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Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11

Valorizzazione della Toscana diffusa.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025

CAPO IV
Sostegno alla residenzialità e all’economia
Art. 17
Sostegno all’acquisto residenziale
1. Al fine di contrastare il declino demografico dei comuni totalmente montani toscani con popolazione fino a diecimila abitanti, la Regione adotta misure di incentivazione finanziaria anche nella forma di contribuzione all’acquisto di immobili ad uso abitativo.
2. Usufruiscono delle misure di cui al comma 1 coloro che trasferiscono la propria residenza nei comuni interessati e si impegnano a non modificarla per almeno dieci anni.
3. La Giunta regionale disciplina le modalità di assegnazione e revoca delle misure di cui al comma 1 in coerenza con le disposizioni relative al fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui all’articolo 1, commi 593 e 595, Sito esternodella Sito esternol. 234/2021 che lo istituiscono, ne individuano le iniziative volte a ridurre i fenomeni di spopolamento e ne regolano la ripartizione fra le regioni.
4. La disciplina di cui al comma 3 tiene conto:
a) dell’età anagrafica dei beneficiari della misura;
b) del numero di figli minori conviventi;
c) dell'indice di disagio dei comuni, in base all'allegato B della l.r. 68/2011 .
Art. 18
Sostegno alla locazione residenziale
1. La Regione concorre con risorse proprie al finanziamento del fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione di cui all’Sito esternoarticolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo).
2. Le somme assegnate al fondo di cui al comma 1 sono utilizzate per la concessione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili.
3. La Giunta regionale:
a) individua gli ulteriori requisiti, concernenti la situazione economica e patrimoniale dei conduttori, le modalità di predisposizione dei bandi comunali e le conseguenti procedure amministrative, nel rispetto della normativa statale;
b) ripartisce annualmente a favore dei comuni le risorse disponibili a valere sul fondo di cui al comma 1, sulla base dei fabbisogni evidenziati nelle precedenti annualità.
Art. 19
Sostegno a processi di sviluppo economico
1. In una prospettiva di sviluppo sostenibile e nel rispetto dei principi generali di cui al Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 (Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'Sito esternoarticolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) e al Sito esternodecreto legislativo 8 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'Sito esternoarticolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 ), la Regione sostiene i territori della Toscana diffusa con le finalità di:
a) migliorare la competitività delle micro, piccole e medie imprese (MPMI) identificate ai sensi della raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese;
b) promuovere, con particolare riferimento al settore manifatturiero, il reinsediamento di attività produttive nelle aree che hanno subito processi di deindustrializzazione, mediante interventi volti alla valorizzazione delle specificità locali e delle vocazioni produttive legate al contesto territoriale;
c) promuovere il turismo sostenibile, anche quello enogastronomico, attraverso azioni dedicate ai territori della Toscana diffusa, incluse quelle volte alla valorizzazione dei cammini regionali e del turismo religioso;
d) riconoscere, in considerazione della funzione di presidio che svolgono nei territori di cui all’articolo 1, comma 1, il ruolo strategico delle imprese operanti nei settori del turismo, del commercio e dei servizi, anche promuovendo, con particolare riferimento alle specificità stagionali, condizioni per favorire una maggiore stabilità occupazionale;
e) sviluppare e rafforzare i processi di trasformazione digitale e ambientale;
f) diffondere processi di economia collaborativa organizzati in forma di impresa;
g) riqualificare gli ambiti e spazi per attività economiche e per il trasferimento tecnologico;
h) incentivare, nel rispetto della disciplina nazionale vigente in materia, l'adozione di modalità di lavoro agile “smart working” nei territori della Toscana diffusa per favorire il riequilibrio territoriale e la coesione sociale, sostenendo misure che facilitino l’accesso a soluzioni di lavoro a distanza, anche attraverso incentivi per l'adeguamento delle infrastrutture tecnologiche;
i) promuovere la creazione di spazi di coworking e di uffici condivisi anche al fine di favorire lo sviluppo di nuove forme di lavoro e di collaborazione.
