Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 6
Disposizioni in materia di agriturismo d’epoca e di comunicazione dei dati. Modifiche alla l.r. 30/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;
Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana);
Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);
Considerato quanto segue:
1. In analogia a quanto previsto dall’articolo 45 (Residenze d’epoca) della l.r. 61/2024 , si prevede che gli agriturismi che alloggiano i propri ospiti in immobili di particolare pregio storico-architettonico possano assumere la denominazione aggiuntiva di “agriturismo d’epoca”;
2. Per adeguarsi alla nuova “governance” in materia di sistema informativo regionale del turismo posta dalla l.r. 61/2024 e, in particolare, alle nuove competenze attribuite alle comunità d’ambito turistico o unioni dei comuni, è necessario modificare le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei flussi turistici da parte dell’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche;
3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Art. 1
Agriturismo d’epoca. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 30/2003
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 3 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana) è aggiunto il seguente:
“
2 ter. Gli agriturismi che offrono alloggi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), possono assumere la denominazione aggiuntiva di “agriturismo d’epoca
”.
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), possono assumere la denominazione aggiuntiva di “agriturismo d’epocaArt. 2
Obblighi di comunicazione dei dati. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 10 Obblighi di comunicazione dei dati
1. L’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei dati richiesti per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) al comune capofila della comunità d’ambito turistico o all’unione dei comuni competente per territorio.
2. L’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche registra giornalmente, mediante apposita procedura telematica, i dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
3. Le modalità e le tempistiche delle comunicazioni dei dati di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 72 della l.r. 61/2024 .
”.Art. 3
Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 4
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

