. A decorrere dalla piena operatività del consorzio di cui alla Sito esternol. 11/2025 , sono abrogati gli articoli 5, 6 e 7 e i componenti del CTS e della Cabina di regia istituzionale decadono a seguito della costituzione degli organi del consorzio medesimo.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
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