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Legge regionale 7 maggio 2025, n. 23

Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027.

Bollettino Ufficiale n. 27, parte prima, del 12 maggio 2025





PREAMBOLO

Il Consiglio regionale


Visti l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Visto il Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);


Vista la legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022);


Vista la legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana);


Vista la legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022 – 2024);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024);


Vista la legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025);


Vista la legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5 (Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d’impresa e del tessuto economico e sociale del territorio);


Vista la legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa);


Considerato quanto segue:


1. è necessario adottare misure finanziarie urgenti per i nuclei familiari, le imprese e gli enti del terzo settore dei territori colpiti dagli eventi meteorologici del mese di marzo 2025;

2. con riferimento agli stessi eventi meteorologici è opportuno sostenere finanziariamente alcuni comuni per il ripristino o la ricollocazione di impianti sportivi da quelli danneggiati;


3. è opportuno sostenere e consolidare lo sviluppo della funzione relativa alla centrale unica di committenza, favorendone l'attivazione da parte delle unioni di comuni, in analogia a quanto già previsto dall'articolo 90, comma 4 ter, della l.r. 68/2011 ;


4. è necessario favorire processi di investimento finalizzati al rilancio della competitività del sistema moda regionale, con particolare riferimento alla componente della sub-fornitura delle micro, piccole e medie imprese;


5. il nuovo quadro economico e operativo in cui opera la società Firenze Fiera S.p.A. rende opportuno individuare significative azioni di rilancio e sviluppo, supportate da investimenti che giustificano il ricorso all’aumento di capitale sociale, da formalizzare nel piano industriale che sarà sottoposto ai soci nel corso del 2025;


6. è opportuno incrementare la dotazione finanziaria delle misure di cui al bando per il sostegno alle imprese del sistema neve della Toscana e sostenere la progettazione e la realizzazione di opere urgenti di revisione di impianti di risalita di proprietà del Comune di Abetone Cutigliano;


7. è opportuno, in analogia con precedenti interventi regionali, attivare misure di sostegno ad attività economiche danneggiate da interventi a carattere infrastrutturale che hanno determinato interruzioni di viabilità non previste o di durata tale da determinare perdita di fatturato o aumento dei costi;


8. è necessario riattivare le misure di sostegno alle attività economiche che hanno avuto danni a seguito dello shock ambientale che ha colpito la Laguna di Orbetello nell’agosto 2024, per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale con decreto del Presidente della Giunta regionale 1° agosto 2024, n. 101;


9. è opportuno sostenere la distribuzione capillare della stampa e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali nei territori della Toscana diffusa di cui alla l.r. 11/2025 , a rischio di desertificazione delle rivendite di stampa quotidiana e periodica;


10. è opportuno sostenere finanziariamente la riapertura del mattatoio comunale di Colle Val d'Elsa, attività di rilevante importanza per il territorio;


11. è necessario prevedere che per l’anno 2025, qualora la Giunta regionale aderisca a consorzi di cui ha promosso la costituzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2025 possa concorrere al finanziamento del relativo fondo di dotazione proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione, nel limite di spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2025;


12. nella logica ispiratrice della “Toscana diffusa”, di cui alla l.r. 11/2025 , ossia la promozione della coesione territoriale, di uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana, ponendo grande attenzione alle aree fragili, interne e montane, del principio che a tutti i cittadini toscani, indipendentemente da dove vivono, devono essere offerte le stesse opportunità e gli stessi livelli di servizi, della parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, anche mediante contributi straordinari e aggiuntivi ai piccoli comuni, è opportuno prevedere una serie di interventi finanziari a sostegno:

a) di opere per realizzazione o mantenimento di strutture socio-sanitarie;

b) di rilevanti interventi in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale;

c) di interventi in materia di beni, istituzioni e attività culturali;

d) di interventi in tema di impiantistica sportiva;

e) di interventi in tema di edilizia civica e storica, rigenerazione urbana, ripristino e manutenzione dei centri abitati;

f) di interventi in materia di edilizia scolastica;

g) di centri polifunzionali e di aggregazione sociale;

h) di parcheggi pubblici.


13. è necessario concorrere a interventi di messa in sicurezza o ripristino di aree colpite da criticità idrauliche o movimenti franosi;


14. è necessario finanziare la realizzazione di un sistema di difesa del tratto di costa ove si trova l'arenile di Marina di Massa con nuove tecnologie idonee a ridurre l'erosione, a incrementare le specie ittiche e tutelare la biodiversità;


15. al fine di assicurare la copertura delle spese per la gestione straordinaria della Laguna di Orbetello, si rende necessario integrare, “una tantum”, per l’anno 2025, le risorse residuate dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la Laguna di Orbetello di cui all’ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2012, n. 31 (Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al definitivo risanamento ambientale della laguna) e dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei conti n. 301/2013;


16. è necessario promuovere la realizzazione di un collegamento fra la strada statale 1 “Via Aurelia” ed il porto di Viareggio al fine di rendere funzionale alle esigenze portuali il collegamento fra l’infrastruttura stradale nazionale e il medesimo porto regionale;


17. è opportuno uno stanziamento, fino ad un massimo di euro 7.000.000,00, per la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare, nell’ambito del fondo nazionale per l’abitare (FNA), alloggi sociali, nell’ambito di politiche di “social housing”, che sta fornendo soluzioni abitative in grado di rispondere ai profondi cambiamenti non solo economici, ma anche sociali, in un’ottica di supporto ai problemi di povertà, socialità, rigenerazione urbana e sociale;


18. al fine di consentire la continuità dell’erogazione del servizio di trasporto delle studentesse e degli studenti con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado fino alla conclusione dell’anno scolastico, è opportuno prevedere un ulteriore stanziamento di 1.400.000,00 euro per l’anno 2025;


19. sulla base della giurisprudenza costituzionale in materia di cooperazione internazionale, che ha riconosciuto un ambito di intervento al legislatore regionale secondo quanto previsto dalla Sito esternolegge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo), al fine di promuovere i valori della pace, della solidarietà, del dialogo tra popoli, culture e religioni sanciti dallo Statuto, è opportuno finanziare iniziative rivolte ai bambini e alle bambine della città di Betlemme, quale luogo simbolo del confronto tra le diverse religioni e tradizioni;


20. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente

CAPO I
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025
Art. 1
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Famiglie
1. A seguito degli eventi alluvionali che, nei giorni 14 e 15 marzo 2025, hanno colpito la Toscana e, in particolare, i territori dei comuni individuati dalla dichiarazione di stato di emergenza nazionale deliberata dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 10 aprile 2025, la Giunta regionale è autorizzata, nei limiti della spesa massima di euro 5.000.000,00 per l’anno 2025, a promuovere contributi straordinari forfettari, a favore:
a) dei nuclei familiari che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1, siano stati possessori di beni mobili ed intestatari di beni mobili registrati danneggiati dagli eventi stessi;
b) dei nuclei familiari che, alla data degli eventi alluvionali di cui al comma 1, siano titolari di diritti reali sui beni immobili, danneggiati o distrutti dagli eventi stessi.
2. I contributi di cui al comma 1 sono finalizzati al ripristino dei beni immobili, oppure al ripristino o alla sostituzione dei beni mobili, anche registrati, danneggiati dagli eventi di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per ciascun beneficiario. Il contributo è cumulabile con il contributo previsto in analoghi provvedimenti comunali o nazionali.
3. Ove su beni immobili sussista, oltre alla proprietà, un diritto personale o reale di godimento a seguito di comodato, locazione o usufrutto, può accedere al contributo di cui al comma 1, lettera b), anche la persona, titolare di tale diritto, che abbia presentato la domanda previo accordo con il proprietario.
4. Ai fini dell’ammissibilità al contributo, i soggetti di cui al comma 1 devono aver presentato la domanda di ricognizione e richiesta danni alluvione di cui alla procedura gestita dal comune territorialmente competente.
5. Il contributo è assegnabile una sola volta a ciascun beneficiario anche se la domanda sia presentata per più tipologie di beni danneggiati o distrutti, fatta salva la domanda presentata da soggetto delegato per danni alle parti comuni di un condominio.
7. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura.
8. Al termine della fase di ricognizione la Giunta regionale, con ulteriore deliberazione, stabilisce le condizioni e le modalità di assegnazione dei contributi straordinari forfettari in relazione ai danni subiti nonché di erogazione e successivo controllo a campione dei contributi medesimi.
9. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 5.000.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 2
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Imprese agricole ed extra-agricole, ed enti del terzo settore
1. Al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche e produttive, nonché degli enti del terzo settore, nei territori colpiti dagli eventi di cui all’articolo 1, la Giunta regionale è autorizzata a concedere ristori, fino ad un massimo di euro 10.000,00 per ciascun beneficiario, nei seguenti limiti di spesa:
a) fino a un massimo di euro 2.000.000,00 per l’anno 2025, ivi compresi i relativi oneri di gestione da quantificarsi nella misura massima del’1,5 per cento, per le imprese extra-agricole;
b) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025 per le imprese agricole;
c) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025 per gli enti del terzo settore.
2. I ristori di cui al comma 1, lettera a), sono concessi alle imprese extra-agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni vigenti in materia di aiuti alle imprese, che risultino attive, abbiano sede legale o operativa nel territorio regionale e che abbiano subìto danni durante l’esercizio della propria attività nei territori di cui all’articolo 1.
3. I ristori di cui al comma 1, lettera b), sono concessi alle imprese agricole in possesso dei requisiti di ammissibilità previsti dalle disposizioni vigenti in materia di aiuti alle imprese agricole, che risultino attive, abbiano sede legale o operativa nel territorio regionale, siano operanti nei territori di cui all’articolo 1 e che abbiano subìto danni durante l’esercizio della propria attività nei territori di cui all’articolo 1.
4. I ristori di cui al comma 1, lettera c), sono concessi agli enti del terzo settore di cui al Sito esternodecreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell’Sito esternoarticolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 ) operanti nei territori di cui all’articolo 1 e che abbiano subìto danni nell’esercizio della propria attività nei territori di cui all’articolo 1.
5. I ristori sono concessi nel rispetto delle normative in materia di aiuti di Stato e di “de minimis”.
6. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce, con una o più deliberazioni, le modalità operative e le procedure per l’erogazione dei ristori di cui al comma 1 e dei relativi controlli.
7. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 2.000.000,00 comprensivi degli oneri di gestione stimati in euro 30.000,00, per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
8. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025, si fra fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025.
9. All’onere di spesa di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 500.000,00, per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 02 “Interventi a seguito di calamità naturali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 3
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti dagli eventi emergenziali del marzo 2025. Impianti sportivi
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 1.200.000,00 per l’anno 2025, per sostenere alternativamente le spese di ripristino degli impianti sportivi danneggiati dagli eventi di cui all’articolo 1, o la loro ricollocazione in altra area di maggiore sicurezza idraulica, anche potenziando strutture esistenti, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Pelago, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2025;
b) al Comune di Pontassieve, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2025;
c) al Comune di Rufina, fino a un massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2025.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario che, sulla base delle indagini condotte e della valutazione economica, individui la migliore opzione fra quelle di cui al comma 1, e disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 1.200.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 400.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
CAPO II
Contributo straordinario alle unioni di comuni per la funzione centrale unica di committenza qualificata nel 2024
Art. 4
Contributo straordinario alle unioni di comuni per la funzione centrale unica di committenza qualificata nel 2024
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 80.000,00 per l’anno 2025, alle unioni di comuni che:
a) esercitano la funzione di centrale unica di committenza per lavori, servizi e forniture per tutti i comuni dell'unione di comuni per espressa previsione statutaria;
b) risultano qualificate da parte dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) nell'anno 2024;
c) non sono risultate beneficiarie del contributo di cui all'articolo 90, comma 4 ter, della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) nell'anno 2024.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura:
a) di euro 40.000,00 se le unioni risultano qualificate prima del 1° luglio 2024;
b) di euro 20.000,00 se le unioni risultano qualificate dopo il 1° luglio e comunque entro il 31 dicembre 2024.
3. Se le risorse non sono sufficienti e garantire il contributo di cui al comma 2, questo è ridotto proporzionalmente.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, pari a complessivi euro 80.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
CAPO III
Interventi finanziari in materia di attività produttive
SEZIONE I
Interventi finanziari in materia di attività produttive
Art. 5
Fondo strategico per la competitività del Sistema moda
1. Per favorire processi di investimento finalizzati al rilancio della competitività del sistema moda regionale, con particolare riferimento alla componente della sub-fornitura delle micro, piccole e medie imprese, la Giunta regionale è autorizzata a costituire un fondo strategico regionale per la competitività del sistema moda, di seguito definito “Fondo”.
2. Il Fondo si articola in distinte sezioni operative, finalizzate al sostegno degli investimenti delle imprese aventi sede legale o unità operative in Toscana, in ricerca, sviluppo, innovazione, industrializzazione dei processi di innovazione.
3. Il Fondo può finanziare altresì interventi di aggregazione societaria mediante strumenti di partecipazione al capitale di rischio.
4. Il Fondo opera nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
5. La Giunta regionale, con deliberazione approvata entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina:
a) gli indirizzi per l’utilizzazione del Fondo;
b) [:space:]i settori di intervento;
c) [:space:]le specifiche azioni e strumenti di intervento;
d) l’entità delle risorse complessive da assegnare alle singole azioni e strumenti, coordinandole con la programmazione comunitaria vigente.
6. All’onere di spesa di cui al presente articolo, fino ad un massimo di euro 38.250.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte come segue:
a) per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1, fino ad un massimo di euro 28.500.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) per l’attuazione di quanto previsto dal comma 3, fino a un massimo di euro 9.750.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
7. Agli oneri di gestione delle misure oggetto del presente articolo, stimati in euro 1.185.033,92 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
8. La Giunta regionale, in relazione alle risorse di cui ai comma 6 e 7, procede successivamente alla loro articolazione sulle annualità del bilancio di previsione, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 51 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 ), in coerenza con il cronoprogramma della spesa definito con la deliberazione di cui al comma 5.
Art. 6
Sottoscrizione di aumento di capitale sociale di Firenze Fiera S.p.A.
1. Al fine di sostenere il processo di rilancio e sviluppo della società Firenze Fiera S.p.A. partecipata dalla Regione Toscana, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale sociale che risulterà nel piano industriale da sottoporre all’approvazione dell’assemblea dei soci nel corso dell’anno 2025, fino a concorrenza dell’importo massimo di euro 6.500.000,00, anche con possibile incremento della percentuale di partecipazione ad oggi detenuta dalla Regione.
2. La sottoscrizione della quota di aumento di capitale da parte della Regione Toscana è subordinata alla sottoscrizione tra i soci pubblici di Firenze Fiera S.p.A. di un patto parasociale che sancisca il controllo pubblico sulla società.
3. Alle disposizioni del presente articolo è data attuazione in conformità al Sito esternodecreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);
4. Per l’attuazione di quanto previsto dal comma 1 è autorizzata la spesa massima di euro 6.500.000,00 per l’anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 7
Sostegno alle imprese del Sistema neve in Toscana. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 75/2020
1. Ai commi 1 bis e 3 bis dell’articolo 9 della legge regionale 4 agosto 2020, n. 75 (Interventi normativi collegati alla legge di assestamento del bilancio di previsione 2020 – 2022), le parole: “
fino ad un massimo di euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027
” sono sostituite dalle seguenti: “
fino ad un massimo di euro 1.400.000,00 per l’anno 2025, euro 500.000,00 per l’anno 2026 ed euro 500.000,00 per l’anno 2027
”.
2. Al comma 2 bis dell’articolo 9 della l.r. 75/2020 la parola: “
novanta
” è sostituita dalla seguente: “
centoventi
”.
3. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 9 della l.r. 75/2020 è aggiunto il seguente:
3 ter. La gestione dell’intervento di sostegno di cui al comma 1 bis è affidata a Sviluppo Toscana S.p.A. ai sensi dell’
articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 21 maggio 2008, n. 28
(Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa). Ai relativi costi di gestione, stimati in euro 24.000,00 per l’anno 2025, euro 36.000,00 per l’anno 2026 ed euro 40.000,00 per l’anno 2027, si
fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
”.
Art. 8
Contributo straordinario al Comune di Abetone Cutigliano per opere urgenti di revisione di impianti di risalita
