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Legge regionale 4 marzo 2025, n. 15

Istituzione del registro di mortalità e disposizioni in materia di alienazione di immobili e di investimenti da parte delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005

Bollettino Ufficiale n. 17, parte prima, del 10 marzo 2025

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 - Abrogazioni. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 40/2005
Art. 2 - Istituzione del registro di mortalità. Modifiche all’articolo 20 ter della l.r. 40/2005
Art. 3 - Procedura di alienazione dei beni immobili. Modifiche all’articolo 115 della l.r. 40/2005
Art. 4 - Stima. Sostituzione dell’articolo 115.1 della l.r. 40/2005
Art. 5 - Aggiudicazione. Modifiche all’articolo 115.2 della l.r. 40/2005
Art. 6 - Prelazione. Modifiche all’articolo 115.3 della l.r. 40/2005
Art. 7 - Trattativa privata. Sostituzione dell’articolo 115.4 della l.r. 40/2005
Art. 8 - Enti del terzo settore ed enti pubblici. Modifiche all’articolo 115.5 della l.r. 40/2005
Art. 9 - Trattativa diretta. Modifiche all’articolo 115.6 della l.r. 40/2005
Art. 10 - Disapplicazione. Modifiche all’articolo 115.7 della l.r. 40/2005
Art. 11 - Piani degli investimenti delle aziende sanitarie. Sostituzione dell'articolo 119 bis della l.r. 40/2005
Art. 12 - Commissione di valutazione degli investimenti sanitari. Inserimento dell’articolo 119 bis.1 nella l.r. 40/2005
Art. 13 - Clausola di neutralità finanziaria

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.