2. Gli interventi di cui al comma 1:
a) sono attuati nel rispetto dei principi di cui alla legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese) ed ai sensi della legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) e della legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura);
b) possono riguardare il sostegno:
1) all’accesso al credito, agli investimenti produttivi, alla diversificazione e ai processi di trasformazione digitale ed ambientale;
2) alle forme di economia collaborativa e sociale come modalità per promuovere la rivitalizzazione del tessuto sociale ed economico;
3) agli investimenti per le infrastrutture per il turismo, per la qualificazione dei centri commerciali naturali e degli spazi urbani fragili, per la reindustrializzazione dei territori;
4) allo sviluppo integrato e inclusivo a livello locale finalizzato anche all’introduzione di tecnologie avanzate;
5) alla valorizzazione delle attività delle associazioni pro-loco di cui all’articolo 20 della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) titolari di partita IVA ed iscritte al repertorio economico amministrativo (REA);
6) al miglioramento e alla qualificazione delle stazioni invernali e dei relativi impianti nelle aree vocate agli sport invernali d'interesse locale, come individuate dall'articolo 59, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015).
3. Il DEFR definisce le risorse, i settori e i territori di intervento nonché il sistema di premialità e priorità ai sensi dell’articolo 2, comma 5.
4. Le misure di cui al presente articolo sono attuate nel rispetto della normativa sugli aiuti di Stato.
Art. 20
Commercio
1. Il DEFR prevede contributi per l’insediamento ed il mantenimento, anche mediante l’acquisizione, degli esercizi di vicinato di cui all’articolo 15 della legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (Codice del Commercio), in particolare nei centri o nuclei abitati non capoluogo dei territori della Toscana diffusa, secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale.
2. La Regione promuove misure finalizzate a favorire l’insediamento ed il mantenimento degli empori multifunzionali ai sensi dell’articolo 25 della l.r. 62/2018 e le attività in ambito commerciale in qualità di microimpresa ai sensi della legge regionale 1 marzo 2022, n. 4 (Custodi della montagna toscana. Disposizioni finalizzate a contrastare lo spopolamento e a rivitalizzare il tessuto sociale ed economico dei territori montani).
3. Per le attività commerciali di cui al comma 1, il DEFR programmaticamente ed i successivi correlati interventi normativi, possono prevedere la riduzione delle aliquote dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per finalità di riequilibro territoriale di cui all’articolo 3 della legge regionale 24 dicembre 2013, n. 79 (Riordino degli sgravi fiscali alle imprese a valere sull’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”).
Art. 21
Elenco degli agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio
1. In applicazione dell’Sito esternoarticolo 5 della legge 28 febbraio 2024 n. 24 (Disposizione per il riconoscimento della figura dell’agricoltore custode dell’ambiente e del territorio e per l’istituzione della Giornata nazionale dell’agricoltura), è istituito l’elenco degli agricoltori custodi dell’ambiente e del territorio.
2. Possono essere iscritti nell’elenco di cui al comma 1 gli imprenditori agricoli che negli ultimi cinque anni hanno realizzato le attività di cui all’Sito esternoarticolo 2 della l. 24/2024 anche nell’ambito delle misure dello sviluppo rurale.
3. Le modalità per l’iscrizione e la tenuta dell’elenco di cui al comma 1 sono definiti con delibera della Giunta regionale entro sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, nel rispetto del regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
4. I documenti di programmazione regionale prevedono programmi e iniziative, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del terzo settore, finalizzate a promuovere la figura dell’agricoltore custode ai sensi della Sito esternol. 24/2024 e a far conoscere i valori e le esternalità positive dell’agricoltura sostenibile tramite la diffusione della conoscenza e la consapevolezza delle attività di preservazione delle funzioni ecosistemiche di cui all’Sito esternoarticolo 2 della l. 24/2024 connesse all’attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole aggiunte con con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.