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Abetone Cutigliano un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025 ed euro 1.150.000,00 per l’anno 2026, allo scopo di consentire la progettazione e la realizzazione di opere urgenti di revisione di impianti di risalita di sua proprietà, assicurandone così il mantenimento in funzione, anche per fruizioni turistiche estese alle diverse stagionalità dell'anno.
2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso nella misura massima dell’80 per cento dei costi ammissibili, previa sottoscrizione con la Regione Toscana di un accordo, il cui schema è approvato dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, che disciplina:
a) le opere da realizzare e gli impegni delle parti, ivi compresa la determinazione a cura del Comune del canone di concessione, commisurato all’incremento del valore e alla redditività degli impianti;
b) le modalità di rendicontazione e di erogazione del contributo.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2025 ed euro 1.150.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 7 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e la valorizzazione del turismo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 9
Interventi finanziari a favore delle attività economiche e produttive a seguito di interventi straordinari alle infrastrutture di viabilità svolti nelle province di Pistoia e Pisa nel 2025
1. Al fine di fronteggiare le situazioni di crisi economica e le conseguenze negative occupazionali, economiche e sociali derivanti da interventi infrastrutturali a carattere straordinario che hanno causato lunghi periodi di interruzione della viabilità con significative conseguenze economiche per le attività economiche e produttive aventi sede operativa nei territori interessati, è riconosciuto un contributo straordinario ai Comuni di Calcinaia, Pescia, Pistoia, San Marcello Piteglio e Vicopisano, nei limiti della spesa massima di euro 240.000,00 per l’anno 2025.
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto, alle micro, piccole e medie imprese, attive, iscritte al registro delle imprese con i codici attività economiche (ATECO) individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7.
3. Il contributo è riconosciuto, entro il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, in proporzione alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi oppure all’aumento dei costi di trasporto.
4. Il contributo concesso non può in ogni caso superare, congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità, l’entità della riduzione di fatturato e di corrispettivi o l’aumento dei costi di trasporto nel periodo di riferimento.
5. L’intervento di cui al comma 1 è attuato a cura dei Comuni di Calcinaia, Pescia, Pistoia, San Marcello Piteglio e Vicopisano ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”.
6. I Comuni di Calcinaia, Pescia, Pistoia, San Marcello Piteglio e Vicopisano, entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, trasmettono alla Giunta regionale la documentazione contenente l’esatta perimetrazione delle aree interessate, l’intervallo temporale considerato, il valore stimato dei danni economici subiti dalle attività economiche e la stima del numero di attività economiche interessate. La mancata comunicazione da parte di un ente dei dati richiesti comporta la mancata assegnazione delle risorse.
7. La concessione dei contributi è subordinata:
a) alla stipula di un accordo fra la Regione e ciascuno dei comuni interessati, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale, entro trenta giorni successivi alla ricezione della documentazione di cui al comma 6, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione, nonché gli importi da trasferire a ciascun ente;
b) all’esito dei controlli effettuati da Sviluppo Toscana S.p.A.
8. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 240.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
9. Agli oneri derivanti dai costi di gestione per l’attività di cui al comma 7, lettera b), stimati in euro 7.060,00, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art.10
Contributo straordinario per i danni recati dall’evento ambientale nella Laguna di Orbetello alle imprese del settore turistico, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli nella frazione di Ansedonia
1. Al fine di sostenere l’economia locale danneggiata dal grave shock ambientale che ha colpito la Laguna di Orbetello nell’estate 2024 e dai minori afflussi turistici registrati, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Orbetello un contributo straordinario fino un massimo di euro 178.500,00, per l’anno 2025, a titolo di parziale ristoro della riduzione dei ricavi delle imprese del settore turistico, del commercio e delle attività di parcheggio veicoli operanti nella frazione di Ansedonia .
2. Il contributo di cui al comma 1 è riconosciuto dal Comune di Orbetello alle micro, piccole e medie imprese, attive, iscritte al registro delle imprese con i codici ATECO individuati dalla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 7, a condizione che l’ammontare del fatturato del periodo compreso fra il 29 luglio 2024 e il 15 settembre 2024 sia inferiore almeno del 20 per cento rispetto all’ammontare del fatturato nel corrispondente periodo del 2023.
3. Il contributo è riconosciuto, entro il limite massimo delle risorse di cui al comma 1, in proporzione alla riduzione del fatturato e dei corrispettivi.
4. L’ammontare del contributo concesso a ciascuna impresa è soggetto a riduzione, in eguale proporzione per tutti i beneficiari, in caso di richieste superiori alle risorse di cui al comma 1. Eventuali economie rispetto alle risorse stanziate sono assegnate in eguale proporzione alle imprese ammesse.
5. Il contributo non può in ogni caso superare, congiuntamente ad eventuali altri contributi ottenuti per la medesima finalità, l’entità della riduzione di fatturato e di corrispettivi nel periodo di riferimento.
6. L’intervento di cui al comma 1 è attuato ai sensi del reg. (UE) 2023/2831 “de minimis”.
7. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata:
a) alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Orbetello, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, che disciplini:
1) le modalità di erogazione e rendicontazione fra Regione e Comune;
2) le modalità di erogazione dei contributi da parte del Comune di Orbetello alle imprese del proprio territorio;
b) all’esito dei controlli effettuati da Sviluppo Toscana S.p.A..
8. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 178.500,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
9. Agli oneri derivanti dai costi di gestione per l’attività di cui al comma 7, lettera b), stimati in euro 1.500,00 , si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 11
Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell’anno 2025. Modifiche all'articolo 28 della l.r. 11/2025
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 28 della legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), è inserito il seguente:
2 bis. Per l'anno 2025, al fine di sostenere la distribuzione capillare della stampa e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali, sono stanziate risorse fino all'importo di euro 200.000,00.
”.
Art. 12
Norma finanziaria. Modifiche all'articolo 29 della l.r. 11/2025
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 29 della l.r. 11/2025 è inserito il seguente:
2 bis. Per l'attuazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 2 bis, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l'anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
”.
Art. 13
Contributo straordinario al Comune di Colle di Val d'Elsa per la riattivazione del mattatoio comunale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Colle Val d'Elsa un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 250.000,00 euro per l’anno 2025, finalizzato a sostenere il piano di riqualificazione e riapertura del mattatoio comunale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione e il Comune di Colle Val d'Elsa, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 '“Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
SEZIONE II
Consorzi di sviluppo industriale
Art. 14
Norma transitoria per costituzione dei consorzi di sviluppo industriale nell’anno 2025. Concorso regionale al fondo di dotazione. Inserimento dell’articolo 14 bis nella l.r. 5/2025
1. Dopo l’articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5 (Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d’impresa e del tessuto economico e sociale del territorio), è inserito il seguente:
Art. 14 bis Concorso finanziario regionale al fondo di dotazione dei consorzi da costituire nell’anno 2025
1.
Nel caso in cui la Giunta regionale aderisca nell’anno 2025 a consorzi di cui ha promosso la costituzione ai sensi dell’articolo 3, comma 1, concorre al finanziamento del relativo fondo di
dotazione proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione, nel limite delle risorse di cui all’articolo 16, comma 1 bis.
”.
Art. 15
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 5/2025 .
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 16 della l.r. 5/2025 è inserito il seguente:
1 bis. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 14 bis è autorizzata la spesa fino ad un massimo di euro 50.000,00 per l’anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
”.
2. Al comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 5/2025 , dopo le parole: “
esercizi successivi
,” sono aggiunte le seguenti “
, ad eccezione di quelli derivanti dall’attuazione di quanto previsto dall’articolo 14 bis,
”.
CAPO IV
Interventi in materia socio-sanitaria
Art. 16
Interventi finanziari per lavori di miglioramento di edifici sede di residenze sanitarie assistenziali (RSA)
1. Al fine di sostenere gli importanti servizi assicurati nel territorio toscano dalle residenze sanitarie assistenziali (RSA) comunali, la Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) al Comune di Castell’Azzara, fino a un massimo di euro 200.000,00 di cui euro 120.000,00 per il 2025 ed euro 80.000,00 per il 2026, per la realizzazione di interventi di miglioramento energetico e funzionale della RSA Rosselli, di proprietà comunale;
b) al Comune di Sestino, fino a un massimo di euro 60.000,00 per l’anno 2025, per la realizzazione dell’impianto di rilevazione allarme incendi nella porzione dell’immobile “Centro socio sanitario” di proprietà comunale, destinato a RSA;
c) al Comune di Badia Tedalda, fino a un massimo di euro 24.000,00 per l’anno 2025, per l’installazione di un impianto rilevazione incendi presso la RSA “Amintore Fanfani”.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 284.000,00, si fa fronte come segue:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 200.000,00 di cui euro 120.000,00 per il 2025 ed euro 80.000,00 per il 2026, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 60.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 24.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 03 “Interventi per gli anziani”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 17
Contributo all’Azienda USL Toscana Nord Ovest. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 49/2023
1. Al comma 1 dell’articolo 17 della legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2024), la parola: “2025” è sostituita dalla seguente: “2026”.
2. Il comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 49/2023 è sostituito dal seguente:
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 760.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026.
”.
Art. 18
Contributo al Comune di Marliana per interventi di recupero del complesso edilizio per servizi di ambito sanitario e socio sanitario in frazione Montagnana Pistoiese. Modifiche all’articolo 28 della l.r. 38/2024
1. Al comma 2 dell’articolo 28 della legge regionale 9 ottobre 2024, n. 38 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026), le parole: “La stipula dell’accordo è in ogni caso successiva al rilascio al Comune, da parte della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Firenze e le Province di Pistoia e Prato, dell’autorizzazione paesaggistica.” sono soppresse.
Art. 19
Contributo straordinario all’Azienda USL Toscana Nord Ovest per la realizzazione della casa di comunità nel Comune di Massarosa
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere all’Azienda USL Toscana Nord Ovest un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 400.000,00 di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, per concorrere ai lavori di realizzazione della casa di comunità nel Comune di Massarosa.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 400.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2026 ed euro 200.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari” Titolo 2 “Spese in conto capitale”, (1)

