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Legge regionale 18 marzo 2025, n. 18

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 21 marzo 2025





PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visti l’articolo 117, commi terzo e quarto, e l’articolo 119, commi primo e secondo, della

Costituzione;


Visto l’articolo 4 dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 Sito esternodella legge 5 maggio 2009, n. 42 );


Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);


Vista la legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021);


Vista la legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025);


Considerato quanto segue:


1. è necessario stanziare ulteriori 50.000.000,00 di euro per l’anno 2025 da destinare al sostegno di investimenti, già finanziati e sostenuti dalle aziende del servizio sanitario regionale (SSR) con risorse in conto esercizio, dei quali invece intende farsi carico la Regione tramite opportune risorse in conto capitale finanziate con il ricorso all’indebitamento regionale, al fine di ridurre la perdita d’esercizio 2024 del bilancio consolidato del SSR;


2. a seguito dell’approvazione della Sito esternolegge 30 dicembre 2024, n. 207 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027), la previsione dell’articolo 45 della l.r. 59/2024 risulta non coerente con l’articolo 1, comma 124, della legge nazionale, motivo per il quale il Ministero dell’Economia e delle finanze, tramite la Ragioneria generale dello Stato, ne ha chiesto l’abrogazione, non accogliendo la proposta regionale di modificare la disposizione prevendendone l’inefficacia fino alla sottoscrizione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Funzioni locali;


3. al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è

necessario disporre la sua entrata in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;


Approva la presente legge

Art. 1
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021) le parole: “
368.764.804,54 per il
periodo 2019-2024
” sono sostituite dalle seguenti: “4
18.764.804,54 per il periodo 2019 – 2025
”, e dopo le parole: “
35.942.375,70 per l’anno 2024
” sono aggiunte le seguenti: “
, ed euro
50.000.000,00 per l’anno 2025
”.
2. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 19/2019 la parola: “
368.764.804,54
” è sostituita dalla seguente: “
418.764.804,54
”.
c quater) per euro 50.000.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
”.
Art. 2
Finanziamento misure di welfare integrativo aziendale. Abrogazione dell’articolo 45 della l.r. 59/2024
1. L’articolo 45 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025) è abrogato.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2025 – 2027 con la legge regionale 18 marzo 2025, n. 19 (Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027. Prima variazione)
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.