Legge regionale 19 maggio 2025, n. 26
Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Toscana.
Bollettino Ufficiale n. 32, parte prima, del 30 maggio 2025
Art. 1
Istituzione, finalità e sede del Consiglio delle autonomie locali
1. È istituito il Consiglio delle autonomie locali (CAL), ai sensi dell’
articolo 123, quarto comma, della Costituzione e dell’articolo 66 dello Statuto, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana e di consultazione e proposta fra Regione ed enti locali.
articolo 123, quarto comma, della Costituzione e dell’articolo 66 dello Statuto, quale organo di rappresentanza unitaria del sistema delle autonomie locali della Toscana e di consultazione e proposta fra Regione ed enti locali.2. Il CAL garantisce la partecipazione e l’intervento degli enti locali nei processi decisionali della Regione al fine di dare attuazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e di promuovere un permanente ed efficace raccordo e coordinamento tra Regione ed enti locali.
3. Il CAL ha sede presso il Consiglio regionale.
Art. 2
Composizione e nomina
1. Il CAL è nominato dal Consiglio regionale ed è costituito da componenti di diritto e componenti elettivi.
2. Sono componenti di diritto del CAL:
a) il Sindaco metropolitano di Firenze;
b) il Sindaco del Comune di Firenze. Qualora coincida con il sindaco metropolitano, il Vicesindaco del comune;
c) i Sindaci dei Comuni di Arezzo, Pisa, Siena, Lucca, Massa, Carrara, Livorno, Grosseto, Pistoia, Prato;
d) i nove Presidenti delle Province della Toscana. Qualora coincidano con i sindaci di cui alla lettera c), i Vicepresidenti delle province.
3. Sono componenti elettivi del CAL i trenta sindaci dei comuni non capoluogo di provincia individuati ai sensi dell’articolo 4. Qualora taluno di essi ricopra la carica di presidente di provincia, in suo luogo è eletto il vice sindaco.
4. Fanno altresì parte del CAL:
a) tre presidenti di unioni di comuni, designati dall’ Associazione regionale dei comuni della Toscana (ANCI Toscana);
b) i sindaci dei tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, designati dall’ANCI Toscana tra i sindaci che non ricoprono la carica di presidente di provincia e che non risultano tra i componenti elettivi di cui all’articolo 4.
5. I componenti di diritto del CAL, i tre presidenti di unioni di comuni e i sindaci dei tre comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti possono, di volta in volta, fornire delega agli amministratori dei rispettivi enti per essere rappresentati nelle sedute.
6. I componenti elettivi del CAL di cui al comma 3, impossibilitati a partecipare alle sedute del CAL, ne danno comunicazione all’Ufficio di presidenza del CAL ed ai sindaci supplenti individuati ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3.
Art.3
Regolamento
1. Il CAL approva un regolamento interno che disciplina l’organizzazione e il funzionamento delle proprie attività.
2. Il regolamento è approvato a maggioranza dei componenti del CAL stesso.
3. Fino all'approvazione del regolamento di cui al comma 1, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento vigente.
Art. 4
Designazione dei componenti elettivi del CAL e dei sindaci supplenti
1. I componenti di cui all’articolo 2, comma 3, sono eletti dalla Conferenza metropolitana di Firenze e dalle assemblee dei sindaci delle province di cui all’articolo 1, commi 42 e 56,
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), tra i propri componenti, nel numero e con riferimento agli ambiti omogenei di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge. Le elezioni hanno luogo in un’unica giornata elettorale.
