Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5
Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;
Visto l’articolo 3, comma 3 bis, e l’articolo 4, comma 1, lettere a), n), n bis), o), z), dello Statuto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ) e, in particolare, l’articolo 65;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e, in particolare, l’articolo 50;
Vista la legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione);
Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e, in particolare, l’articolo 36;
Visto della legge del 23 dicembre 1998, n. 488 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e, in particolare, l’articolo 63;
Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e, in particolare, l’articolo 1, comma 228;
Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);
Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);
Vista la legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l. r. 82/2015 );
Visto il parere istituzionale obbligatorio, favorevole a maggioranza, espresso dalla Prima Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto nella seduta del 19 novembre 2024;
Considerato quanto segue:
1. Aree industriali differenti sul territorio regionale necessitano di una riqualificazione infrastrutturale al fine di creare le condizioni per permettere nuovi insediamenti produttivi sostenendo, al contempo, i processi di riconversione produttiva delle aziende;
2. Si rende necessaria una programmazione territoriale per agevolare una razionalizzazione del tessuto produttivo con lo scopo di identificare e rafforzare i distretti industriali dislocati sul territorio;
3. La Regione intende rafforzare ulteriormente la sua capacità attrattiva nell’ambito dei distretti industriali perseguendo un modello di sviluppo locale sostenibile a livello economico, sociale e ambientale;
4. Per rafforzare tale visione, in una fase di particolare sofferenza del tessuto produttivo del territorio, con specifico riguardo ai settori industriali dell’automotive e metalmeccanico, la Regione intende dotarsi di ulteriori strumenti che agevolino una nuova organizzazione delle aree produttive dismesse e che consentano il coordinamento fra enti territoriali per sostenere l’ampliamento di infrastrutture urbanistiche in grado di potenziare la competitività delle aziende;
5. È opportuno, in questo senso, favorire la realizzazione delle infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, al fine di facilitare l’insediamento di imprese e di migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, prioritariamente attraverso il recupero, l’utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di aree produttive dismesse, nonché al fine di attivare azioni di reindustrializzazione, di consolidamento, promozione e sviluppo delle attività produttive del territorio regionale anche in riferimento ai settori della mobilità leggera e sostenibile così come in quello delle energie rinnovabili;
6. È opportuno altresì promuovere, anche attraverso propri enti strumentali o collaborazioni con università degli studi e centri di ricerca, l’elaborazione di analisi economiche e di studi di settore volti ad individuare, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, i settori e le aree ritenute strategiche per le azioni di reindustrializzazione, consolidamento, promozione e sviluppo industriale;
7. Per tali motivi, risulta appropriato sostenere e disciplinare la costituzione e il
8. In quest’ottica la Regione:
- sostiene esperienze di trasmissione e di recupero d’impresa da parte di lavoratori e lavoratrici, nonché le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori e lavoratrici che intendono rilevare l’attività, o rami di attività, dell’azienda nella quale hanno operato, ai fini di salvaguardare l’occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato;
- garantisce lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento del bene stesso; sviluppo del territorio dal punto di vista industriale, occupazionale, sociale e ambientale nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future;
- promuove i propri sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici come componente costitutiva del patrimonio territoriale, di specifico interesse collettivo;
- promuove programmi complessi di riqualificazione insediativa come strumento di programmazione attuativa, finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti;
Approva la presente legge
Art. 1
Oggetto
1. In attuazione dell’articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese), la presente legge definisce e disciplina l’assetto, l’organizzazione e il funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale per la Regione Toscana, di seguito denominati “consorzi”, finalizzati a supportare processi innovativi ad alto impatto tecnologico, capaci di rispondere alle esigenze del territorio e delle comunità locali e a sostenere la realizzazione di poli per specifici settori strategici, tra cui quelli della mobilità leggera e delle energie rinnovabili.
2. La presente legge intende, inoltre, promuovere la nascita e lo sviluppo di società cooperative, sostenere lo sviluppo economico, salvaguardare i livelli occupazionali, favorire la crescita e la qualità dei livelli di occupazione del territorio regionale, nonché la ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici di aziende in situazioni di crisi, con problemi di ricambio generazionale nella proprietà familiare o a rischio di delocalizzazione.
Art. 2
Natura giuridica e scopi
1. I consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici ai sensi dell’articolo 36 della l. 317/1991 , hanno autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.
2. La loro finalità è promuovere l'industrializzazione, la reindustrializzazione e l'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.
Art. 3
Costituzione e partecipazione
1. Possono promuovere la costituzione dei consorzi di sviluppo industriale e partecipare agli stessi i seguenti soggetti che operano nel territorio di competenza dei consorzi: la Regione, la Città Metropolitana di Firenze, le province, i comuni il cui territorio è interessato dal comprensorio consortile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, altri enti ed istituti pubblici, università degli studi e organismi di ricerca, associazioni degli imprenditori e cooperative.
2. La proposta di costituzione contiene, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 2, comma 2, gli obiettivi che si intendono perseguire mediante la costituzione del consorzio, nonché la precisa definizione dell’ambito territoriale di riferimento e gli atti di adesione formalmente adottati dai soggetti interessati.
3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza della condizione di autonomia organizzativa ed economica, nonché l’aderenza alla programmazione regionale e alle funzioni assegnate dalla presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, approva la costituzione di un consorzio stabilendone la durata.
4. Ai consorzi possono aderire altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, secondo quanto stabilito dallo Statuto, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del consorzio.
