Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11
Valorizzazione della Toscana diffusa.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto altresì l’
articolo 119 della Costituzione , che impegna lo Stato, e quindi anche le regioni, a promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona;Visti gli articoli dello Statuto:
a) 3, comma 4, per il quale la Regione garantisce la partecipazione di tutti i residenti;
b) 4, comma 1, lettera v), per il quale la Regione persegue, tra le sue finalità prioritarie: “il riconoscimento dell'autonomia delle comunità locali, la promozione del sistema delle autonomie, la valorizzazione delle distinte identità culturali, sociali ed economiche del territorio regionale, la tutela dei comuni minori, dei territori montani e insulari”;
c) 68, comma 3, ove si legge che: “La Regione ricerca forme di coordinamento con le altre regioni, per favorire comuni orientamenti nei confronti dello Stato e dell'Unione europea, per ridurre gli squilibri nei livelli di sviluppo, per affermare indirizzi volti alla coesione e alla solidarietà sociale”;
Visto il Trattato sull’Unione europea, firmato il 7 febbraio 1992 a Maastricht, e, in particolare, l’articolo 3 che prevede tra gli obiettivi dell’Unione europea la promozione della coesione economica, sociale e territoriale;
Visto il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, firmato il 13 dicembre 2007 a Lisbona, e, in particolare, l’articolo 174 che impegna l’Unione europea e quindi anche i livelli nazionali e territoriali di governo, al rafforzamento della sua coesione economica, sociale e territoriale, rivolgendo un'attenzione particolare alle zone rurali, alle zone interessate da transizione industriale e alle regioni che presentano gravi e permanenti svantaggi naturali o demografici, quali le regioni più settentrionali con bassissima densità demografica e le regioni insulari, transfrontaliere e di montagna;
Vista la
legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane);Visto il
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'
articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 );Vista la
legge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare);Vista la
legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) e in particolare l’articolo 1, commi 134 e 135;Visto il
decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124 (Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione) convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023
, n.
162 ;Vista la
legge 28 febbraio 2024 n. 24 (Disposizione per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura);Visto il
decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione), convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 luglio 2024, n. 95 ;Vista la legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche);
Vista la legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale);
Vista la legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ) e, in particolare, il capo IV;Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);
Vista la legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della "Rete telematica regionale toscana");
Vista la legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale);
Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);
Vista la legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);
Vista la legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale);
Vista la legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali);
Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione);
Vista la legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità “PRIIM”. Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);
Vista la legge regionale 6 giugno 2012, n. 27 (Interventi per favorire lo sviluppo della mobilità ciclistica);
Vista la legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 );
Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);
Vista la legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 );
Vista la legge regionale 27 febbraio 2015, n. 21 (Promozione della cultura e della pratica delle attività sportive e ludico-motorie-ricreative e modalità di affidamento degli impianti sportivi);
Vista la legge regionale 20 dicembre 2016, n. 86 (Testo unico del sistema turistico regionale);
Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali);
Vista la legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana);
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);
Vista la legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio);
Vista la legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici);
Vista la legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto);
Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani);
Vista la legge regionale 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana);
Vista la legge regionale 1 marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani);
Vista la legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 );
Vista la deliberazione del Consiglio regionale 27 marzo 2015, n. 37 (Atto di integrazione del piano di indirizzo territoriale “PIT” con valenza di piano paesaggistico. Approvazione ai sensi dell’articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 “Norme per il governo del territorio”).
Visto il parere favorevole del Consiglio delle autonomie locali espresso nella seduta del 7 novembre 2024;
Considerato quanto segue:
1. l’obiettivo strategico “Promuovere la coesione territoriale e i luoghi della Toscana diffusa” del programma regionale di sviluppo (PRS) 2021 – 2025 approvato dal Consiglio regionale con risoluzione 27 luglio 2023, n. 239, stabilisce che occorre promuovere uno sviluppo maggiormente equilibrato tra i territori della Toscana, ponendo grande attenzione alle aree fragili, interne e montane e quindi a quei luoghi, denominati luoghi della “Toscana diffusa”, che sono pertanto oggetto di interventi aggiuntivi, volti a salvaguardarne le specificità valorizzandone le peculiari caratteristiche;
2. “Toscana diffusa” rappresenta un nuovo concetto di sviluppo socio-economico-territoriale alla base del quale c’è il principio che a tutti i cittadini toscani, indipendentemente da dove vivono, devono essere offerte le stesse opportunità e gli stessi livelli di servizi, a cominciare dai collegamenti materiali e immateriali. L’obiettivo è rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale attivando un insieme di strumenti volti a ridurre le disparità di sviluppo, non solo economico, tra diversi territori;
3. la Regione persegue da anni l’obiettivo di assicurare parità di diritti ai residenti in tutti i territori toscani, anche mediante contributi straordinari e aggiuntivi ai piccoli comuni;
4. l’obiettivo si coordina con le linee territoriali strategiche di intervento dei fondi europei dei cicli di programmazione 2014 – 2020 e 2021 – 2027, definite nell'ambito dell'accordo di partenariato 2021 – 2027, approvato con la decisione di esecuzione della Commissione europea del 15 luglio 2022, e nel piano strategico nazionale della politica agricola comune 2023 – 2027 che comprende il programma Leader, e, in particolare, con la strategia nazionale per le aree interne (SNAI), oltre che con altri strumenti di sostegno europei e nazionali che perseguono le medesime finalità – tra gli altri, il piano nazionale di ripresa e resilienza, fondo di sviluppo e coesione, fondo per la montagna;
5. si tratta di dare organicità, coerenza e strutturazione sistematica, anche temporale, agli interventi così da favorire il miglioramento e la tenuta complessiva del sistema toscano nel rispetto, non solo della normativa, ma anche degli indirizzi e delle iniziative europee e nazionali sul tema, compresi gli accordi di programma quadro eventualmente sottoscritti in attuazione dell’articolo 58, sull’accelerazione della SNAI,
del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure), convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 luglio 2021, n. 108 ;Approva la presente legge
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