della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), tra i propri componenti, nel numero e con riferimento agli ambiti omogenei di cui all’allegato A, che costituisce parte integrante della presente legge. Le elezioni hanno luogo in un’unica giornata elettorale.2. Per ciascun ambito omogeneo di cui all'allegato A, ad eccezione dell'ambito omogeneo n. 13, è eletto quale componente il sindaco che ha ricevuto il maggior numero di voti da parte dei sindaci del proprio ambito omogeneo e sindaco supplente il sindaco che ha ottenuto il maggior numero di voti dopo il primo. Per l'ambito territoriale n. 13 sono eletti quali componenti i due sindaci che hanno ricevuto il maggior numero di voti da parte dei sindaci dello stesso ambito n. 13 e, per ciascuno di essi, sono eletti come rispettivi supplenti i due sindaci che hanno ottenuto il maggior numero di voti dopo i primi due. Dall'elettorato attivo e passivo sono esclusi il Sindaco metropolitano di Firenze e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia, in quanto componenti di diritto del CAL, ai sensi dell'articolo 2, comma 2.
3. Nel caso in cui un ambito non esprima alcun eletto, è individuato quale componente il sindaco del comune dell’ambito avente maggiore dimensione demografica e sindaco supplente il sindaco del comune che segue nell’ordine in quello stesso ambito. Per l’ambito omogeneo n. 13, qualora non sia espresso alcun eletto, sono individuati quali componenti il sindaco del comune dell’ambito avente maggiore dimensione demografica e il sindaco del comune che segue nell’ordine in quello stesso ambito; sono individuati quali rispettivi supplenti i due sindaci dei comuni che seguono ulteriormente nell’ordine nello stesso ambito. Non possono essere individuati quali componenti o sindaci supplenti il Sindaco metropolitano di Firenze e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia in quanto componenti di diritto del CAL, ai sensi dell’articolo 2, comma 2.
4. Il Presidente del Consiglio regionale, entro quindici giorni dalla seduta di insediamento del Consiglio regionale stesso, invia alla Conferenza metropolitana di Firenze e alle assemblee dei sindaci la richiesta di designazione dei componenti elettivi e dei sindaci supplenti. È altresì inviata all’ANCI Toscana la richiesta di designazione dei presidenti delle unioni di comuni e dei sindaci di cui all’articolo 2, comma 4.
5. La designazione dei componenti elettivi del CAL, dei presidenti di unioni di comuni e dei sindaci di cui all’articolo 2, comma 4, avviene nel termine di trenta giorni dalla richiesta del Presidente del Consiglio regionale. Nei trenta giorni successivi il Consiglio regionale nomina il CAL in tutti i suoi componenti.
Art. 5
Durata del CAL e decadenza dei componenti
1. Il CAL ha durata coincidente con la legislatura.
2. Il CAL in carica al momento del rinnovo del Consiglio regionale prosegue nell’esercizio delle sue funzioni sino all’insediamento del CAL nella nuova composizione.
3. Il componente del CAL resta in carica fino alla nomina del successore.
4. Il componente del CAL decade nell’ipotesi di cessazione, per qualunque causa, dalla carica di sindaco, di sindaco metropolitano o di presidente di provincia, ed è sostituito, se componente di diritto dal nuovo titolare della carica, se componente elettivo con le procedure previste dall’articolo 4.
5. Il Consiglio regionale procede alla dichiarazione di decadenza dalla carica del componente del CAL e alla nomina del successore. A tal fine, entro i quindici giorni successivi a tale dichiarazione il Presidente del Consiglio regionale invia, con le procedure di cui all’articolo 4, la richiesta di designazione del nuovo componente elettivo.
Art. 6
Insediamento del CAL ed elezione degli organi
1. Il Presidente del Consiglio regionale convoca la seduta di insediamento del CAL entro quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di nomina dei suoi componenti.
2. La seduta di insediamento è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale ed è valida con la presenza di almeno due terzi dei componenti del CAL.
3. Nella seduta di insediamento il CAL elegge, tra i propri componenti, il Presidente e l’Ufficio di presidenza composto, oltre che dal Presidente, da due Vicepresidenti, di cui un Vicepresidente vicario e da due Segretari.