Parole inserite con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 17.

del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026 e 2027.
CAPO V
Interventi finanziari in materia di impianti sportivi
Art. 20
Interventi finanziari per la progettazione, il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere la diffusione dello sport sul territorio regionale in territori caratterizzati da assenza o grave fatiscenza degli impianti, è autorizzata a concedere contributi straordinari, fino a un massimo complessivo di euro 1.180.000,00, secondo la seguente ripartizione:
a) al Comune di Cecina, fino a un massimo di euro 280.000,00 per l’anno 2025, per concorrere alle spese della progettazione di fattibilità tecnico economica della nuova piscina comunale;
b) al Comune di Grosseto, fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno 2025, per la realizzazione di un nuovo edificio da adibire a spogliatoi presso l’impianto sportivo comunale in località Roselle;
c) al Comune di Poggibonsi, fino a un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 150.000,00 per il 2025 ed euro 100.000,00 per il 2026, per realizzare opere di manutenzione straordinaria del Palazzetto dell’impianto sportivo Bernino;
d) al Comune di Camporgiano, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di interventi di adeguamento e manutenzione straordinaria degli impianti sportivi polivalenti e delle aree a verde pubblico attrezzato, presenti nel territorio;
e) al Comune di Villa Collemandina, fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 15.000,00 per l’anno 2025 ed euro 185.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di progettazione esecutiva di una palestra ad uso polifunzionale.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 1.180.000,00, si fa fronte come segue:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 280.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 250.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 150.000,00 per il 2025 ed euro 100.000,00 per il 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026;
d) per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 100.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026;
e) per gli interventi di cui al comma 1, lettera e), fino a un massimo complessivo di euro 200.000,00, di cui euro 15.000,00 per l’anno 2025, ed euro 185.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 6 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 21
Interventi finanziari per il rifacimento, il recupero e il ripristino dell’utilizzabilità di impianti sportivi esistenti o per la realizzazione di nuovi impianti. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 59/2024
1. Alla lettera h) del comma 1 dell’articolo 26 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025), le parole: “
riconversione del vecchio spogliatoio
” sono sostituite dalle seguenti: “
sostituzione della recinzione
”.
CAPO VI
Interventi finanziari in materia di tutela dell’ambiente, del clima e del paesaggio
Art. 22
Contributi straordinari per interventi di mitigazione di danni causati da eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 59/2024
1. L’articolo 4 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
Art. 4 Contributi straordinari per interventi di mitigazione di danni causatida eventi calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico”
1. Al fine di consentire la realizzazione di interventi di mitigazione di danni causati da eventi
calamitosi in ambito idraulico o idrogeologico, la Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) al Comune di Podenzana, fino a un massimo di euro 2.079.890,15, di cui euro 280.701,14
per l’anno 2025, euro 992.189,01 per l’anno 2026 ed euro 807.000,00 per l’anno 2027, per lavori di consolidamento versante e regimazione del canale della chiesa in località Cospedo (Lagneda), lotto 1 e lotto 2, e per lavori di consolidamento movimento franoso sulla strada comunale in località Taria;
b) al Comune di Coreglia Antelminelli, fino a un massimo di euro 900.000,00 di cui euro 450.000,00 per l’anno 2026 ed euro 450.000,00 per l’anno 2027, per lavori di mitigazione del rischio idrogeologico nella frazione di Tereglio, in via di Castello località Prateglio e lungo via Piana;
c) al Comune di Filattiera, fino a un massimo di euro 640.000,00, di cui euro 320.000,00 per l’anno 2026 ed euro 320.000,00 per l’anno 2027, per l’intervento di ripristino dovuto al movimento franoso nella carreggiata stradale per l’accesso alla frazione di Cavallana;
d) al Comune di Molazzana, fino a un massimo di euro 240.000,00, di cui euro 72.000,00 per l’anno 2025 e euro 168.000,00 per l’anno 2026, per l’intervento di rimozione del rischio residuo dovuto al movimento franoso lungo la viabilità comunale per Vescherana.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione Toscana ed i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione e, relativamente ai contributi di cui alle lettere a) e b), anche per la ripartizione tra i due interventi indicati.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 3.859.890,15 per gli anni 2025, 2026 e 2027, si fa fronte come segue:
a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 280.701,14 per l’anno 2025, euro 992.189,01 per l’anno 2026 ed euro 807.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 450.000,00 per l’anno 2026 ed euro 450.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026 e 2027;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 320.000,00 per l’anno 2026 ed euro 320.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026 e 2027;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 240.000,00, di cui euro 72.000,00 per l’anno 2025 e euro 168.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
”.
Art. 23
Contributo straordinario al Comune di Massa per intervento di difesa della costa in località Marina di Massa
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Massa un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2025, per finanziare la realizzazione di un sistema di difesa del tratto di costa ove si trova l'arenile di Marina di Massa basato sull'intercettamento e la riduzione dell'energia delle onde, riducendo l'impatto sulla riva e agevolando l'incremento delle specie ittiche e della biodiversità.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Massa, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l'anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 24
Contributo straordinario in favore del Comune di Montemurlo per interventi di miglioramento a servizio e corredo dell’area del Torrente Bagnolo
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Montemurlo, fino ad un massimo complessivo di euro 600.000,00, di cui euro 452.000,00 per l’anno 2025 ed euro 148.000,00 per l’anno 2026, finalizzato alla realizzazione di interventi di miglioramento a servizio e corredo dell’area del Torrente Bagnolo.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione ed il Comune di Montemurlo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 600.000,00, di cui euro 452.000,00 per l’anno 2025 e euro 148.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti del bilancio di previsione 2025 – 2027 secondo la seguente ripartizione:
a) Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 01 “Difesa del suolo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” fino ad un massimo di euro 324.000,00 per l’annualità 2025 ed euro16.000,00 per l’annualità 2026;
b) Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” fino ad un massimo di euro 90.000,00 per l’annualità 2026;
c) Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” fino ad un massimo di euro 128.000,00 per l’annualità 2025 e di euro 42.000,00 per l’annualità 2026.
Art. 25
Contributo straordinario al Comune di Aulla per manutenzione impianto idrovoro
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aulla un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 109.800,00 per l’anno 2025, finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto idrovoro esistente lungo il fiume Magra in Aulla.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana ed il Comune di Aulla, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 109.800,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 04 “Servizio idrico integrato”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 26
Finanziamento della gestione straordinaria della Laguna di Orbetello anno 2025
1. Ferme restando le azioni poste in essere per la gestione ordinaria della Laguna di Orbetello, di cui all’articolo 12 della legge regionale 23 dicembre 2019, n. 79 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2020), la Regione Toscana concorre, per l’anno 2025, alle spese inerenti alla gestione straordinaria del sistema lagunare fino all’importo massimo di euro 300.000,00, ad integrazione delle risorse residuate:
a) dalla contabilità speciale del Commissario delegato per la Laguna di Orbetello di cui all’ordinanza del Capo dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2012, n. 31 (Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate al definito risanamento ambientale della laguna);
