Legge regionale 4 marzo 2025, n. 15
Istituzione del registro di mortalità e disposizioni in materia di alienazione di immobili e di investimenti da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 marzo 2025
Art. 12
Commissione di valutazione degli investimenti sanitari. Inserimento dell’articolo 119 bis.1 nella l.r. 40/2005
1. Dopo l’articolo 119 bis della l.r. 40/2005 è inserito il seguente:
“
Art 119 bis.1
Commissione di valutazione degli investimenti sanitari
1. Per valutare la coerenza degli investimenti sanitari con la programmazione regionale, la loro reale efficacia, appropriatezza ed efficienza, i benefici clinici e organizzativi che ne possono derivare, è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, la Commissione di valutazione degli investimenti sanitari.
2. La Commissione di valutazione degli investimenti sanitari è composta:
a) dal direttore della direzione regionale competente in materia di diritto alla salute, o suo delegato, con funzioni di coordinamento;
b) dal dirigente del settore regionale competente in materia di investimenti;
c) dal dirigente del settore regionale competente in materia di sanità territoriale;
d) dal dirigente del settore regionale competente in materia di rete ospedaliera;
e) dal direttore generale dell’ESTAR o suo delegato.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento della Commissione.
4. La partecipazione alla Commissione di valutazione degli investimenti sanitari è gratuita; non è previsto alcun compenso a titolo di indennità, gettone di presenza o rimborso spese.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.