Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 6
Disposizioni in materia di agriturismo d’epoca e di comunicazione dei dati. Modifiche alla l.r. 30/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
Art. 2
Obblighi di comunicazione dei dati. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 30/2003
1. L’articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:
“
Art. 10 Obblighi di comunicazione dei dati
1. L’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei dati richiesti per le finalità di cui all’articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) al comune capofila della comunità d’ambito turistico o all’unione dei comuni competente per territorio.
2. L’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche registra giornalmente, mediante apposita procedura telematica, i dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.
3. Le modalità e le tempistiche delle comunicazioni dei dati di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Giunta regionale ai sensi dell’articolo 72 della l.r. 61/2024 .
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

