Legge regionale 14 marzo 2025, n. 16
Bollettino Ufficiale n. 18, parte prima, del 17 marzo 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l'
articolo 117, comma terzo, della Costituzione ;Visto l'
articolo 32, comma secondo, della Costituzione ;Visto l'articolo 3, comma 2, e l'articolo 4, comma 1, lettera u), dello Statuto;
Visto il
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 );Vista la
legge 15 marzo 2010, n. 38 (Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore);Vista la
legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento);Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Considerato quanto segue:
1. la Regione Toscana, anche nell’attuazione della presente legge, tutela la dignità della vita della persona nel rispetto della Costituzione della Repubblica Italiana e in conformità alle leggi dello Stato, garantendo, anche nella fase terminale della vita, l’assistenza sanitaria necessaria nel rispetto
della l. 38/2010 , nonché, all’interno delle strutture pubbliche, il sostegno psicologico e, quando richieste, l’assistenza spirituale o laica;2. la Corte costituzionale è intervenuta con la sentenza 242/2019, immediatamente eseguibile, con la quale è stata individuata una circoscritta area in cui l'incriminazione per aiuto al suicidio, ex articolo 580 del codice penale, non è conforme a Costituzione, corrispondente segnatamente ai casi in cui l’aspirante suicida si identifichi in una persona “(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di sofferenze fisiche o psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli”;
3. peraltro, con la sentenza 135/2024 la stessa Corte ha evidenziato come non possa esservi “distinzione tra la situazione del paziente già sottoposto a trattamenti di sostegno vitale, di cui può pretendere l’interruzione, e quella del paziente che, per sopravvivere, necessiti, in base a valutazione medica, dell’attivazione di simili trattamenti, che però può rifiutare:”;
4. la Corte costituzionale richiama espressamente la
l. 219/2017 la quale prevede che il paziente può già decidere di lasciarsi morire chiedendo l'interruzione dei trattamenti di sostegno vitale e la sottoposizione a sedazione profonda continua, che lo pone in stato di incoscienza fino al momento della morte. Decisione che il medico è tenuto a rispettare;5. inoltre, nell'ambito della sentenza 242/2019, i giudici costituzionali hanno ritenuto che la verifica delle condizioni che rendono legittimo l’aiuto al suicidio e delle relative modalità di esecuzione debba restare affidata, in attesa dell’intervento legislativo, a strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, e che a tal fine debba essere acquisito il parere del comitato etico territorialmente competente. Ciò in linea con quanto già stabilito in precedenti pronunce, relative a situazioni analoghe;
6. con questa legge la Regione, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di tutela della salute, e in attuazione di una sentenza immediatamente esecutiva, detta norme a carattere organizzativo e procedurale per disciplinare in modo uniforme sul proprio territorio l’esercizio delle funzioni che la giurisprudenza costituzionale attribuisce alle aziende sanitarie nella materia di cui trattasi;
7. l’introduzione della presente disciplina serve a definire i tempi e le modalità inerenti alla procedura indicata dalla Corte costituzionale e, dunque, ad eliminare eventuali residui di incertezza e problematicità rispetto all’erogazione di una prestazione sanitaria suddivisa in più fasi, dalla verifica delle condizioni alla verifica delle modalità di autosomministrazione del farmaco che possa garantire una morte rapida, indolore e dignitosa. I tempi e le procedure rappresentano, infatti, elementi fondamentali affinché la facoltà riconosciuta dalla Corte costituzionale sia efficacemente fruibile, accedendo a condizioni di malattia, sofferenza ed estrema urgenza;
8. la presente legge riconosce in ogni caso la propria cedevolezza rispetto ad una successiva normativa statale che regoli la materia, fissandone i principi fondamentali;
Approva la presente legge
della legge 22 dicembre 2017, n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).
l. 219/2017 .
articolo 1, comma 4, della l. 219/2017 .
articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’
articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ).(10) La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’intera legge in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera m) e terzo comma della Costituzione. Inoltre ha dichiarato la non fondatezza o l’illegittimità costituzionale di alcuni articoli o disposizioni di essi. Si veda le note ai singoli articoli.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 1 in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l) e terzo comma della Costituzione
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’articolo 4, comma 1 limitatamente alle parole “, o un suo delegato,” (che sono le parole da mettere tra le parentesi graffe).
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 5 del presente articolo.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del comma 6 del presente articolo.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale dei commi 1 e 3 del presente articolo.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando l’illegittimità costituzionale del primo periodo del comma.
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sull’articolo 7, comma 2 secondo periodo in riferimento all’
articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione .
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul presente articolo in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera m).
La Corte costituzionale con
sentenza n. 204 del 2025 si è espressa dichiarando non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate sul presente articolo in riferimento all’articolo 117, secondo comma, lettera l) e lettera m). La Corte costituzionale ha altresì dichiarato l’illegittimità costituzionale per altri profili su singole disposizioni del presente articolo.



