Legge regionale 28 marzo 2025, n. 20
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche alla l.r. 59/2024 .
Bollettino Ufficiale n. 23, parte prima, del 9 aprile 2025
Art. 3
Misure urgenti a sostegno delle comunità e dei territori della Toscana colpiti da eventi alluvionali. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 59/2024
1 bis. Le misure finanziarie straordinarie di cui al comma 1 si applicano, altresì, ai seguenti comuni, il cui territorio è stato interessato da eventi alluvionali per i quali è stata adottata la dichiarazione dello stato di emergenza regionale, ai sensi dell’articolo 24 della legge regionale 25 giugno 2020, n. 45 (Sistema regionale della protezione civile e disciplina delle relative attività), e di seguito indicati:
a)
Comune di Montescudaio, interessato dagli eventi alluvionali del 25-26 ottobre 2024;
b)
Comune di Piombino, interessato dagli eventi alluvionali del 17-18 ottobre 2024;
c)
tutti i comuni interessati dagli eventi alluvionali del 12-14 febbraio 2025.
2. Alla lettera a) e alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 1 della l.r. 59/2024 dopo le parole: “di cui al comma 1” sono inserite le seguenti: “
e 1 bis,
”.3. Il comma 4 dell’articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“
4. Al fine di sostenere i nuclei familiari di cui al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario forfettario, finalizzato al ripristino dei beni immobili ovvero al ripristino o sostituzione dei beni mobili, anche registrati, danneggiati dagli eventi di cui ai commi 1 e 1 bis, fino ad un massimo di euro 3.000,00 per nucleo familiare. Il contributo è cumulabile con il contributo previsto in analoghi provvedimenti comunali o nazionali.
”.4. Il comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“5.
Ai fini dell’ammissibilità al contributo, i nuclei familiari di cui al comma 2 devono aver presentato la domanda di ricognizione e la richiesta danni alluvione di cui alla procedura gestita dal comune territorialmente competente
.”.5. Il comma 7 dell’articolo 1 della l.r. 59/2024 è sostituito dal seguente:
“
7. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale definisce,
con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura.
7 bis. Entro trenta giorni dall’entrata in vigore del comma 1 bis, la Giunta regionale definisce, con deliberazione, le modalità per la presentazione delle domande e i termini della procedura di cui al medesimo comma 1 bis.
7 ter. Al termine di ciascuna delle due fasi di ricognizione avviate, rispettivamente, per gli eventi di cui ai commi 1 e 1 bis, la Giunta regionale, con deliberazione, stabilisce le modalità di assegnazione del contributo straordinario forfettario in relazione ai danni subiti nonché di erogazione e successivo controllo a campione dei contributi medesimi
8 bis. Le risorse finanziarie di cui al comma 8, in sede di prima applicazione della legge, sono così suddivise:
a)
euro 3.000.000,00 per gli eventi alluvionali occorsi nei comuni di cui al comma 1;
b)
euro 1.000.000,00 per gli eventi alluvionali occorsi nei comuni di cui al comma 1 bis.
All’esito delle rispettive ricognizioni di cui al comma 7 ter, le eventuali economie su ciascuna delle due procedure contributive possono essere utilizzate indistintamente per entrambe, fino all’importo massimo complessivo di euro 4.000.000,00.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

