Menù di navigazione

Legge regionale 4 marzo 2025, n. 15

Istituzione del registro di mortalità e disposizioni in materia di alienazione di immobili e di investimenti da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 marzo 2025

Art. 3
Procedura di alienazione dei beni immobili. Modifiche all’articolo 115 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 3 dell’articolo 115 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
3 bis. Nel caso l’asta sia andata deserta, l’azienda o ente del servizio sanitario regionale può procedere con un secondo avviso, prevedendo una decurtazione del prezzo di stima fino al 10 per cento del prezzo indicato nell’avviso originario.
”.
2. Dopo il comma 3 bis dell’articolo 115 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
3 ter. Qualora, anche dopo il secondo avviso, l’asta sia rimasta deserta, l’azienda può procedere con altri avvisi, prevedendo ulteriori decurtazioni del prezzo di stima fino al 20 per cento del prezzo indicato nell’avviso originario.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.