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Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 6

Disposizioni in materia di agriturismo d’epoca e di comunicazione dei dati. Modifiche alla l.r. 30/2003 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025

Art. 1
Agriturismo d’epoca. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 30/2003
1. Dopo il comma 2 bis dell’articolo 3 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana) è aggiunto il seguente:
2 ter. Gli agriturismi che offrono alloggi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal Sito esternodecreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’Sito esternoarticolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137 ), possono assumere la denominazione aggiuntiva di “agriturismo d’epoca
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.