b) dal recupero di cui alla sentenza della Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale di appello n. 301/2013, sugli appelli proposti avverso la sentenza della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Toscana n. 792/2005.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 02 “Tutela, valorizzazione e recupero ambientale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
CAPO VII
Interventi finanziari in materia di viabilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale
Art. 27
Contributo straordinario al Comune di Viareggio per la realizzazione dell’asse di penetrazione verso l’area portuale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Viareggio un contributo straordinario fino ad un massimo di euro 7.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 per l’anno 2025, euro 4.000.000,00 per l’anno 2026 e euro 1.000.000,00 per l’anno 2027, per la realizzazione del primo lotto dell’asse di penetrazione verso l’area portuale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo di programma tra la Regione ed il Comune di Viareggio, da sottoscrivere a seguito dell’approvazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) riguardante l’intero tracciato di penetrazione al porto di Viareggio, e dell’attestazione della relativa conformità urbanistica.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino massimo di euro 7.000.000,00, di cui euro 2.000.000,00 per l’anno 2025, euro 4.000.000,00 per l’anno 2026 e euro 1.000.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
Art. 28
Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità comunale
1. La Giunta regionale, anche nell’ambito delle politiche per l’accessibilità ai territori della Toscana diffusa di cui alla legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11 (Valorizzazione della Toscana diffusa), è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) al Comune di Quarrata, fino ad un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 700.000,00 per l’anno 2026 ed euro 800.000,00 per l’anno 2027, per la realizzazione dei primi lotti funzionali del collegamento tra via Brunelleschi e via Amadori;
b) al Comune di Palaia, fino ad un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025 ed euro 700.000,00 per l’anno 2026, per la progettazione e la realizzazione di interventi di riqualificazione delle vie del centro storico di Montefoscoli;
c) al Comune di Pescia, fino ad un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di interventi su viabilità comunale ed illuminazione pubblica;
d) al Comune di Bucine, fino ad un massimo di euro 450.000,00, di cui euro 265.000,00 per l’anno 2025 ed euro 185.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e consolidamento di tratti della viabilità locale.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione e i comuni beneficiari, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione, e, relativamente ai contributi di cui alle lettere b), c), d), anche per l’individuazione puntuale degli interventi da finanziare.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo complessivo di euro 3.450.000,00, si fa fronte come segue:
a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), fino ad un massimo di euro 1.500.000,00, di cui euro 700.000,00 per l’anno 2026 ed euro 800.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026 e 2027;
b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), fino ad un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 300.000,00 per l’anno 2025 ed euro 700.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026;
c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), fino ad un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 400.000,00 per l’anno 2025 ed euro 100.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025–2027, annualità 2025 e 2026;
d) per gli interventi di cui al comma 1, lettera d), fino ad un massimo di euro 450.000,00, di cui euro 265.000,00 per l’anno 2025 ed euro 185.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 29
Contributi straordinari per interventi in materia di viabilità provinciale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari in materia di viabilità provinciale:
a) alla Provincia di Lucca, fino a un massimo complessivo di euro 3.250.000,00, secondo la seguente ripartizione:
1) fino ad un massimo di euro 1.300.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 700.000,00 per l’anno 2027, per la realizzazione di una rotatoria sulla strada provinciale 20 nel Comune di Gallicano;
2) fino a un massimo di euro 1.250.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 650.000,00 per l’anno 2027, per la progettazione esecutiva del terzo lotto della strada provinciale 3 nel Comune di Altopascio;
3) fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2026 ed euro 350.000,00 per l’anno 2027, per l’adeguamento a rotatoria dell’intersezione tra la strada provinciale 26 e la via comunale di Pontestrada nel Comune di Capannori;
b) alla Provincia di Siena, fino ad un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 50.000,00 per l’anno 2026, per la realizzazione del complesso degli interventi finalizzati al consolidamento del ponte sulla strada provinciale 327 al km 25+380;
c) alla Provincia di Pistoia, fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali n. 9, n. 18 e n. 633.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di accordi fra la Regione e le provincie beneficiarie, che ne disciplinino le modalità di erogazione e rendicontazione, e, relativamente ai contributi di cui alle lettere b) e c), anche per l’individuazione puntuale degli interventi da finanziare.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 3.800.000,00 si fa fronte come segue:
a) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numero 1), fino ad un massimo di euro 1.300.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 700.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026 e 2027;
b) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), fino a un massimo di euro 1.250.000,00, di cui euro 600.000,00 per l’anno 2026 ed euro 650.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026 e 2027;
c) per gli interventi di cui al comma 1, lettera a), numero 3), fino a un massimo di euro 700.000,00, di cui euro 350.000,00 per l’anno 2026 ed euro 350.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026 e 2027;
d) per gli interventi di cui al comma 1, lettera b), fino ad un massimo di euro 250.000,00, di cui euro 200.000,00 per l’anno 2025 ed euro 50.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026;
e) per gli interventi di cui al comma 1, lettera c), fino ad un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 30
Contributo straordinario alla Provincia di Livorno per risistemazione della strada provinciale 26 in località “Il Piano” nel Comune di Rio
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia di Livorno un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 270.000,00 per l’anno 2025, per la redazione del progetto esecutivo di risistemazione della strada provinciale 26 in località “Il Piano” nel Comune di Rio e per la strumentazione di monitoraggio per consentire la percorribilità in sicurezza del tratto stradale interessato.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione e la Provincia di Livorno che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 270.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 31
Contributo straordinario al Comune di Isola del Giglio per adeguamenti delle infrastrutture per lo sbarco sull’Isola di Giannutri
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Isola del Giglio un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025, per interventi di adeguamento delle infrastrutture utilizzate per lo sbarco di passeggeri, merci e mezzi sull’isola di Giannutri, al fine di garantirne la continuità territoriale.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Isola del Giglio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino ad un massimo di euro 200.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 03 “Trasporto per via d’acqua”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 32
Contributo straordinario al Comune di Marradi per la redazione di uno studio di fattibilità per la realizzazione di un ponte
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marradi un contributo straordinario, fino ad un massimo di euro 48.848,00, di cui euro 40.848,00 per l’anno 2025 ed euro 8.000,00 per l’anno 2026, per la redazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla realizzazione di un ponte per il miglioramento del collegamento con la frazione di Campigno.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo tra la Regione ed il Comune di Marradi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino massimo di euro 48.848,00 di cui euro 40.848,00 per l’anno 2025 ed euro 8.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla Mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
