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Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11

Valorizzazione della Toscana diffusa.

Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025

CAPO II
Servizi essenziali
Art. 4
Infrastrutture per l’accessibilità e trasporto pubblico
1. La Regione Toscana promuove l’accessibilità ai territori della Toscana diffusa.
2. Sono obiettivi prioritari per l’accessibilità ai territori della Toscana diffusa:
a) l’attenzione alla manutenzione e la qualificazione della rete stradale ai sensi della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell’ambiente, tutela dell’ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal Sito esternodecreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ) e Sito esternodel Sito esternodecreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada);
b) la capillarità dei servizi strutturali di trasporto pubblico locale su gomma, l’organizzazione e l’integrazione con i servizi a domanda debole quali, in particolare, il trasporto a chiamata ed il trasporto scolastico ‘a porte aperte’, al fine di garantirne il mantenimento e la sostenibilità;
c) il rafforzamento e mantenimento della realizzazione di infrastrutture per la mobilità dolce e l’attrattività del territorio in termini paesaggistici, culturali e sociali;
d) il mantenimento in efficienza della rete ferroviaria che attraversa la Toscana diffusa e il miglioramento e potenziamento dei servizi ferroviari in accordo con i gestori di infrastruttura e servizio;
e) il sostegno dell’accessibilità e del collegamento con i territori insulari.
3. Gli enti locali operano per favorire:
a) la conoscenza del livello di sicurezza della rete stradale e dei ponti di competenza;
b) l’identificazione dei bisogni e delle esigenze di servizi in un’ottica di sostenibilità.
4. La Regione promuove azioni per la manutenzione ed il mantenimento e la qualificazione della rete stradale ai sensi della l.r. 68/2011 .
5. Il servizio ferroviario costituisce elemento fondamentale per garantire l’accessibilità ai territori della Toscana diffusa e la Regione, nell’ambito degli strumenti e delle azioni di cui alla legge regionale 31 luglio 1998, n. 42 (Norme per il trasporto pubblico locale), opera per:
a) nei rapporti con i gestori della rete e del servizio ferroviario, il mantenimento dell’efficienza della linea, la valorizzazione e l’attrezzaggio di stazioni e fermate, con particolare riferimento all’utilizzo turistico-cicloturistico/escursionistico, e al costante miglioramento del servizio offerto, anche mediante azioni di progressivo rinnovo dei materiali;
b) ottenere l’incremento dell’utenza sulla rete ferroviaria toscana che attraversa la Toscana diffusa e che presenta un basso numero di passeggeri al di fuori delle fasce pendolari mediante:
1) iniziative per la valorizzazione dei territori attraverso i servizi ordinari e con treni storici e turistici;
2) la promozione e salvaguardia del territorio regionale, tenuto conto della valenza storico, culturale, ambientale e paesaggistica propria delle aree attraversate dalle linee ferroviarie.
c) favorire il miglioramento dell’accessibilità mediante l’individuazione di stazioni aventi un carattere prioritario che possono costituire, mediante attrezzaggio con tecnologie informative, un valido riferimento informativo;
d) la valorizzazione della intermodalità e dei servizi offerti nelle stazioni dei territori della Toscana diffusa, mediante l’estensione delle attività già sperimentate.
Art. 5
Accesso ai servizi e infrastrutture digitali
