Legge regionale 4 febbraio 2025, n. 11
Valorizzazione della Toscana diffusa.
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025
CAPO I
Finalità, programmazione e comunicazione
Art. 1
Ambiti territoriali, oggetto e finalità
1. La Toscana diffusa è l’insieme dei territori caratterizzati da minima densità abitativa, maggiore difficoltà di collegamento alle più evidenti conurbazioni urbane comunque di grande rilievo storico, culturale, paesistico, ambientale, come definiti negli atti di programmazione regionale.
2. La presente legge persegue l’obiettivo di favorire condizioni adeguate per offrire pari opportunità di accesso alle reti di collegamento materiale e immateriale, ai servizi socio-sanitari e assistenziali, allo studio e alla formazione, al lavoro, all’insediamento ed all’esercizio delle attività produttive nonché all’offerta culturale e ai servizi digitali.
3. Il programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all'articolo 7 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla l.r. 20/2008 ), identifica gli ambiti territoriali oggetto delle politiche e delle azioni della presente legge includendo, tra i comuni facenti parte degli stessi, quelli elencati nell’allegato B della legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali) il cui territorio risulta essere stato classificato, in tutto o in parte, come montano, ai sensi della normativa statale. Il documento di economia e finanza regionale (DEFR) di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2015 può aggiornare tali ambiti e declinare tra questi in modo diversificato gli interventi di sostegno, in coerenza con le singole politiche settoriali.
4. Salvo sia diversamente previsto nei singoli articoli, le politiche e le azioni della presente legge riguardano gli ambiti territoriali identificati ai sensi del comma 3.
5. La Regione riconosce la coesione sociale e territoriale come elemento essenziale del proprio sviluppo ed orienta le proprie azioni per favorire lo sviluppo armonico e la rimozione degli squilibri tra i territori regionali; a tale fine:
a) riconosce e valorizza i tratti identitari e le specificità dei luoghi della Toscana diffusa;
b) favorisce processi di integrazione delle politiche per i territori della Toscana diffusa, anche fra i diversi livelli di intervento, al fine di valorizzarne le potenzialità favorendo contestualmente il rafforzamento della capacità amministrativa e la costruzione di pratiche collaborative stabili e di esercizio associato delle gestioni a livello locale anche attraverso raccordi con le articolazioni territoriali dell'amministrazione statale;
c) favorisce e valorizza la partecipazione ed il coinvolgimento nella vita sociale e civile degli attori del territorio;
d) promuove azioni di sistema di progetti integrati di promozione ed internazionalizzazione dei territori della Toscana diffusa.
e) favorisce, nell’ambito dei territori della Toscana diffusa, lo sviluppo socio-economico dei comuni che presentano maggiori situazioni di disagio, come definite dall’articolo 80 della l.r. 68/2011 .
6. Come definiti dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nei dati geografici delle sezioni di censimento, ai fini della presente legge si intendono per:
a) Centro abitato: aggregato di case contigue o vicine con interposte strade, piazze e simili, o comunque brevi soluzioni di continuità, caratterizzato dall’esistenza di servizi od esercizi pubblici che costituiscono una forma autonoma di vita sociale. Possono esistere più centri abitati all’interno di un comune, ma uno solo viene identificato come centro capoluogo;
b) Nucleo abitato: località abitata, priva del luogo di raccolta che caratterizza il centro abitato, costituita da un gruppo di almeno quindici edifici contigui e vicini, con almeno quindici famiglie, con interposte strade, sentieri, piazze, aie, piccoli orti, piccoli incolti e simili.
Art. 2
Programmazione
1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di politiche a favore dei territori della Toscana diffusa, nell'ambito del PRS.
2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il DEFR e i suoi aggiornamenti di cui all’articolo 9 della l.r. 1/2015 , individuano annualmente, in coerenza con il PRS:
a) le priorità programmatiche per l’anno successivo, con proiezione triennale;
b) i territori interessati dagli interventi con riferimento all’articolo 1;
c) i principali interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
3. La Giunta regionale, con deliberazioni, provvede all’attuazione degli interventi di cui al comma 2 e alla definizione delle modalità per la sottoscrizione dei patti di cui al comma 6.
4. La Regione opera per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 anche nell’ambito delle politiche europee per la coesione territoriale attraverso la programmazione dei fondi europei e nazionali; a tale scopo, valorizza il coinvolgimento dei territori per la realizzazione di strategie territoriali integrate di rilancio e di sviluppo sostenibile ambientale, sociale ed economico.
5. Per favorire processi di sviluppo integrato e inclusivo della Toscana diffusa la Regione, nel DEFR e nei relativi strumenti di attuazione, prevede un sistema di premialità e priorità da attuarsi nel rispetto della normativa vigente, mediante la previsione di:
a) aumenti della percentuale di intensità di aiuto;
b) riserve di risorse;
c) punteggi premiali o priorità nelle procedure valutative.
6. Per le finalità di cui al comma 5, con particolare riferimento al coordinamento, l'integrazione e lo sviluppo degli interventi e delle risorse finanziarie destinati ai territori della Toscana diffusa, la Giunta regionale può altresì promuovere, nei casi previsti annualmente dal DEFR tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione, la stipula di specifici patti denominati “Patti per la Toscana diffusa”.
7. I patti di cui al comma 6, stipulati tra la Giunta regionale e gli enti locali singoli o associati interessati, sono strumenti negoziali ad adesione volontaria e contengono gli interventi considerati come prioritari e strategici per i territori di cui all’articolo 1, comma 1. Le modalità per la sottoscrizione di tali patti sono definite con deliberazione della Giunta regionale sentita la commissione consiliare competente.
8. La Regione favorisce il finanziamento alle infrastrutture ed i servizi della Toscana diffusa dando priorità ai progetti che garantiscono la sicurezza e la sostenibilità, anche economica, della gestione.
Art. 3
Strumenti di comunicazione e informazione
1. La Regione favorisce processi di ascolto della cittadinanza per rilevarne i fabbisogni, in particolare rispetto alle difficoltà nella fruizione dei servizi pubblici erogati o coordinati dalla Regione e dagli enti pubblici toscani, contribuendo così al miglioramento continuo della loro qualità.
2. La Regione, anche mediante i centri di alfabetizzazione e facilitazione digitale di cui all’articolo 5, opera per un’informazione capillare sulle azioni regionali e dei risultati ai sensi della presente legge con i seguenti strumenti:
a) l'utilizzo dei social media e di altri strumenti innovativi per comunicare le opportunità e interagire con la cittadinanza potenziando il dialogo e l’ascolto;
b) il coordinamento della realizzazione di campagne di comunicazione istituzionale per diffondere i progetti e le singole opportunità;
c) l’organizzazione di iniziative sul territorio per informare e comunicare in modo efficace le opportunità regionali.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