CAPO VII
I Interventi finanziari in materia di rigenerazione urbana
Art. 33
Contributo straordinario al Comune di Castel San Niccolò per interventi di riqualificazione dell’area ex Ferrel
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castel San Niccolò un contributo straordinario fino a un massimo di euro 540.000,00, di cui euro 162.000,00 per l’anno 2025 ed euro 378.000,00 per l’anno 2026, per sostenere interventi di riqualificazione dell’area ex Ferrel.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana ed il Comune di Castel San Niccolò, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 540.000,00, di cui euro 162.000,00 per l’anno 2025 ed euro 378.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 34
Contributo straordinario al Comune di Piazza al Serchio per la riqualificazione e valorizzazione dell’area adiacente ai “Doglioni” e “Borgo Sala”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Piazza al Serchio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 320.000,00 per l’anno 2025, per sostenere l’intervento di riqualificazione e valorizzazione dell’area adiacente ai “Doglioni” e “Borgo Sala”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana ed il Comune di Piazza al Serchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 320.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 35
Contributo straordinario al Comune di Tresana per interventi di riqualificazione del borgo di Villecchia
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tresana un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 302.000,00, di cui euro 241.600,00 per l’anno 2026 ed euro 60.400,00 per l’anno 2027, per sostenere interventi di riqualificazione del borgo di Villecchia.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Tresana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 302.000,00, di cui euro 241.600,00 per l’anno 2026 ed euro 60.400,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026 e 2027.
Art. 36
Contributo straordinario al Comune di Lamporecchio per riqualificazionedei giardini storici “Rospigliosi”
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lamporecchio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 113.000,00 per l’anno 2025, per interventi di manutenzione straordinaria finalizzati al recupero dei giardini storici “Rospigliosi”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune dì Lamporecchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 113.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
CAPO IX
Disposizioni in materia di politiche abitative
Art. 37
Adesione a fondi immobiliari chiusi costituiti per la realizzazione di interventi in materia di alloggio sociale nell’ambito del fondo nazionale per l’abitare
1. È autorizzata la spesa, fino a un massimo di euro 7.000.000,00 per l’anno 2025, per la sottoscrizione di quote di fondi immobiliari chiusi aventi la finalità di realizzare alloggi sociali, come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell’esenzione dall’obbligo di notifica degli aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea), nell’ambito del fondo nazionale per l’abitare (FNA) costituito da Cassa depositi e prestiti Real Asset SGR.
2. L’individuazione del fondo immobiliare cui aderire avviene a seguito di procedura ad evidenza pubblica ed è subordinata ai seguenti impegni da parte della società di gestione del fondo immobiliare:
a) intervenire sul territorio della Toscana coinvolgendo la Regione nelle relative scelte strategiche, per garantire il coordinamento con gli strumenti della politica abitativa regionale e potenziare gli effetti sociali della partecipazione;
b) assicurare un investimento di risorse sul territorio regionale pari almeno a quelle conferite dalla Regione;
c) privilegiare interventi di recupero e riqualificazione urbana e acquisto di complessi immobiliari già edificati, al fine di contenere il consumo di suolo;
d) applicare nella progettazione degli interventi le più avanzate tecnologie e tecniche costruttive, al fine di assicurare il minore consumo di energia, il minore impatto ambientale e l’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili;
e) creare e supportare sistemi di promozione sociale del patrimonio dei complessi di alloggi sociali, quale presidio della vita della comunità di riferimento al fine di rafforzare la capacità di autogestione dei servizi e degli spazi comuni.
3. È esclusa la partecipazione regionale a fondi immobiliari che perseguano obiettivi speculativi.
4. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 7.000.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, Titolo 3 “Spese per incremento attività finanziarie”, del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
CAPO X
Edilizia e infrastrutture civiche
SEZIONE I
Edifici storici
Art. 38
Contributi straordinari per il recupero, il restauro e la messa in sicurezza di edifici storici di proprietà comunale
1. La Giunta regionale, anche nell’ambito delle politiche per la Toscana diffusa di cui alla l.r. 11/2025 , è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) al Comune di Sillano Giuncugnano, fino a un massimo di euro 1.195.000,00, di cui euro 55.000,00 per l’anno 2025, euro 650.000,00 per l’anno 2026, ed euro 490.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alla realizzazione dell’intervento di restauro, consolidamento e recupero della Rocca di Soraggio;
b) al Comune di Sorano, fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 40.000,00 per l’anno 2025, euro 420.000,00 per l’anno 2026 ed euro 40.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese per l’intervento di restauro e messa in sicurezza della Fortezza Orsini;
c) al Comune di Montopoli in Val d’Arno, fino a un massimo di euro 200.000,00 di cui euro 10.000,00 per l’anno 2025 ed euro 190.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese per l’intervento di adeguamento funzionale e restauro del palazzo della Antica Cancelleria in piazza Michele da Montopoli;
d) al Comune di Aulla, fino a un massimo di euro 157.973,15 per l’anno 2025, per concorrere alle spese di realizzazione del progetto di valorizzazione turistico e culturale del Borgo e delle Mura medicee di Caprigliola.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 2.052.973,15, si fa fronte come segue:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 1.195.000,00, di cui euro 55.000,00 per l’anno 2025, euro 650.000,00 per l’anno 2026, ed euro 490.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 500.000,00, di cui euro 40.000,00 per l’anno 2025, euro 420.000,00 per l’anno 2026 ed euro 40.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 200.000,00, di cui euro 10.000,00 per l’anno 2025 ed euro 190.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 157.973,15 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 39
Contributo straordinario al Comune di Livorno per la realizzazione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione delle Terme del Corallo
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Livorno un contributo straordinario, fino a un massimo complessivo di euro 1.000.000,00, di cui euro 50.000,00 per l’anno 2025, euro 450.000,00 per l’anno 2026 ed euro 500.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione dei lavori di restauro e rifunzionalizzazione delle Terme del Corallo.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Livorno, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.000.000,00, di cui euro 50.000,00 per l’anno 2025, euro 450.000,00 per l’anno 2026 ed euro 500.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
SEZIONE II
Centri polifunzionali
Art. 40
Contributi straordinari per lavori su edifici adibiti a centri polifunzionali e di aggregazione socio-culturale o ricreativa
La Giunta regionale, anche nell’ambito delle politiche per i territori della Toscana diffusa di cui alla l.r. 11/2025 , è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) al Comune di Massa e Cozzile, fino a un massimo di euro 450.000,00, di cui euro 15.000,00 per l’anno 2025, euro 185.000,00 per l’anno 2026 ed euro 250.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese dei lavori di realizzazione di un centro socio-culturale a servizio della comunità;
b) al Comune di San Casciano in Val di Pesa, fino a un massimo di euro 367.000,00, di cui euro 19.250,00 per l’anno 2025, euro 300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 47.750,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese dei lavori di restauro e risanamento conservativo dell’ex-scuola di campagna in località Romola, da adibire a nuovo spazio polifunzionale;
c) al Comune di Montemignaio, fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 10.000,00 per l’anno 2025, euro 270.000,00 per l’anno 2026 ed euro 20.000,00 per l’anno 2027, per concorrere alle spese di realizzazione di una struttura polifunzionale - 1° lotto funzionale;
d) al Comune di Marradi, fino a un massimo di euro 110.000,00(2)