1. Nell’ambito delle politiche e degli interventi di cui alla legge regionale 9 dicembre 2024, n. 57 (Disciplina dell’innovazione digitale nel territorio regionale e tutela dei diritti di cittadinanza digitale. Modifiche alla l.r. 54/2009 ), la Regione:
a) favorisce la creazione di centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale;
b) agisce per promuovere la connettività, fissa e mobile, in tutto il territorio, anche tramite società e consorzi “in house”;
c) opera per garantire i diritti di cittadinanza digitale.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) la Giunta regionale coordina le attività dei centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale per permettere ai residenti dei territori della Toscana diffusa la fruizione dei servizi pubblici nonché per aiutare la conoscenza delle nuove opportunità della digitalizzazione e le nuove disponibilità di servizi digitali di comunicazione e di dialogo per via telematica con la pubblica amministrazione;
b) le azioni regionali per la connettività, fissa e mobile, a banda ultra larga, anche ai sensi della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), si raccordano con le iniziative nazionali e favoriscono lo svolgimento dell’attività lavorativa nei territori della Toscana diffusa;
c) nell’ambito delle finalità di cui al comma 1, lettera b), la Regione, anche in raccordo con le azioni di cui all’articolo 12, comma 1, lettera g), della legge regionale 3 marzo 2020, n. 16 (Misure per il sostegno alle imprese start up innovative e disposizioni di semplificazione. Modifiche alla l.r. 71/2017 ), promuove la realizzazione di infrastrutture di proprietà pubblica da mettere a disposizione degli operatori di telefonia mobile nelle aree a fallimento di mercato;
d) i diritti di cittadinanza digitale nei territori della Toscana diffusa comprendono attività di assistenza ai consumatori anche mediante sportelli dedicati al disbrigo delle pratiche rivolti in particolar modo alle persone anziane e fragili, sentito il Comitato regionale consumatori e utenti di cui all’articolo 3 della legge regionale 20 febbraio 2008, n. 9 (Norme in materia di tutela e difesa dei consumatori e degli utenti);
e) il documento di linee di indirizzo della rete telematica Regione Toscana (RTRT) di cui al capo II della l.r. 57/2024 prevede indirizzi ed azioni per i territori della Toscana diffusa.
3. La Regione promuove il coordinamento delle azioni degli enti locali ai sensi del presente articolo mediante la gestione associata e l’esercizio mediante unione delle funzioni.
4. La Regione ed i comuni, nell'ambito degli strumenti della l.r. 49/2011 , operano per la promozione di accordi di localizzazione, coubicazione e condivisione delle infrastrutture di comunicazione elettronica ai sensi dell'Sito esternoarticolo 43, comma 3, del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
Art. 6
Diritto alla salute e inclusione sociale
1. La Regione valorizza e promuove il potenziamento, lo sviluppo e la qualificazione dei servizi sociali e sociosanitari territoriali sulla base dei principi della riduzione delle disuguaglianze nell'accesso ai percorsi e alle prestazioni e della presa in carico integrata dei bisogni delle persone e dei nuclei familiari, attraverso:
a) la previsione di incentivi finalizzati a garantire sul territorio regionale la prossimità dell’assistenza in comuni, località e frazioni collocate in zone disagiate, anche in coordinamento e nel rispetto, in ogni caso, delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste anche (1)

