Legge regionale 31 gennaio 2025, n. 9
Iniziative del Consiglio regionale per la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale. Modifiche alla l.r. 46/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 10, parte prima, del 10 febbraio 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, l’articolo 4, comma 1, lettere m, q) e v) e l’articolo 11 dello Statuto;
Vista la legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell’Assemblea legislativa regionale);
Vista legge regionale 9 aprile 2015, n. 46 (Disciplina delle iniziative istituzionali del Consiglio regionale per la valorizzazione delle finalità statutarie. Abrogazione della l.r. 26/2001 );
Considerato quanto segue:
1. Il Consiglio regionale intende promuovere la salvaguardia e la valorizzazione della identità e delle tradizioni del territorio regionale, sostenendo economicamente l’organizzazione di iniziative rivolte alla realizzazione di tali finalità;
2. Le tradizioni rappresentano il cuore di una comunità, l'emblema di appartenenza ad un luogo. Esse creano un vincolo di valori e sono espressione della storia e dell'identità della comunità che, di generazione in generazione, si trova su quel territorio. La consapevolezza che preservare le tradizioni di un territorio rappresenta il modo migliore per consolidare l'identità degli individui che su di esso vivono e per consegnare alle future generazioni un patrimonio solido di contenuti e di esperienze su cui costruire la propria storia;
3. Il Consiglio regionale, nel riconoscere l’importanza di salvaguardare e valorizzare l’identità e le tradizioni del territorio regionale, intende modificare la l.r. 46/2015 prevedendo la possibilità di sostenere economicamente anche l’organizzazione di quelle iniziative rivolte alla realizzazione delle suddette finalità;
4. Al fine di consentire la realizzazione, entro tempi brevi, delle iniziative previste dalla presente legge, è necessario disporne l’entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