Parole soppresse con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 41.

di cui euro 62.000,00 per l’anno 2025 ed euro 48.000,00 per l’anno 2026, per i lavori di restauro e risanamento del Circolo S. Adriano.
2. La concessione di ciascuno dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il comune beneficiario, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 1.227.000,00, si fa fronte come segue:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 450.000,00, di cui euro 15.000,00 per l’anno 2025, euro 185.000,00 per l’anno 2026 ed euro 250.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 367.000,00, di cui euro 19.250,00 per l’anno 2025, euro 300.000,00 per l’anno 2026 ed euro 47.750,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 300.000,00, di cui euro 10.000,00 per l’anno 2025, euro 270.000,00 per l’anno 2026 ed euro 20.000,00 per l’anno 2027, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 110.000,00, di cui euro 62.000,00 per l’anno 2025 ed euro 48.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
SEZIONE III
Parcheggi e altre infrastrutture civiche
Art. 41
Contributi a decorrere dal 2025. Modifiche all’articolo 2 bis della l.r. 11/2021
1. Il comma 2 dell’articolo 2 bis della legge regionale 5 marzo 2021, n. 11 (Misure a sostegno della realizzazione di parcheggi al fine di favorire il decongestionamento dei centri urbani e migliorare la mobilità, nell’ambito di azioni di riqualificazione urbana), è sostituito dal seguente:
2. I contributi sono versati dalla Regione fino all’importo massimo annuo di euro 1.148.000,00 per l’anno 2025, euro 1.427.000,00 per l’anno 2026 ed euro 1.643.000,00 per l’anno 2027. Per le annualità dal 2028 al 2044 l’importo massimo annuo è determinato sulla base della sommatoria delle previsioni della quota capitale dei piani di ammortamento dei contratti di mutuo presentati in sede di domanda di partecipazione al bando 2024 dai singoli comuni e, comunque, per un importo
non superiore a euro 1.643.000,00 annui.
”.
Art. 42
Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 bis. Sostituzione dell’articolo 6 bis della l.r. 11/2021
1. L’articolo 6 bis della l.r. 11/2021 è sostituito dal seguente:
Art. 6 bis Norma finanziaria per i contributi di cui all’articolo 2 bis
1. All’onere di spesa di cui all’articolo 2 bis, fino a un massimo di euro 1.148.000,00 per l’anno 2025, euro 1.427.000,00 per l’anno 2026 ed euro 1.643.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027.
2. Ai sensi dell’
articolo 14, comma 5, della l.r. 1/2015
, agli oneri per gli esercizi successivi, a decorrere dall’anno 2028 e fino al 2044, si fa fronte con legge di bilancio, secondo la seguente articolazione:
a) fino ad un massimo di euro 1.517.000,00 per l’anno 2028;
b) fino ad un massimo di euro 1.565.000,00 per l’anno 2029;
c) fino ad un massimo di euro 1.536.000,00 per l’anno 2030;
d) fino ad un massimo di euro 1.585.000,00 per l’anno 2031;
e) fino ad un massimo di euro 1.635.000,00 per l’anno 2032;
f) fino ad un massimo di euro 1.591.000,00 per l’anno 2033;
g) fino ad un massimo di euro 1.643.000,00 per l’anno 2034;
h) fino ad un massimo di euro 1.434.000,00 per l’anno 2035;
i) fino ad un massimo di euro 1.481.000,00 per l’anno 2036;
j) fino ad un massimo di euro 1.530.000,00 per l’anno 2037;
k) fino ad un massimo di euro 1.580.000,00 per l’anno 2038;
l) fino ad un massimo di euro 1.633.000,00 per l’anno 2039;
m) fino ad un massimo di euro 1.440.000,00 per l’anno 2040;
n) fino ad un massimo di euro 1.307.000,00 per l’anno 2041;
o) fino ad un massimo di euro 1.354.000,00 per l’anno 2042;
p) fino ad un massimo di euro 1.404.000,00 per l’anno 2043;
q) fino ad un massimo di euro 1.280.000,00 per l’anno 2044.
”.
Art. 43
Contributo straordinario al Comune di Fucecchio per sostenere le opere integrative relative alla realizzazione di un parcheggio pubblico sotterraneo a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2023
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fucecchio un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 1.400.000,00, di cui euro 980.000,00 per l’anno 2026 ed euro 420.000,00 per l’anno 2027, per sostenere le opere integrative relative alla realizzazione di un parcheggio pubblico sotterraneo in via Sbrilli, a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2023.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Fucecchio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.400.000,00, di cui euro 980.000,00 per l’anno 2026 ed euro 420.000,00 per l’anno 2027, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026 e 2027.
Art. 44
Contributo straordinario al Comune di Villa Collemandina per la progettazione esecutiva inerente alla realizzazione di un parcheggio pubblico
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Collemandina un contributo straordinario, fino a un massimo di euro 170.000,00, di cui euro 51.000,00 per l’anno 2025 ed euro 119.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di progettazione esecutiva inerente alla realizzazione di un parcheggio pubblico finalizzato alla riqualificazione dell’area urbana, da destinarsi ad attività collettive, nella frazione di Corfino.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra Regione Toscana ed il Comune di Villa Collemandina che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 170.000,00, di cui euro 51.000,00 per l’anno 2025 ed euro 119.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 45
Contributo straordinario al Comune di Trequanda per la realizzazione di un ascensore di collegamento tra il parcheggio delle mura ed il centro storico di Petroio
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trequanda un contributo straordinario fino a un massimo di euro 60.000,00, di cui euro 10.000,00 per l’anno 2025 ed euro 50.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di realizzazione di un ascensore di collegamento tra il parcheggio delle mura ed il centro storico di Petroio.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Trequanda, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 60.000,00, di cui euro 10.000,00 per l’anno 2025, ed euro 50.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 8 “Assetto del Territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 - 2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 46
Contributo straordinario al Comune di Cantagallo per i lavori di messa in sicurezza del muro perimetrale della Scuola dell’infanzia di Migliana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cantagallo un contributo straordinario fino a un massimo di euro 240.000,00, di cui euro 13.500,00 per l’anno 2025 ed euro 226.500,00 per l’anno 2026, per finanziare le spese per i lavori di messa in sicurezza del muro perimetrale della Scuola dell’infanzia di Migliana.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Cantagallo, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 240.000,00, di cui euro 13.500,00 per l’anno 2025 e di euro 226.500,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 47
Contributo straordinario al Comune di Foiano della Chiana per la sostituzione dei portoni sezionali delle unità immobiliari adibite a “cantieri” del Carnevale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Foiano della Chiana un contributo straordinario fino a un massimo di euro 70.000,00 per l’anno 2025, per concorrere alle spese di realizzazione dei lavori di sostituzione dei portoni sezionali delle unità immobiliari adibite a “cantieri” del Carnevale, in via Dante Alighieri.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Foiano della Chiana, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 70.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 “Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali”, Programma 01 “Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
CAPO XI
Interventi finanziari in materia di beni, istituzioni e attività culturali
Art. 48
Contributo straordinario al Comune di Livorno per la valorizzazione della Fortezza Vecchia. Modifiche all’articolo 26 della l.r. 16/2022
1. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge regionale 7 giugno 2022, n. 16 (Interventi normativi collegati alla seconda variazione al bilancio di previsione 2022-2024), è sostituito dal seguente:
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Livorno che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
”.
Art. 49
Contributo straordinario al Comune di Volterra per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e restauro di un tratto di mura medievali. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 38/2024
1. Nella rubrica dell’articolo 11 della l.r. 38/2024 le parole: “
recupero del crollo
” sono sostituite dalla seguente: “
restauro
”.
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Volterra un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.000.000,00 di cui euro 250.000,00 per l’anno 2024 per la prima fase di messa in sicurezza eseguita dal Comune, ed euro 750.000,00 per l’anno 2025, per l’esecuzione di interventi di messa in sicurezza e di restauro di un tratto di mura medievali in prossimità della Porta San Felice, al fine di consentire il ripristino della viabilità principale e di favorire la fruizione culturale delle strutture espositive e dei siti archeologici del territorio.
”.
3. Il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 38/2024 è sostituito dal seguente:
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Volterra, e fra essi e la Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (SABAP) per le province di Pisa e Livorno, che disciplinino le modalità e i contenuti dell’intervento di ricostruzione e valorizzazione delle mura medievali da parte del Comune, nonché le modalità di erogazione e rendicontazione del contributo.
”.
4. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r. 38/2024 è inserito il seguente:
2 bis. Con accordo di valorizzazione pluriennale ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 112 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’
Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
), fra la Regione Toscana, il Comune di Volterra e la SABAP, sono disciplinate le modalità di coordinamento fra gli enti per il prosieguo delle operazioni di restauro.
”.
Art. 50
Contributo straordinario al Comune di Portoferraio per il progetto di rifacimento della copertura della biblioteca comunale Foresiana
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Portoferraio un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.250.000,00, di cui euro 437.599,43 per l’anno 2025 ed euro 812.400,57 per l’anno 2026, per sostenere il progetto di rifacimento della copertura della Biblioteca comunale Foresiana facente parte del Centro culturale “De Laugier”.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Portoferraio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.250.000,00, di cui euro 437.599,43 per l’anno 2025 ed euro 812.400,57 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 51