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 28.

per ciò che concerne le professionalità sanitarie;
b) lo sviluppo di strutture di prossimità e delle centrali operative territoriali (COT);
c) l'attivazione di punti unici di accesso alla rete sociale e sociosanitaria e l'organizzazione di servizi di pronto intervento sociale;
d) il rafforzamento del supporto logistico per lo svolgimento dei servizi sociosanitari, da perseguirsi attraverso la collaborazione con gli enti locali, sia per il reperimento degli alloggi, sia per l'individuazione di locali da destinare alle attività ambulatoriali;
e) la promozione della sanità di iniziativa e di metodiche di stratificazione della popolazione per intensità di bisogni;
f) l’integrazione tra assistenza sanitaria e sociale e lo sviluppo di equipe multi-professionali che prendano in carico la persona in modo multidimensionale, con particolare attenzione alle condizioni di maggiore fragilità e cronicità, nel rispetto, in ogni caso, delle procedure della contrattazione collettiva e nei limiti delle risorse in essa previste (2)

Parole aggiunte con con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 28.

;
g) l’implementazione di misure di sostegno alla locazione o all’acquisto di immobili ad uso ufficio a servizio di presidi sanitari da destinarsi a medici di medicina generale e pediatri di libera scelta;
h) il potenziamento delle cure domiciliari;
i) l’adozione di modelli di servizi digitalizzati per la gestione dei percorsi assistenziali, sia per l’assistenza domiciliare, attraverso strumenti di telemedicina, sia attraverso l’integrazione della rete professionale che opera sul territorio;
j) la valorizzazione della co-progettazione con gli utenti;
k) la valorizzazione della partecipazione di tutte le risorse della comunità nelle diverse forme e attraverso il coinvolgimento dei diversi attori locali.
2. La Regione valorizza il ruolo dei presidi ospedalieri di base all’interno della rete ospedaliera integrata, che, assieme alle cure primarie, rappresentano la prima linea di intervento per la prevenzione, la diagnosi e il trattamento medico/chirurgico, attraverso la promozione delle seguenti attività:
a) l’erogazione sul territorio di una prima risposta all’emergenza/urgenza tramite l’integrazione fra pronto soccorso e servizio di emergenza sanitaria territoriale;
b) il trattamento chirurgico in emergenza e in regime di elezione in accordo con la pianificazione aziendale e di rete ospedaliera;
c) l’attività diagnostica di tipo radiologico con possibilità di teleconsulto per una seconda opinione con altri presidi della rete;
d) la presa in carico da parte degli ospedali di base della riacutizzazione delle patologie croniche contribuendo alla loro prevenzione attraverso percorsi di consulenza specialistica;
e) la piena integrazione con l’attività delle COT e dei nuovi modelli organizzativi;
f) la previsione di incentivi al personale sanitario che svolga servizio nei presìdi ospedalieri o nei territori siti all’interno delle aree geografiche di riferimento della presente legge.
3. La Regione promuove misure per l’accessibilità universale ai sensi della legge regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche) e della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), favorendo progetti di investimento ed interventi di sostegno e di integrazione ai servizi, con le modalità previste dalla presente legge, al fine di implementare processi di integrazione delle politiche a favore dei territori della Toscana diffusa anche fra i diversi livelli di intervento e valorizzare la partecipazione ed il coinvolgimento alla vita sociale e civile degli attori del territorio.
Art. 7
Attività sportiva
1. La Regione promuove e tutela la salute e il benessere psicofisico attraverso lo sport quale veicolo di valori educativi e sociali, di integrazione e socializzazione, in grado di favorire momenti di aggregazione, divertimento collettivo e contributo al contrasto di fenomeni di disagio sociale.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione valorizza ed incentiva la pratica delle attività sportive e motorio-ricreative su tutto il territorio regionale con l’obiettivo di mantenere stili di vita sani ed attivi e ridurre la sedentarietà attraverso:
a) il sostegno ai soggetti, pubblici o privati, che abbiano maturato competenze documentate nel settore sportivo e ludico-motorio-ricreativo, al fine di valorizzare il talento agonistico, tutelare le tradizioni e le vocazioni sportive locali nonché l’associazionismo e il volontariato sportivo, garantendo medesime opportunità su tutto il territorio regionale;
b) il sostegno ad eventi e manifestazioni sportive che si svolgono sul territorio regionale per permettere al maggior numero possibile di persone di essere parte di progetti che combattono gli stili di vita sedentari e le malattie croniche;
c) il sostegno finalizzato al miglioramento dell’impiantistica sportiva pubblica, attraverso opere di messa a norma, innovazione tecnologica e risparmio energetico, riduzione di impatto ambientale e accessibilità;
d) la promozione dell’attività fisica finalizzata all’integrazione, al recupero della motricità, alla partecipazione a competizioni sportive e alla vita sociale e culturale per le categorie fragili, le persone che vivono in condizioni di disagio e per le persone con disabilità (4)

Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 72.

