Legge regionale 4 marzo 2025, n. 15
Istituzione del registro di mortalità e disposizioni in materia di alienazione di immobili e di investimenti da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 marzo 2025
Art. 7
Trattativa privata. Sostituzione dell’articolo 115.4 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 115.4 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
“
Art. 115.4
Trattativa privata
1. In caso di mancata presentazione di offerte, o in presenza solo di offerte inammissibili, l'azienda o ente del servizio sanitario regionale può procedere all'alienazione a trattativa privata invitando almeno tre soggetti.
2. Il prezzo sulla cui base si procede a trattativa è quello definito ai sensi dell'articolo 115.1, ovvero l’ultimo prezzo posto a base d’asta, eventualmente decurtato del 5 per cento.
3. Il dirigente competente può altresì:
a) disporre ulteriori stime dopo ogni asta infruttuosa;
b) stabilire dilazioni di pagamento che possano agevolare l'acquisizione del bene, richiedendo le opportune garanzie;
c) su richiesta dell'aggiudicatario, autorizzarlo, nelle more della stipula del contratto, a presentare alle autorità competenti le istanze, segnalazioni o comunicazioni necessarie per la realizzazione
dei lavori, con la possibilità di immissione nel possesso.
4. I beni immobili possono essere alienati altresì a trattativa privata in presenza di specifiche clausole di urgenza riferite all'esigenza di dover assicurare efficacia ed efficienza all'attività aziendale.
5. Ai fini di cui al comma 4, il direttore generale avvia la relativa procedura attraverso l'adozione di apposita deliberazione che motiva il ricorso alla procedura predetta con riguardo all'esigenza di assicurare immediate risorse finanziarie da destinare al completamento dei programmi di investimento.
6. La deliberazione di cui al comma 5:
a) specifica le caratteristiche del bene di cui al comma 4;
b) indica i soggetti da interpellare, tra cui almeno la provincia o la città metropolitana e il comune sul cui territorio insiste il bene stesso.
7. Nei casi di cui al comma 4, si può procedere anche con procedura di evidenza pubblica ridotta nei termini e negli obblighi di pubblicità.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.