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Legge regionale 4 marzo 2025, n. 15

Istituzione del registro di mortalità e disposizioni in materia di alienazione di immobili e di investimenti da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 marzo 2025

Art. 11
Piani degli investimenti delle aziende sanitarie. Sostituzione dell'articolo 119 bis della l.r. 40/2005
1. L’articolo 119 bis della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 119 bis
Piani degli investimenti delle aziende sanitarie
1. La Regione, per garantire un più omogeneo processo di sviluppo e innovazione in ambito sanitario, adotta una specifica procedura di valutazione della pianificazione e programmazione degli investimenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale.
2. I progetti di investimento tecnologico e strumentale di valore superiore a euro 2 milioni e i progetti di investimento immobiliare di valore superiore a euro 25 milioni sono valutati sotto il
profilo della congruità con la programmazione regionale, della conformità degli aspetti tecnico sanitari, della sostenibilità economica e finanziaria.
3. Le attività di valutazione sono attribuite alla Commissione di valutazione degli investimenti sanitari di cui all'articolo 119 bis.1, che esprime e trasmette alle aziende sanitarie parere vincolante per l'inserimento dei progetti nel piano degli investimenti allegato ai bilanci di cui agli articoli 120 e 121.
4. Eventuali modifiche al piano degli investimenti nel corso dell'esercizio possono essere apportate solo in casi eccezionali per motivate e giustificate esigenze aziendali.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.