Contributi straordinari al Comune di Castel del Piano per interventi in materia di patrimonio storico e culturale
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Castel del Piano, al fine di sviluppare e qualificare l’offerta culturale e turistica della località, i seguenti contributi straordinari:
a) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025, per il ripristino e la messa in sicurezza di porzione del centro storico e riqualificazione del percorso di collegamento con le attrazioni culturali al fine di preservare e valorizzare il patrimonio storico e culturale del paese, migliorandone l’accessibilità per residenti e turisti;
b) fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, per sostenere l’acquisto e la sistemazione della nuova area museale di Palazzo Nerucci.
2. La concessione dei contributi di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione Toscana e il Comune di Castel del Piano che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 800.000,00 si fa fronte come segue:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 52
Contributo straordinario al Comune di Marradi per interventi di restauro e di consolidamento del Teatro degli Animosi
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di Marradi un contributo straordinario fino a un massimo di euro 190.000,00, di cui euro 122.682,00 per l’anno 2025 ed euro 67.318,00 per l’anno 2026, per sostenere gli interventi di restauro e consolidamento del Teatro degli Animosi.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Marradi, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro di euro 190.000,00 di cui euro 122.682,00 per l’anno 2025 ed euro 67.318,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
Art. 53
Contributo straordinario al Comune di San Marcello Piteglio per la sostituzione del telescopio dell’osservatorio astronomico di Pian dei Termini
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere al Comune di San Marcello Piteglio un contributo straordinario fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2025, per sostenere l’acquisto di un nuovo telescopio e per lavori di adeguamento dell’osservatorio astronomico di Pian dei Termini, al fine di favorire le attività di ricerca, di didattica e di divulgazione delle scienze astronomiche.
2. La concessione del contributo di cui al comma 1 è subordinata alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di San Marcello Piteglio, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro di euro 150.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 01 “Valorizzazione dei beni di interesse storico”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 54
Contributo straordinario al Comune di Massa per la valorizzazione del Museo del mare
1. La Giunta regionale, al fine di concorrere alla valorizzazione del Museo del Mare, in corso di realizzazione nell’ambito del recupero della ex Colonia Ugo Pisa a Massa, come luogo di promozione della cultura marittima e di sensibilizzazione sui temi ambientali, è autorizzata a concedere al Comune di Massa un contributo straordinario fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2026 per le opere necessarie al pieno funzionamento del Museo, affidate nel rispetto delle disposizioni del Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’Sito esternoarticolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78 , recante delega al Governo in materia di contratti pubblici).
2. Il contributo di cui al comma 1 è subordinato alla stipula di un accordo fra la Regione e il Comune di Massa, che ne disciplini le modalità di erogazione e rendicontazione.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 150.000,00 per l’anno 2026, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 5 “Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali”, Programma 02 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2026.
CAPO XII
Interventi finanziari in materia di inclusione scolastica e di edilizia scolastica
Art. 55
Contributo straordinario alle province e alla Città Metropolitana di Firenze per gli interventi per l’inclusione scolastica in favore delle studentesse e degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado
1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere in favore delle province e della Città Metropolitana di Firenze un contributo straordinario fino a un massimo di euro 1.400.000,00 per l’anno 2025, per interventi di inclusione scolastica delle studentesse e degli studenti con disabilità iscritti alle scuole secondarie di secondo grado finalizzati al trasporto scolastico e all’assistenza educativa.
2. Il contributo è ripartito fra gli enti destinatari secondo i criteri stabiliti con un protocollo d’intesa, stipulato fra l’Unione regionale delle province toscane (UPI Toscana) e la Città metropolitana di Firenze entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, o, in mancanza, in proporzione al numero delle studentesse e degli studenti con disabilità delle scuole secondarie di secondo grado certificati per ente.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 1.400.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 06 “Servizi ausiliari all’istruzione”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
Art. 56
Contributi straordinari per interventi di edilizia scolastica
1. La Giunta regionale, al fine di sostenere gli enti locali in difficoltà economiche rispetto alla realizzazione di interventi di edilizia scolastica, è autorizzata a concedere i seguenti contributi straordinari:
a) alla Provincia di Pistoia, fino a un massimo complessivo di euro 1.000.000,00 per l’anno 2025, secondo la seguente ripartizione:
1) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025, per il completamento dei lavori di adeguamento sismico alla sede dell’Istituto tecnico Fermi di Pistoia;
2) fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025, per il completamento dei lavori di ristrutturazione della piscina-palestra “S. Fedi” e nuovi spogliatoi, in Pistoia;
b) al Comune di Calcinaia, fino a un massimo di euro 800.000,00 per l’anno 2025, per il finanziamento della variante 2, stralcio 2, al progetto di realizzazione della nuova scuola dell’infanzia e primaria;
c) al Comune di Ortignano Raggiolo, fino a un massimo di euro 450.000,00 di cui euro 225.000,00 per l’anno 2025 ed euro 225.000,00 per l’anno 2026, per concorrere alle spese di costruzione di una scuola dell’infanzia;
d) al Comune di Buggiano, fino a un massimo di euro 184.800,00, di cui euro 75.000,00 per l’anno 2025 ed euro 109.800,00 per l’anno 2026, per i lavori di messa in sicurezza della palestra scolastica Mario Spadoni.
2. Sono ammesse a finanziamento le voci di spesa riportate nei rispettivi quadri economici degli interventi di cui al comma 1.
3. L’erogazione delle risorse è effettuata dalla competente struttura regionale a seguito di presentazione di richiesta di pagamento da parte degli enti destinatari, accompagnata dagli stati di avanzamento lavori (SAL) e dalla relativa documentazione amministrativa e contabile.
4. Gli enti destinatari possono richiedere l’anticipazione del 20 per cento della somma ammessa a contributo successivamente all’aggiudicazione dei lavori. Le successive erogazioni avvengono a seguito di richiesta dell’ente, alla quale sono allegati i relativi giustificativi di spesa. Nei casi in cui, a seguito dell’approvazione della giustificazione della spesa finale e del certificato di regolare esecuzione o del collaudo dei lavori da parte della stazione appaltante, risulti una spesa finale minore rispetto a quella ammessa a contributo, la competente struttura regionale ridetermina la somma ammessa a contributo, economizzando gli importi non spesi.
5. I contributi di cui al comma 1 sono rendicontati entro il 31 dicembre 2027. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo per la quota non rendicontata.
6. Entro il 31 dicembre 2027 gli enti destinatari approvano il collaudo o il certificato di regolare esecuzione dei lavori. In caso di mancata osservanza del termine la competente struttura regionale revoca il contributo e recupera le somme già erogate.
7. All’onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo complessivo di euro 2.434.800,00, si fa fronte come segue:
a) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), numero 1), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) per l’intervento di cui al comma 1, lettera a), numero 2), fino a un massimo di euro 500.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
c) per l’intervento di cui al comma 1, lettera b), fino a un massimo di euro 800.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
d) per l’intervento di cui al comma 1, lettera c), fino a un massimo di euro 450.000,00 di cui euro 225.000,00 per l’anno 2025 ed euro 225.000,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026;
e) per l’intervento di cui al comma 1, lettera d), fino a un massimo di euro 184.800,00, di cui euro 75.000,00 per l’anno 2025 ed euro 109.800,00 per l’anno 2026, con gli stanziamenti della Missione 4 “Istruzione e diritto allo studio”, Programma 02 “Altri ordini di istruzione non universitaria”, Titolo 2 “Spese in conto capitale”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025 e 2026.
CAPO XIII
Progetti in materia di cooperazione internazionale
Art. 57
Progetto “Un luogo sicuro per i bambini e le bambine di Betlemme”
1. La Giunta regionale è autorizzata a stanziare una somma fino a un massimo di euro 300.000,00 per l'anno 2025 come sostegno alle spese per lavori su immobili idonei a ospitare attività di supporto psicologico e al recupero dai traumi della guerra dei bambini e delle bambine che vivono nella città di Betlemme.
2. Con deliberazione della Giunta sono definiti i criteri per l'individuazione di uno o più progetti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1, nonché le modalità per l'attuazione degli stessi.
3. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 3, secondo periodo, Sito esternodella legge 11 agosto 2014, n. 125 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) in merito alla comunicazione al Comitato congiunto per la cooperazione allo sviluppo.
4. All'onere di spesa di cui al comma 1, fino a un massimo di euro 300.000,00 per l’anno 2025, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 19 “Relazioni internazionali”, Programma 01 “Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
CAPO XIV
Disposizioni finali
Art. 58
Copertura finanziaria
1. Dall’attuazione degli articoli 18, 21, 48 e 49 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
2. Agli oneri conseguenti dalle altre disposizioni della presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2025 – 2027 con la legge regionale di seconda variazione.
Art. 59
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Note del Redattore:

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.