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Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11

Valorizzazione della Toscana diffusa.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025

CAPO V
Identità
Art. 22
Cultura e paesaggio
1. La Regione favorisce, in ogni parte del territorio regionale, eventi e manifestazioni culturali e ne incentiva, in modalità specifica, la realizzazione diffusa nelle aree indicate dal DEFR, nell’ambito della programmazione e degli interventi ai sensi della legge regionale 25 febbraio 2010, n. 21 (Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali).
2. La Regione promuove la valorizzazione del paesaggio nelle aree di cui al comma 1 ai sensi:
a) della legge regionale 5 aprile 2017, n. 18 (Agevolazioni fiscali per il sostegno della cultura e la valorizzazione del paesaggio in Toscana) prevedendo agevolazioni fiscali a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività culturali e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio ai sensi del Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ) e del titolo IV, capo I, della l.r. 65/2014 ;
b) dell’articolo 57 della l.r. 65/2014 mediante assegnazione di contributi a comuni ed agli enti del terzo settore per interventi effettivamente volti al recupero e alla riqualificazione nelle aree gravemente compromesse e degradate.
3. La Regione opera altresì ai sensi del comma 2:
a) in osservanza del piano paesaggistico regionale attraverso la redazione di progetti paesaggio;
b) in attuazione della l.r. 21/2010 e in particolare:
1) degli obiettivi di cui all’articolo 1, comma 2, lettere a) ed l);
2) nell’ambito degli strumenti di programmazione di cui all’articolo 4 e con le delibere della Giunta regionale sulle modalità operative per l’attuazione degli interventi di cui al medesimo articolo 4, comma 3, lettera h bis);
3) del rispetto dei criteri per l’attuazione degli interventi di investimento di cui all’articolo 6;
4) del rispetto delle tipologie di intervento regionale in materia di beni paesaggistici di cui all’articolo 7;
5) della valorizzazione culturale dei beni paesaggistici ai sensi dell’articolo 33.
4. Il DEFR prevede risorse per il finanziamento degli interventi previsti dalle leggi regionali:
a) 3 marzo 2021, n. 7 (Interventi di riqualificazione del patrimonio storico e di pregio degli enti locali toscani);
b) 3 marzo 2021, n. 8 (Interventi di sostegno per le città murate e le fortificazioni della Toscana).
Art. 23
Tutela e valorizzazione della agrobiodiversità toscana
1. La Regione favorisce la tutela del patrimonio delle razze e varietà locali a rischio di estinzione nel rispetto della Sito esternolegge 1° dicembre 2015, n. 194 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare) e in attuazione della legge regionale 16 novembre 2004, n. 64 (Tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale) mediante:
a) la promozione di iniziative, pubbliche o private, per preservare e ricostituire le risorse genetiche, diffonderne la conoscenza, il rispetto, l'uso e valorizzarne i prodotti;
b) l’organizzazione diretta di iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione delle medesime risorse.
2. Le azioni di cui al comma 1, lettere a) e b), sono svolte ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della l.r. 64/2004 .
Art. 24
Misure per il contrasto dell'abbandono di terreni e immobili
1. La Regione promuove azioni per il recupero di terreni e di immobili, in particolare quelli appartenenti al patrimonio storico, paesaggistico e culturale, a rischio o che risultano abbandonati, di proprietà pubblica e privata, mediante:
a) l’implementazione della banca della terra di cui all’articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 2012, n. 80 (Trasformazione dell’ente Azienda regionale agricola di Alberese in ente Terre regionali toscane. Modifiche alla l.r. 39/2000 , alla l.r. 77/2004 e alla l.r. 24/2000 ) per gli immobili e terreni ad uso agricolo e forestale;
b) accordi con le società e gli enti titolari per incentivare la realizzazione di centri polifunzionali di pubblica utilità in immobili idonei, comprese le stazioni ferroviarie e le aree di pertinenza ferroviaria della Toscana diffusa.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono definite annualmente nel DEFR.
Art. 25
Beni comuni
1. La Regione opera per la valorizzazione dei beni comuni di cui alla legge regionale 24 luglio 2020, n. 71 (Governo collaborativo dei beni comuni e del territorio, per la promozione della sussidiarietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 e 59 dello Statuto) presenti nei territori della Toscana diffusa mediante:
a) sensibilizzazione dei cittadini attivi dei territori interessati di cui all’articolo 5 della l.r. 71/2020 ;
b) agevolazioni e contributi per la gestione dei beni comuni;
c) assistenza amministrativa gratuita per la redazione dei patti di collaborazione di cui all’articolo 8 della l.r. 71/2020 da parte dei competenti settori della Giunta regionale.
2. Il DEFR stabilisce le risorse destinate annualmente alle finalità di cui al comma 1.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole aggiunte con con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.