;
e) la valorizzazione di interventi volti a garantire pari opportunità di accesso alla pratica sportiva.
Art. 8
Educazione e istruzione
1. La Regione promuove politiche volte ad assicurare lo sviluppo dell'identità personale e sociale, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere, anche tramite la realizzazione di interventi di educazione e istruzione, al fine di costruire un sistema regionale integrato ai sensi della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro). A tale fine favorisce interventi, diretti e indiretti, a favore dei residenti attraverso:
a) la promozione di politiche per la qualificazione, la diffusione e l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia, finalizzati al sostegno della domanda da parte delle famiglie e dell’offerta da parte dei comuni in forma diretta e indiretta;
b) la programmazione dell’offerta di istruzione sul territorio che ne garantisca l’organico sviluppo qualitativo anche tramite le azioni per la programmazione dell’offerta formativa delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell’autonomia delle istituzioni scolastiche stesse (5)

Parole aggiunte con l.r. 6 giugno 2025, n. 28, art. 94.

;
c) la dislocazione organica e funzionale delle istituzioni scolastiche sul territorio regionale, tramite il dimensionamento della rete scolastica;
d) l'aggregazione dei servizi e dell'offerta, sia mediante le gestioni associate, sia mediante l'operatività delle conferenze zonali per l'educazione e l'istruzione, al fine di agevolare la programmazione e la realizzazione di servizi e attività dei comuni della Toscana diffusa.
2. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte secondo quanto previsto dalla l.r. 32/2002 .
Art. 9
Orientamento, formazione professionale e lavoro
1. La Regione promuove il diritto al lavoro di ogni persona, contribuisce alla promozione dell'occupazione ed alla sua qualità, alla valorizzazione delle competenze e dei saperi, all'affermazione dei diritti nelle attività lavorative e nel mercato del lavoro, all'attuazione dei principi della dignità della persona, dell'uguaglianza e delle pari opportunità, in relazione alle condizioni fisiche, culturali, sociali e di genere, anche tramite la realizzazione di interventi per l'orientamento, la formazione professionale e l’occupazione, quali fondamenti essenziali per lo sviluppo economico e sociale del territorio, con lo scopo di costruire un sistema regionale integrato ai sensi della l.r. 32/2002 . A tale fine favorisce interventi diretti e indiretti a favore dei residenti attraverso:
a) la promozione delle politiche del lavoro per favorire l'incontro fra la domanda e l'offerta;
b) la promozione dell'inserimento e della permanenza nel lavoro delle persone con disabilità, svantaggiate, a rischio di esclusione;
c) il rafforzamento delle competenze mediante un’offerta formativa che tenga conto delle esigenze dei sistemi produttivi locali e dei bisogni degli individui e delle imprese;
d) l'aggregazione dei servizi e dell'offerta, anche mediante le gestioni associate per agevolare la programmazione e la realizzazione di servizi e attività dei comuni della Toscana diffusa;
e) lo sviluppo dei servizi di orientamento permanente;
f) l’introduzione e l’utilizzo delle tecnologie più avanzate.
2. L’Agenzia regionale Toscana per l’impiego (ARTI) contribuisce allo sviluppo dei territori marginali e periferici mediante le seguenti azioni coordinate nei territori della Toscana diffusa:
a) l’apertura di sportelli territoriali in collaborazione con gli enti locali nelle zone dove è difficoltoso raggiungere i centri per l’impiego;
b) la formazione di personale qualificato, incaricato di seguire tutti i comuni rientranti nelle aree interne per il sostegno alle strategie territoriali al fine di svolgere attività finalizzate a contribuire alla promozione dello sviluppo economico e sociale a livello locale per il superamento delle perifericità;
c) implementazione di servizi “on line” con il supporto del facilitatore digitale al fine di superare problemi di collegamento e trasporti;
d) l’attivazione di una capillare attività di comunicazione multicanale, sia attraverso gli strumenti tradizionali sia attraverso la presenza sui social.
3. Le azioni di cui al comma 1 sono svolte secondo quanto previsto dalla l.r. 32/2002 .

Note del Redattore:

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole aggiunte con con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 28 .

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Parole così sostituite con l.r. 6 giugno 2025, n. 28 , art. 72 .

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 12.

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Parola così sostituita con l.r. 8 agosto 2025, n. 45 , art. 13.

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Comma così sostituito con l.r. 29 dicembre 2025, n. 61 , art. 11.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.