Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 6
Disposizioni in materia di agriturismo d’epoca e di comunicazione dei dati. Modifiche alla l.r. 30/2003 .
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’
articolo 117, comma quarto, della Costituzione ;Visto l’articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;
Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell’enoturismo e dell’oleoturismo in Toscana);
Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);
Considerato quanto segue:
1. In analogia a quanto previsto dall’articolo 45 (Residenze d’epoca) della l.r. 61/2024 , si prevede che gli agriturismi che alloggiano i propri ospiti in immobili di particolare pregio storico-architettonico possano assumere la denominazione aggiuntiva di “agriturismo d’epoca”;
2. Per adeguarsi alla nuova “governance” in materia di sistema informativo regionale del turismo posta dalla l.r. 61/2024 e, in particolare, alle nuove competenze attribuite alle comunità d’ambito turistico o unioni dei comuni, è necessario modificare le disposizioni relative all’obbligo di comunicazione dei flussi turistici da parte dell’imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche;
3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporne l’entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Approva la presente legge
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

