Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11
Valorizzazione della Toscana diffusa.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025
CAPO III
Supporto ai territori
Art. 10
Pianificazione urbanistica sovracomunale
1. La Regione promuove, anche attraverso l’erogazione di contributi, la pianificazione per aree omogenee coordinata tra le amministrazioni comunali, di cui agli articoli 23 e 23 bis della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio).
Art. 11
Rigenerazione urbana
1. La Regione promuove interventi di rigenerazione urbana nei territori della Toscana diffusa al fine di rendere più attrattivo e vivibile il territorio, migliorare la qualità del tessuto urbano e sociale, favorire il rilancio economico, assicurare funzioni di presidio del territorio e contrastare i fenomeni di invecchiamento e di abbandono da parte della popolazione residente.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli interventi sono volti, oltre a quanto già previsto dall’articolo 125, comma 1, della l.r. 65/2014 :
a) al riuso delle aree già urbanizzate quale alternativa strategica al nuovo consumo di suolo;
b) alla riorganizzazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente e degli spazi pubblici, anche attraverso la rigenerazione del tessuto urbano e socio-economico;
c) alla riqualificazione delle connessioni con i tessuti urbani circostanti o alla ricomposizione dei margini urbani.
d) a promuovere la cessione o la vendita di immobili dismessi da privati per destinarli a interventi di rigenerazione urbana e valorizzazione socio-economica, anche attraverso forme di collaborazione pubblico-privato.
3. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione favorisce ed incentiva la realizzazione di opere pubbliche di competenza comunale funzionalmente connesse con gli interventi di rigenerazione urbana ai sensi dell’articolo 125 della l.r. 65/2014 e concede contributi periodici in applicazione dell’articolo 57, comma 1, lettera b), della medesima l.r. 65/2014 .
4. L’intervento regionale tiene conto dei seguenti aspetti:
a) riuso e rifunzionalizzazione di aree e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico;
b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché per la promozione delle attività culturali e sportive, compresi interventi di:
1) edilizia residenziale pubblica;
2) contrasto alla grave marginalità basato sull'inserimento in appartamenti indipendenti di persone senza dimora con problemi di salute mentale o in situazione di disagio socio-abitativo cronico (housing first);
3) edilizia residenziale sociale per garantire l'accesso alla casa alle persone fragili, non solo dal punto di vista economico, ai sensi delle normative di settore (social housing);
4) incentivi per appartamenti indipendenti organizzati intorno a servizi comuni per i bisogni di persone anziane (senior housing);
5) contributi agli enti locali per il miglioramento e la riqualificazione dell’impiantistica sportiva pubblica.
c) riqualificazione e valorizzazione di spazi aperti e di connessione urbana, con particolare attenzione agli spazi e servizi pubblici, volte anche alla valorizzazione del sistema del verde, al miglioramento della sostenibilità ambientale o al rafforzamento delle reti ecologiche, a cui possono essere associati percorsi per la mobilità sostenibile;
d) recupero di immobili la cui gestione è affidata a cooperative di comunità, associazioni ed enti del terzo settore ai sensi delle leggi, nazionali e regionali, sulla coprogrammazione e coprogettazione anche ai fini della realizzazione di iniziative di welfare culturale.
5. Sono incentivati gli interventi:
b) interessati da ricorso a conto termico in caso di interventi sul patrimonio edilizio o da efficientamento energetico degli impianti di illuminazione pubblica;
c) di recupero di immobili da destinare a emergenza abitativa;
d) che favoriscono l’intermodalità con il sistema di mobilità pubblica, con il sistema di mobilità dolce o entrambi, anche ai fini della promozione del turismo sostenibile sotto il profilo ambientale e sociale, anche al fine di soddisfare esigenze di ambito sovracomunale;
e) che interessano più aree di intervento riferite a differenti frazioni dello stesso comune mediante un unico progetto.
6. La Regione opera, anche attraverso accordi con enti pubblici, società e aziende pubbliche e private, per la valorizzazione e il riutilizzo del loro patrimonio immobiliare in un’ottica di riqualificazione, accessibilità e fruizione degli immobili di proprietà o gestione.
