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Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11

Valorizzazione della Toscana diffusa.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025

CAPO VI
Norme finali
Art. 26
Osservatorio della Toscana diffusa
1. È istituito l’Osservatorio della Toscana diffusa presso la Giunta regionale, presieduto dal Presidente della Regione o suo delegato, strumento di partecipazione per le politiche regionali oggetto della presente legge.
2. L’Osservatorio della Toscana diffusa svolge funzioni di consultazione, il coordinamento, collaborazione con le realtà associative toscane, pubbliche e private, rilevanti per la promozione delle politiche dedicate ai territori interessati e la rappresentazione delle esigenze di riferimento.
3. I componenti dell’Osservatorio sono individuati dalla Giunta regionale tra le seguenti tipologie di soggetti:
a) associazioni più rappresentative, anche enti del terzo settore, attivi nei territori interessati che si occupano delle politiche oggetto della presente legge;
b) enti locali interessati e loro associazioni;
c) i soggetti imprenditoriali dei territori, anche associati;
d) enti di ricerca dipendenti dalla Regione.
4. La Giunta regionale, con proprio atto, individua i componenti di cui al comma 3 e disciplina la partecipazione e il funzionamento dell’Osservatorio.
5. La partecipazione all’Osservatorio e alle sue attività non comporta oneri per la Regione.
Art. 27
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull’efficacia della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. Per le finalità di cui al comma 1, entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive, in particolare:
a) gli interventi attivati e l’ammontare dei contributi erogati, oltre al numero delle istanze presentate in rapporto a quelle ammesse, suddivisi per comune;
b) la tipologia degli interventi finanziati ed il relativo settore di riferimento;
c) i risultati ottenuti in termini di sviluppo delle attività economiche locali;
d) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.
Art. 28
Sostegno alla residenzialità e agli esercizi di vicinato nell’anno 2025 e nell'anno 2026 (8)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 10.

1. Per i comuni della Toscana diffusa come identificati ai sensi dell’articolo 2, per l'anno 2025, sono stanziate risorse fino all’importo:
a) di euro 750.000,00 ai fini del sostegno all’acquisto di cui all’articolo 17;
b) di euro 750.000,00 ai fini del sostegno alla locazione residenziale di cui all’articolo 18.
2. Per l'anno 2025, ai fini del sostegno degli esercizi di vicinato nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana diffusa ai sensi dell'articolo 20, comma 1, sono stanziate risorse fino all’importo di euro 500.000,00. Per i medesimi fini, nell'anno 2026, sono stanziate risorse fino all'importo di euro 700.000,00.(8)

Parole aggiunte con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 10.

2 bis. Per l'anno 2025, al fine di sostenere la distribuzione capillare della stampa e la salvaguardia dei relativi livelli occupazionali, sono stanziate risorse fino all'importo di euro 300.000,00.(6)

Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 12.

(0 a)

Comma inserito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23, art. 11.

3. Per l’anno 2025, ai fini del sostegno dei processi di sviluppo economico di cui all’articolo 19, comma 1, lettera a), ed in particolare per le attività di valorizzazione delle produzioni agroalimentari ai fini della promozione e della internazionalizzazione prevista dall’articolo 3, comma 1, lettera a), numero 3), della l.r. 1/2006 , sono stanziate risorse fino all’importo di euro 300.000,00.
Art. 29
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 1, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 1.500.000,00 per l’anno 2025 cui si fa fronte per euro 750.000,00 con gli stanziamenti della Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti” e per euro 750.000,00 con gli stanziamenti della Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.
2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 500.000,00 per l'annualità 2025 e di euro 700.000,00 per l'annualità 2026, cui si fa fronte rispettivamente con gli stanziamenti:
a) della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025;
b) della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - reti distributive-tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio di previsione 2026 – 2028, annualità 2026. (9)

Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61, art. 11.

2 bis. Per l'attuazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 2 bis, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 300.000,00 (7)

Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45, art. 13.

per l'anno 2025, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio - Reti distributive - Tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.(0 b)

Comma inserito con l.r. 7 maggio 2025, n. 23, art. 12.

3. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 28, comma 3, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 300.000,00 cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025.
4. Ai fini della copertura degli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 per competenza e cassa di uguale importo:
Anno 2025:
-in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 2.300.000,00;
-in aumento Missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, Programma 06 “Interventi per il diritto alla casa”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 750.000,00;
-in aumento, Missione 9 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, Programma 07 “Sviluppo sostenibile territorio montano piccoli comuni”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” per euro 750.000,00;
-in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 02 “Commercio-reti distributive-tutela dei consumatori”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 500.000,00;
-in aumento, Missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, Programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 300.000,00.
4 bis. Dall’attuazione degli articoli da 1 a 27 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. (3)

Comma aggiunto con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 29.


Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole aggiunte con con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.