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Legge regionale 4 marzo 2025, n. 15

Istituzione del registro di mortalità e disposizioni in materia di alienazione di immobili e di investimenti da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 marzo 2025

Art. 4
Stima. Sostituzione dell’articolo 115.1 della l.r. 40/2005
1. L’articolo 115.1 della l.r. 40/2005 è sostituito dal seguente:
Art. 115.1
Stima
1. Il prezzo di stima è determinato:
a) sulla base di indagini documentate, con il procedimento della stima sintetica ovvero con quello della stima analitica, per arrivare alla determinazione di un prezzo più aderente possibile a quello di mercato, tenendo conto dei listini dei prezzi degli immobili delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) o delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) dell'Agenzia delle entrate;
b) in caso di impossibilità ai sensi della lettera a), in base a differenti criteri estimativi, quali, in via esemplificativa, il metodo per capitalizzazione dei redditi, per costo di trasformazione, per costo di ricostruzione attualizzato, per valore complementare.
2. La stima dei beni è effettuata:
a) dagli uffici competenti delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale dotati di professionalità idonee;
b) da uffici o agenzie pubbliche abilitate a tale funzione, anche mediante la convalida di stime di soggetti abilitati.
3. Nel caso di cui al comma 2, lettera b), qualora l'agenzia pubblica non garantisca il rilascio della stima o della convalida entro due mesi dalla richiesta, si può ricorrere a perizia giurata redatta da professionista iscritto all'albo dei consulenti tecnici presso il tribunale nella cui circoscrizione si trovano i beni.
4. Il professionista di cui al comma 3 è individuato col metodo del sorteggio o dell'avvicendamento per rotazione.
5. Resta fermo l'obbligo di valutazione o attestazione da parte di uffici o agenzie pubbliche abilitati nei casi previsti dalla legge.
6. Le stime di cui ai commi 2 e 3 hanno validità tre anni; qualora il dirigente competente accerti significative variazioni del mercato immobiliare acquisisce una nuova stima anche prima della scadenza ovvero, in assenza di tali variazioni, può prorogare la validità fino ad un massimo di cinque anni, con conseguente aggiornamento in base all'andamento dei prezzi risultanti dai listini dei prezzi degli immobili delle CCIAA o delle quotazioni immobiliari dell’OMI.”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.