Legge regionale 19 maggio 2025, n. 26
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 30 maggio 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visti l’articolo 114, l’articolo 117 comma quarto, e l’
articolo 123, comma quarto, della Costituzione ;Visto l’articolo 66 dello Statuto;
Vista la
legge 5 giugno 2003, 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 );Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 31 maggio 2024;
Considerato quanto segue:
1. il Consiglio delle autonomie locali (CAL) svolge un’importante funzione di attuazione statutaria, garantendo la rappresentanza degli enti locali e il loro concorso, mediante le forme della proposta e della consultazione, alla formazione della volontà del Consiglio regionale;
2. la disciplina del CAL necessita di una nuova stesura al fine di perseguire obiettivi di semplificazione funzionale e procedurale per quanto attiene ai meccanismi di costituzione e di funzionamento, nonché di potenziamento della rappresentanza territoriale e del ruolo delle autonomie locali nel procedimento legislativo, tenuto conto dell’esperienza applicativa maturata negli anni e del mutato contesto normativo;
3. al fine di garantire la rappresentanza unitaria del sistema degli enti locali toscani, si ritiene opportuno confermare che il sindaco metropolitano, i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e i presidenti delle province siano tra i componenti di diritto del CAL;
4. per rafforzare la rappresentanza dei territori, si introduce la designazione di trenta componenti elettivi da parte delle assemblee dei sindaci e della Conferenza metropolitana, nel rispetto di ambiti territoriali, individuati all’allegato A della presente legge. prendendo a riferimento le zone distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale); sono altresì previsti quali componenti del CAL tre presidenti di unioni di comuni designati dall’Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana) e i sindaci di tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, anch’essi designati da ANCI Toscana, per esprimere compiutamente anche le posizioni delle unioni e degli enti di minore dimensione demografica;
5. per favorire il confronto sugli atti e i provvedimenti della Giunta regionale sottoposti all’esame del CAL, si prevede la presenza alle sedute degli assessori regionali competenti, salvo motivate eccezioni;
6. visto il ruolo determinante e le attività svolte dalle associazioni rappresentative degli enti locali, per incrementare l’efficienza del sistema di rappresentanza degli enti locali nella Regione, nonché per garantire un’efficace modalità di raccordo tra gli stessi enti locali ed il Consiglio regionale, è prevista la possibilità di stipulare tra loro accordi per concorrere alla realizzazione di questi obiettivi comuni;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

