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Legge regionale 18 marzo 2025, n. 18

Interventi normativi collegati alla prima variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027.

Bollettino Ufficiale n. 19, parte prima, del 21 marzo 2025

Art. 1
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie. Modifiche all’articolo 14 della l.r. 19/2019
1. Al comma 1 dell’articolo 14 della legge regionale 16 aprile 2019, n. 19 (Interventi normativi relativi alla prima variazione al bilancio di previsione 2019 – 2021) le parole: “
368.764.804,54 per il
periodo 2019-2024
” sono sostituite dalle seguenti: “4
18.764.804,54 per il periodo 2019 – 2025
”, e dopo le parole: “
35.942.375,70 per l’anno 2024
” sono aggiunte le seguenti: “
, ed euro
50.000.000,00 per l’anno 2025
”.
2. Nell’alinea del comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 19/2019 la parola: “
368.764.804,54
” è sostituita dalla seguente: “
418.764.804,54
”.
c quater) per euro 50.000.000,00 per l’anno 2025, con gli stanziamenti della Missione 13 “Tutela della salute”, Programma 05 “Servizio sanitario regionale-Investimenti sanitari”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
”.
1.
2.
3.
Art. 2
Finanziamento misure di welfare integrativo aziendale. Abrogazione dell’articolo 45 della l.r. 59/2024
1. L’articolo 45 della legge regionale 24 dicembre 2024, n. 59 (Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l’anno 2025) è abrogato.
1.
Art. 3
Copertura finanziaria
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con le maggiori entrate e le riduzioni di spesa apportate al bilancio di previsione 2025 – 2027 con la legge regionale 18 marzo 2025, n. 19 (Bilancio di previsione finanziario 2025 – 2027. Prima variazione)
1.
Art. 4
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
1.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.