Legge regionale 4 marzo 2025, n. 15
Istituzione del registro di mortalità e disposizioni in materia di alienazione di immobili e di investimenti da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005
Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 marzo 2025
Art. 10
Disapplicazione. Modifiche all’articolo 115.7 della l.r. 40/2005
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 115.7 della l.r. 40/2005 è aggiunto il seguente:
“
1 bis. L’articolo 114 bis e gli articoli da 115 a 115.6 non si applicano altresì alle alienazioni di immobili all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale di cui all’
articolo 1, comma 306, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.