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Legge regionale 7 maggio 2025, n. 24

Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027. Seconda variazione.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 maggio 2025

Art. 3
Autorizzazione all’indebitamento. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 60/2024
1. L’articolo 6 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 60 (Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027), è sostituito dal seguente:
Art. 6 - Autorizzazione all’indebitamento
1. Nel triennio 2025 – 2027 è autorizzata la contrazione di mutui e/o l’emissione di prestiti obbligazionari per l’importo complessivo di euro 1.012.673.478,40, di cui euro 454.244.664,34 nel 2025, euro 312.728.642,93 nel 2026 ed euro 245.700.171,13 nel 2027, subordinatamente al rispetto di quanto disposto dall’Sito esternoarticolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “legge finanziaria 2004”), di quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 62 del d.lgs. 118/2011 e all’osservanza di quanto recato dall’Sito esternoarticolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 6 agosto 2008, n. 133 .
2. L’autorizzazione di cui al comma 1, comprende anche gli stanziamenti necessari ad assicurare la copertura finanziaria degli impegni che sono stati oggetto di reimputazione, sulle annualità: 2025 per euro 5.319.142,10 e 2026 per euro 3.933.964,36, a valere su precedenti autorizzazioni all’indebitamento.
3. Con riferimento all’indebitamento autorizzato al comma 1, per il finanziamento degli investimenti degli esercizi finanziari 2025, 2026 e 2027, è autorizzato il ricorso all’indebitamento per far fronte alle effettive esigenze di cassa, come previsto dall’Sito esternoarticolo 40, comma 2 bis, del d.lgs. 118/2011 , per euro 340.110.302,92 relativamente all’esercizio finanziario 2025, per euro 294.850.778,57 relativamente all’esercizio finanziario 2026 e per euro 240.822.021,13 relativamente all’esercizio finanziario 2027, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’Sito esternoarticolo 81, sesto comma, della Costituzione ) e nel rispetto dell’articolo 3, commi 16-21, Sito esternodella l. 350/2003 , come integrati dall’Sito esternoarticolo 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica) convertito, con modificazioni, dalla Sito esternolegge 30 luglio 2004, n. 191 .
4. I mutui o prestiti di cui al comma 1 sono da estinguersi in un periodo di ammortamento non superiore ad anni trenta e ad un tasso massimo pari a quello di riferimento applicato dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A..
5. I mutui possono essere assunti anche con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. e/o con la Banca europea per gli investimenti (BEI).
6. I mutui o prestiti di cui al comma 4, aventi un impatto di spesa in termini di oneri finanziari a servizio del debito negli esercizi 2026 e 2027, trovano copertura finanziaria negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, Missione 50 “Debito Pubblico”.
7. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2027, determinate in misura non superiore a quella posta a carico dell’esercizio 2027, troveranno copertura nell’ambito delle successive leggi di bilancio.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.