4. Il Presidente del CAL è eletto, con scrutinio palese, in prima votazione con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, in seconda votazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nella terza votazione è eletto presidente colui che riporta il maggior numero di voti favorevoli. In caso di parità è eletto il componente più anziano di età. Il Presidente del CAL dura in carica trenta mesi ed è rieleggibile.
5. Eletto il Presidente, il CAL procede con le modalità di cui al comma 4 all’elezione dei Vicepresidenti e dei Segretari.
Art. 7
Funzioni del Presidente e dell’Ufficio di presidenza
1. Il Presidente rappresenta il CAL, assicura il rispetto del regolamento interno, convoca e presiede le sedute dell’Ufficio di presidenza e del CAL.
2. I Vicepresidenti coadiuvano il Presidente nell’esercizio delle sue funzioni. Il Vicepresidente vicario sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento.
3. Il regolamento interno del CAL definisce le funzioni del Presidente, dei Vicepresidenti, dei Segretari e dell’Ufficio di presidenza.
Art. 8
Partecipazione alle sedute
1. Alle sedute del CAL possono partecipare, con diritto di parola, i seguenti soggetti o loro delegati:
a) i consiglieri regionali:
b) il Presidente ed i componenti della Giunta regionale;
c) il Presidente di ANCI Toscana:
d) il Presidente dell’Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana);
e) il Presidente di Autonomie locali italiane – Lega delle autonomie locali (ALI) Toscana.
2. Gli atti di iniziativa della Giunta regionale sono illustrati dall’assessore competente; gli atti di iniziativa consiliare sono illustrati da uno dei consiglieri proponenti.
3. Il Presidente del Consiglio regionale partecipa di norma alla seduta del CAL nel cui ordine del giorno sono previsti i pareri obbligatori relativi alla formazione degli strumenti di programmazione finanziaria della Regione.
4. Le sedute del CAL si svolgono in presenza, in forma telematica tramite video conferenza, o in forma mista secondo quanto disposto dal regolamento interno del CAL.
5. Il CAL si riunisce, di norma, una volta al mese.
6. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle sedute e delle deliberazioni, le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, nonché le modalità per indire e svolgere le consultazioni degli enti locali sono disciplinate dal regolamento interno del CAL.
Art. 9
Competenze
1. Il CAL esprime parere obbligatorio sulle proposte di atti all’esame del Consiglio regionale che attengono alla determinazione o modificazione delle competenze degli enti locali, al riparto di competenze tra Regione ed enti locali, alla istituzione di enti e agenzie regionali. Esprime altresì parere obbligatorio sulla proposta di bilancio regionale e sulle proposte relative ad atti di programmazione generale e provvede alle designazioni e alle nomine di sua competenza ai sensi dell’articolo 66 dello Statuto.
2. Le proposte di cui al comma 1 sono comunicate al CAL secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale, che prevede altresì le modalità con le quali sono comunicate al CAL le proposte che, già sottoposte all’esame di quest’ultimo, siano state successivamente oggetto di ampie e sostanziali modificazioni nel corso dei lavori delle commissioni consiliari.
3. Nel caso in cui il CAL esprima parere contrario o condizionato all’accoglimento di modifiche relativamente ad una proposta di atto normativo o di atto amministrativo, e la commissione referente non approvi il suo accoglimento, questa integra il preambolo dell’atto normativo ovvero la parte narrativa dell’atto amministrativo con la motivazione del suo rifiuto.
4. Il CAL può inoltre esprimere eventuali osservazioni su tutte le proposte di atti per i quali non è previsto il parere obbligatorio, depositate in Consiglio regionale. A tal fine tali proposte sono comunicate al CAL secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.
5. Il CAL può effettuare, secondo le modalità stabilite dal proprio regolamento interno, consultazioni con la generalità degli enti locali nonché con le associazioni rappresentative degli enti locali o con singoli enti locali su atti di loro specifico interesse.