Art. 12
Territorio rurale
1. La Regione favorisce lo sviluppo e la vivibilità del territorio rurale dei territori della Toscana diffusa sostenendo progetti economici territoriali mediante:
a) i distretti rurali di cui alla legge regionale 5 aprile 2017, n. 17 (Nuova disciplina dei distretti rurali);
b) i distretti biologici di cui alla legge regionale 30 luglio 2019, n. 51 (Disciplina dei distretti biologici);
c) i distretti del cibo di cui all’
articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'
articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 );
articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'
articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 );d) gli interventi di agricoltura sociale di cui alla legge regionale 27 aprile 2023, n. 20 (Disposizioni in materia di agricoltura sociale in Toscana. Modifiche alla l.r. 30/2003 );
e) progetti di sviluppo economico compresi nelle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo nell’ambito della programmazione europea in materia di politica agricola comune (PAC) e di pesca con il fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura (FEAMPA);
f) forme di gestione attiva nel bosco e comunità del bosco per la gestione attiva di cui agli articoli 19 e 20 della legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana);
g) recupero, valorizzazione e promozione delle produzioni agro alimentari tipiche e delle connesse attività svolte dai consorzi e delle filiere locali.
2. Nel rispetto dei principi della programmazione europea in materia di PAC, la Regione inoltre sostiene in particolare i territori della Toscana diffusa attraverso:
a) indennità compensative in aree montane, in aree soggette a vincoli naturali e in altre aree a vincolo diverso;
b) promozione e semplificazione dell’insediamento di giovani agricoltori.
Art. 13
Resilienza energetica
1. La Regione, al fine di ridurre i consumi energetici e le emissioni di gas climalteranti, promuove interventi per la resilienza energetica dei territori della Toscana diffusa attraverso il sostegno:
a) all’efficientamento energetico e per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore pubblico e produttivo delle imprese;
b) allo sviluppo di comunità energetiche.
2. La deliberazione della Giunta regionale che stabilisce le modalità di erogazione del contributo di solidarietà energetica ai sensi dell’articolo 3 della legge regionale 4 dicembre 2024, n. 55 (Misure per il contrasto alla povertà energetica), può individuare criteri di premialità e frequenze di erogazione dei contributi specifici per i territori della Toscana diffusa.
Art. 14
Tutela della biocapacità e dei servizi ecosistemici
1. La Regione riconosce il valore del capitale naturale e della biocapacità dei territori della Toscana diffusa. Valorizza i benefici offerti dagli ecosistemi montani e delle aree interne alla società toscana nel suo complesso.
2. La Regione contribuisce a promuovere:
a) la conoscenza e la ricerca inerente alla preservazione dei servizi ecosistemici nella Toscana diffusa e i sistemi di contabilità ambientale integrati alla contabilità economica;
b) gli investimenti degli enti territoriali finalizzati alla tutela ed al miglioramento dei servizi ecosistemici, compresi sistemi di pagamento di cui all’
articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).
articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali).3. La Regione, nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, promuove azioni in favore dei comuni sottoposti a vincoli per la salvaguardia delle risorse naturali, con particolare riferimento alla risorsa idrica, nei casi in cui tali vincoli prefigurino un mancato o limitato utilizzo del territorio.
4. Ai fini dei commi 1 e 2, la Regione si avvale del fondo di cui all’articolo 1, commi 593 e 595,
della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)
della
legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)5. Il DEFR individua le azioni di cui al comma 3, anche conseguenti ad interventi di natura tariffaria operati nel rispetto della metodologia vigente fissata dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), e stabilisce annualmente le risorse per l’attuazione delle relative misure.
Art. 15
Interventi di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico
1. Al fine di rendere i territori della Toscana diffusa meno vulnerabili alle avversità ambientali e agli effetti dei cambiamenti climatici, la Regione opera per valorizzare tali territori con misure strutturali di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.
2. Il documento operativo per la difesa del suolo di cui all’articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) individuano gli interventi di cui al comma 1, in linea con le previsioni contenute nei piani di gestione rischio alluvioni (PGRA) e nel programma triennale delle opere pubbliche.
Art. 16
Supporto regionale
1. Al fine di agevolare la tempestiva realizzazione degli interventi finanziati con risorse assegnate dalla Regione agli enti locali ai sensi del presente capo, la Giunta regionale può anche fornire, con proprio personale, attività di supporto consulenziale per la progettazione, le procedure di affidamento lavori e la rendicontazione.
2. Le attività di cui al comma 1 sono regolate da accordi ai sensi dell'
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



