Legge regionale 28 marzo 2025, n. 20
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche alla l.r. 59/2024 .
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 9 aprile 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo
117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione; Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;
Vista la legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività);
Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025);
Considerato quanto segue:
1. in conseguenza degli eventi alluvionali di settembre e ottobre 2024, il Presidente della Giunta regionale ha immediatamente dichiarato lo stato di emergenza regionale per le Province di Pisa, Livorno, Siena, Grosseto e Pistoia e per la Città Metropolitana di Firenze ai sensi dell’articolo 24, comma 1, della l.r. 45/2020 con propri decreti del 23 settembre 2024, n. 127, del 25 settembre 2024, n. 128, del 18 ottobre 2024, n. 135 e del 29 ottobre 2024, n. 143, e richiesto, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 24, lo stato di emergenza nazionale di cui all’
articolo 7, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile);2. con successive ordinanze commissariali di protezione civile del 22 novembre 2024, n. 1.112, del 6 dicembre 2024, n. 1.115 e del 14 gennaio 2025, n. 1.127, è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale per questi territori, escludendo tuttavia i due Comuni di Montescudaio e Piombino;
3. inoltre, con decreto del Presidente della Giunta regionale 18 febbraio 2025, n. 33, è stato dichiarato lo stato di emergenza regionale per gli eventi meteorologici dal 12 al 14 febbraio 2025 nel territorio dei Comuni di Campo nell’Elba, Capoliveri, Marciana, Marciana Marina, Portoferraio, Rio e negli ulteriori comuni della Città Metropolitana di Firenze e delle Province di Grosseto, Livorno, Lucca, Pisa, Prato e Pistoia;
4. si rende necessario estendere le misure finanziarie a carattere straordinario per il superamento dell’emergenza ed un primo aiuto finanziario anche alla popolazione dei territori colpiti dagli eventi sopracitati. Il contributo straordinario messo a disposizione consente alle persone danneggiate di far fronte alle prime spese urgenti e necessarie conseguenti ai danni o alla perdita dei beni di prima necessità a causa degli eventi in questione;
5. si ritiene opportuno modificare il comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 59/2024 per meglio precisare che il contributo è destinato anche al ripristino dei beni immobili ovvero al ripristino, o sostituzione, dei beni mobili, così come già previsto al comma 2 del medesimo articolo 1;
6. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è
necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
CAPO I
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche alla l.r. 59/2024
Art. 1
Sostituzione della rubrica della sezione I del capo I della l.r. 59/2024
1. La rubrica della sezione I del capo I della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025) è sostituita dalla seguente: “
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali
”.Art. 2
Sostituzione della rubrica dell’articolo 1 della l.r. 59/2024
1. La rubrica dell’articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituita dalla seguente: “
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali
”.Art. 3
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 59/2024
1 bis. Le misure finanziarie straordinarie di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai seguenti comuni, il cui territorio è stato interessato da eventi alluvionali per i quali è stata adottata la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), e di seguito indicati:
a)
Comune di Montescudaio, interessato dagli eventi alluvionali del 25-26 ottobre 2024;
b)
Comune di Piombino, interessato dagli eventi alluvionali del 17-18 ottobre 2024;
c)
tutti i comuni interessati dagli eventi alluvionali del 12-14 febbraio 2025.
2. Alla lettera a) e alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 59/2024 dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “
e 1 bis,
”.3. Il comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“
4. Al fine di sostenere i nuclei familiari di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario forfettario, finalizzato al ripristino dei beni immobili ovvero al ripristino o sostituzione dei beni mobili, anche registrati, danneggiati dagli eventi di cui ai commi 1 e 1 bis, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare. Il contributo è cumulabile con il contributo previsto in analoghi provvedimenti comunali o nazionali.
”.4. Il comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“5.
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, i nuclei familiari di cui al comma 2 devono aver presentato la domanda di ricognizione e la richiesta danni alluvione di cui alla procedura gestita dal comune territorialmente competente
.”.5. Il comma 7 dell’articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“
7. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce,
con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura.
7 bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del comma 1 bis, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura di cui al medesimo comma 1 bis.
7 ter. Al termine di ciascuna delle due fasi di ricognizione avviate, rispettivamente, per gli eventi di cui ai commi 1 e 1 bis, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le modalità di assegnazione del contributo straordinario forfettario in relazione ai danni subiti nonché di erogazione e successivo controllo a campione dei contributi medesimi
8 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 8, in sede di prima applicazione della legge, sono così suddivise:
a)
euro 3.000.000,00 per gli eventi alluvionali occorsi nei comuni di cui al comma 1;
b)
euro 1.000.000,00 per gli eventi alluvionali occorsi nei comuni di cui al comma 1 bis.
All’esito delle rispettive ricognizioni di cui al comma 7 ter, le eventuali economie su ciascuna delle due procedure contributive possono essere utilizzate indistintamente per entrambe, fino all’importo massimo complessivo di euro 4.000.000,00.
”.CAPO II
Disposizioni finali
Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Art. 5
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