6. Rientrano nelle competenze del CAL, oltre all’iniziativa popolare delle leggi di cui all’articolo 74 dello Statuto, anche la proposta di ricorso alla Corte costituzionale ai sensi dell’articolo 66, comma 5, dello Statuto e la promozione, presso il Collegio di garanzia, del giudizio sulla conformità allo Statuto delle fonti regionali ai sensi dell’articolo 7, comma 1, della legge regionale 4 giugno 2008, n. 34 (Costituzione e funzionamento del Collegio di garanzia).
7. Il CAL può inoltrare alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti le richieste di forme di collaborazione ai fini della regolare gestione finanziaria e dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa, nonché la richiesta di pareri in materia di contabilità pubblica, formulate da comuni e province ai sensi dell’
articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ), secondo le modalità disciplinate dal proprio regolamento interno.
articolo 7, comma 8, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla
legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 ), secondo le modalità disciplinate dal proprio regolamento interno.Art. 10
Termini
1. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce i termini entro cui il CAL esprime il parere obbligatorio di cui all’articolo 9, comma 1, nonché i casi della loro eventuale riduzione o proroga.
Art. 11
Relazione sull’attività del CAL
1. Ogni anno, entro il 30 maggio, il CAL predispone una relazione sull’attività svolta nel corso dell’anno precedente con indicazione dei pareri resi e delle osservazioni formulate in merito ai provvedimenti esaminati, nonché con riferimento agli adempimenti e alle iniziative esercitate nell’esercizio delle proprie competenze.
2. La relazione viene presentata dal Presidente del CAL in una seduta straordinaria del Consiglio regionale a cui partecipa l’ufficio di presidenza del CAL.
Art. 12
Struttura di supporto del CAL
1. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce, nell’ambito della dotazione organica del Consiglio regionale stesso, l’assegnazione del personale, nonché la fornitura dei locali e dei mezzi necessari per il funzionamento dell’ufficio.
2. L’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, su proposta dell’Ufficio di presidenza del CAL, può stipulare accordi e protocolli d’intesa con soggetti rappresentativi degli enti locali finalizzati alla realizzazione di obiettivi d’interesse comune attinenti alle finalità della presente legge.
Art. 13
Trattamento economico
1. Per ogni giornata di seduta del CAL o del suo Ufficio di presidenza, in presenza, in modalità telematica o in modalità mista, è corrisposto al Presidente e ai componenti del CAL, ai loro delegati o supplenti, un gettone di presenza di importo pari a 30,00 euro. In caso di svolgimento nella stessa giornata, di più sedute del CAL o del suo Ufficio di presidenza, è corrisposto un solo gettone.
Art. 14
Norma finanziaria
1. Dalla presente legge, non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2026-2027 di cui alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione “Programma 1 “organi istituzionali”, Titolo 1 “Spese correnti” - Capitolo 10155 “Gettoni Consiglio Autonomie Locali”.
Art. 15
Disposizione transitoria
1. Il CAL in carica al momento dell’entrata in vigore della presente legge, prosegue nell’esercizio delle sue funzioni per un periodo massimo di centottanta giorni decorrenti da tale data. Entro tale termine il Consiglio regionale procede al rinnovo del CAL ai sensi della disciplina di cui alla presente legge.
Art. 16
Abrogazioni
1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:
a) legge regionale 21 marzo 2000, n. 36 (Nuova disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali);
b) articolo 1 della legge regionale 3 maggio 2011, n. 17 (Modifiche alla legge regionale 29 dicembre 2010, n. 64 “Concorso del Consiglio regionale all’attuazione dei principi di razionalizzazione della spesa”);
c) articolo 115 della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
d) articolo 1 della legge regionale 9 agosto 2013, n. 47 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2013);
e) legge regionale 7 novembre 2014, n. 63 (Disciplina transitoria per la sostituzione dei componenti decaduti del Consiglio regionale delle autonomie locali).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

