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Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11

Valorizzazione della Toscana diffusa.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025

Art. 6
Diritto alla salute e inclusione sociale
1. La Regione valorizza e promuove il potenziamento, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi sociali e sociosanitari territoriali sulla base dei principi della riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai percorsi e alle prestazioni e della presa in carico integrata dei bisogni delle persone e dei nuclei familiari, attraverso:
a) la previsione di incentivi finalizzati a garantire sul territorio regionale la prossimità dell’assistenza in comuni, località e frazioni collocate in zone disagiate, anche in coordinamento e nel rispetto, in ogni caso, delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste anche (1)

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 28.

per ciò che concerne le professionalità sanitarie;
b) lo sviluppo di strutture di prossimità e delle centrali operative territoriali (COT);
c) l'attivazione di punti unici di accesso alla rete sociale e sociosanitaria e l'organizzazione di servizi di pronto intervento sociale;
d) il rafforzamento del supporto logistico per lo svolgimento dei servizi sociosanitari, da perseguirsi attraverso la collaborazione con gli enti locali, sia per il reperimento degli alloggi, sia per l'individuazione di locali da destinare alle attività ambulatoriali;
e) la promozione della sanità di iniziativa e di metodiche di stratificazione della popolazione per intensità di bisogni;
f) l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale e lo sviluppo di equipe multi-professionali che prendano in carico la persona in modo multidimensionale, con particolare attenzione alle condizioni di maggiore fragilità e cronicità, nel rispetto, in ogni caso, delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste (2)

Parole aggiunte con con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 28.

;
g) l’implementazione di misure di sostegno alla locazione o all’acquisto di immobili ad uso ufficio a servizio di presidi sanitari da destinarsi a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
h) il potenziamento delle cure domiciliari;
i) l’adozione di modelli di servizi digitalizzati per la gestione dei percorsi assistenziali, sia per l’assistenza domiciliare, attraverso strumenti di telemedicina, sia attraverso l’integrazione della rete professionale che opera sul territorio;
j) la valorizzazione della co-progettazione con gli utenti;
k) la valorizzazione della partecipazione di tutte le risorse della comunità nelle diverse forme e attraverso il coinvolgimento dei diversi attori locali.
2. La Regione valorizza il ruolo dei presidi ospedalieri di base all’interno della rete ospedaliera integrata, che, assieme alle cure primarie, rappresentano la prima linea di intervento per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento medico/chirurgico, attraverso la promozione delle seguenti attività:
a) l’erogazione sul territorio di una prima risposta all’emergenza/urgenza tramite l’integrazione fra pronto soccorso e servizio di emergenza sanitaria territoriale;
b) il trattamento chirurgico in emergenza e in regime di elezione in accordo con la pianificazione aziendale e di rete ospedaliera;
c) l’attività diagnostica di tipo radiologico con possibilità di teleconsulto per una seconda opinione con altri presidi della rete;
d) la presa in carico da parte degli ospedali di base della riacutizzazione delle patologie croniche contribuendo alla loro prevenzione attraverso percorsi di consulenza specialistica;
e) la piena integrazione con l’attività delle COT e dei nuovi modelli organizzativi;
f) la previsione di incentivi al personale sanitario che svolga servizio nei presìdi ospedalieri o nei territori siti all’interno delle aree geografiche di riferimento della presente legge.
3. La Regione promuove misure per l’accessibilità universale ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) e della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), favorendo progetti di investimento ed interventi di sostegno e di integrazione ai servizi, con le modalità previste dalla presente legge, al fine di implementare processi di integrazione delle politiche a favore dei territori della Toscana diffusa anche fra i diversi livelli di intervento e valorizzare la partecipazione ed il coinvolgimento alla vita sociale e civile degli attori del territorio.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole aggiunte con con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.