Legge regionale 31 gennaio 2025, n. 9
Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettere m, q) e v) e l’articolo 11 dello Statuto;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 );
Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale intende promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, sostenendo economicamente l’organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità;
2. Le tradizioni rappresentano il cuore di una comunità, l'emblema di appartenenza ad un luogo. Esse creano un vincolo di valori e sono espressione della storia e dell'identità della comunità che, di generazione in generazione, si trova su quel territorio. La consapevolezza che preservare le tradizioni di un territorio rappresenta il modo migliore per consolidare l'identità degli individui che su di esso vivono e per consegnare alle future generazioni un patrimonio solido di contenuti e di esperienze su cui costruire la propria storia;
3. Il Consiglio regionale, nel riconoscere l’importanza di salvaguardare e valorizzare l’identità e le tradizioni del territorio regionale, intende modificare la l.r. 46/2015 prevedendo la possibilità di sostenere economicamente anche l’organizzazione di quelle iniziative rivolte alla realizzazione delle suddette finalità;
4. Al fine di consentire la realizzazione, entro tempi brevi, delle iniziative previste dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Art. 1
Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell’identità toscana. Sostituzione del titolo della l.r. 46/2015 .
1. Il titolo della l.r. 46/2015 è sostituito dal seguente: “
Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie e delle iniziative per la valorizzazione dell’identità toscana
” . Art. 2
Iniziative per la valorizzazione dell’identità e delle tradizioni del territorio toscano. Modifiche al preambolo della l.r. 46/2015
1. Il punto 1 del preambolo della l.r. 46/2015 è sostituito dal seguente:
“
1. Il Consiglio regionale promuove eventi di particolare rilievo istituzionale, tesi a
valorizzare la
promozione della cultura e del sapere scientifico, dell’innovazione e dello sviluppo economico e a
mantenere viva la memoria delle tradizioni storiche e culturali della Regione, nonché iniziative per la valorizzazione dell’identità e delle tradizioni del territorio toscano;
”. Art. 3
Feste, celebrazioni, iniziative e premi. Sostituzione della rubrica del titolo I della l.r. 46/2015
1. La rubrica del titolo I della l.r. 46/2015 è sostituita dalla seguente: “
Feste, celebrazioni, iniziative e premi
”. Art. 4
Iniziative per la valorizzazione dell’identità e delle tradizioni del territorio regionale. Inserimento del capo II ter nella l.r. 46/2015
1. Dopo l’articolo 3 quater della l.r. 46/2015 è inserito il seguente capo: “
CAPO II ter - Iniziative per la valorizzazione dell’identità e delle tradizioni del territorio toscano
”Art. 5
Modalità organizzativeper la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione dell’identità e delle tradizioni del territorio toscano. Inserimento dell’articolo 3 quinquies nella l.r. 46/2015
1. Dopo l’articolo 3 quater, nel capo II ter della l.r. 46/2015 , è inserito il seguente:
“
Art. 3 quinquies
Modalità organizzative per la realizzazione delle iniziative per la valorizzazione
dell’identità e delle tradizioni del territorio toscano
1.
Il Consiglio regionale, al fine di promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, intende sostenere economicamente l’organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità.
2.
L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con propria deliberazione, definisce gli indirizzi per l’individuazione dei progetti finalizzati alla realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, nonché le modalità organizzative e il finanziamento.
”. Art. 6
Norma finanziaria. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 46/2015
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 7 della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente:
“
2 bis. Per l’attuazione di quanto previsto dall’articolo 3 quinquies, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 60.000,00 e non deriva alcun onere aggiuntivo rispetto allo stanziamento del bilancio di previsione del Consiglio regionale 2025-2026-2027 di cui alla Missione 5“Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali” Programma 2 “Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale Titolo 1 “Spese correnti.
”. 2. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 7 della l.r. 46/2015 è aggiunto il seguente:
“
2 ter. Alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo 3 quinquies per le annualità successive si provvede con deliberazione del Consiglio regionale che approva il bilancio di previsione.
”. Art. 7
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