5. Lo statuto dei consorzi definisce i diritti e le modalità di voto in assemblea dei soggetti consorziati.
Art. 4
Funzioni
1. In coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, i consorzi promuovono azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l’insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel territorio di riferimento. Il consorzio può intervenire con azioni di promozione anche al di fuori delle proprie aree di competenza territoriale, previo specifico accordo con i comuni competenti per territorio.
2.
I consorzi provvedono in particolare a:
a) individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, la disponibilità di aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;
b) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
c) favorire l’insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive;
d) sostenere studi, progetti e iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, ivi compresa la presentazione di progetti fruenti di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea;
e) realizzare e gestire attività strumentali all’insediamento di attività produttive;
f) sostenere l’insediamento di realtà interessate a creare, negli spazi di gestione del consorzio, un polo culturale con l’obiettivo di rivitalizzare anche il tessuto sociale dei territori;
g) sostenere, nel caso di crisi industriali di cui all’articolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d’azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, a lavoratori e lavoratrici o a cooperative da essi costituite;
h) realizzare e gestire i servizi consortili, quali infrastrutture e reti, per i quali determina e riscuote i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nell’area di competenza;
i) esercitare le attività previste dall’articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
3. Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. A tal fine, nell'esercizio delle proprie competenze i consorzi possono proporre provvedimenti espropriativi agli enti territorialmente competenti. Nel territorio di competenza dei consorzi resta ferma la competenza dei comuni nelle funzioni amministrative relative alle espropriazioni per pubblica utilità come previsto dalla legge regionale del 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
4. Oltre a quanto in potere dei consorzi ai sensi del comma 3, i comuni interessati possono realizzare gli espropri previsti dall’ articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
5. Le aree e gli immobili nella disponibilità, a qualunque titolo, dei consorzi sono assegnati ad imprese che esercitano attività industriali, artigianali, commerciali o di prestazione di servizi strumentali alla produzione, che presentano un piano industriale in linea con le finalità espresse in fase di programmazione dalle assemblee dei consorzi. A parità di condizioni, coerentemente con la finalità della legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e in linea con quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), vengono privilegiate, nell’assegnazione degli immobili, le aziende cooperative costituite da lavoratori e lavoratrici di imprese in crisi o in fallimento.
6. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i consorzi possono concludere, con la Regione e con gli altri enti pubblici, accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa.
7. I consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano regolatore consortile che indica, tra l’altro, la localizzazione degli insediamenti produttivi e di opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree consortili, i centri di assistenza e promozione delle imprese dei quali è prevista la realizzazione.
Art. 5
Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture
1. La Regione, i comuni e altri enti possono affidare ai consorzi per lo sviluppo industriale la manutenzione e la gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci esistenti e da realizzare sulla base di apposite convenzioni.
2. La gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli impianti realizzati nelle aree e nei nuclei industriali sono assicurati dai consorzi anche attraverso apposite società di gestione, secondo le norme vigenti.
Art. 6
Organi
1.
Sono organi dei consorzi:
a) l'Assemblea;
b) il Comitato direttivo;
c) il Presidente;
d) il Revisore contabile unico.
2. Il consorzio, nell’ambito della sua autonomia statutaria e organizzativa, può costituire un Comitato tecnico scientifico a supporto delle determinazioni dei propri organi e con funzione consultiva rispetto agli atti programmatici principali o su qualsiasi atto il Presidente ritenga utile l’espressione di un parere. La nomina e la composizione del Comitato tecnico scientifico sono disciplinate dallo statuto dei consorzi.
Art. 7
Assemblea
1. L'Assemblea del consorzio è composta dai presidenti e dai sindaci degli enti territoriali, o loro delegati, e dai legali rappresentati, o loro delegati, degli ulteriori enti partecipanti. Ciascun ente partecipante ha diritto ad un rappresentante
2. L’Assemblea si intende validamente costituita se risulta presente almeno la metà più uno dei suoi componenti.
3. La prima seduta dell’Assemblea è presieduta dal componente più anziano.
4.
Spetta all’Assemblea:
a) approvare lo statuto e le sue modifiche;
b) approvare il budget economico annuale e triennale;
c) approvare il programma triennale delle attività del consorzio e le sue modifiche;
d) approvare il bilancio di esercizio;
e) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;
f) approvare la dotazione organica del consorzio;
g) deliberare sulle operazioni di acquisizione di immobili e di terreni;
h) deliberare su operazioni di indebitamento a medio e lungo termine;
i) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;
j) nominare il Presidente e i componenti del Comitato direttivo;
k) deliberare la partecipazione del consorzio a società, pubbliche e private, il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal consorzio;
l) determinare l’entità dei corrispettivi e dei contributi dei soggetti consorziati;
m) determinare il trattamento economico del Presidente e del Revisore contabile unico, nonché l’ammontare del gettone di presenza dei membri del Comitato direttivo in misura non superiore a 30,00 euro per seduta giornaliera.
5. Le delibere sono assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dell’Assemblea, secondo le modalità previste dallo statuto
6. La partecipazione all’Assemblea è a titolo gratuito
7. L’esercizio dei diritti di voto di ciascun componente presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui.
Art. 8
Comitato direttivo
1. Il Comitato direttivo è composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri, incluso il Presidente, che ne è membro di diritto.
2. Il Comitato direttivo è composto da soggetti dotati di comprovata esperienza e competenza nelle materie concernenti l’attività svolta dal consorzio, risultante da documentato curriculum.
3. Al Comitato direttivo sono attribuiti i compiti di attuazione, di concerto con il Presidente, degli indirizzi generali dell’Assemblea, i compiti di determinazione dell’indirizzo gestionale dell’ente e di definizione degli obiettivi operativi da perseguire, nonché di verifica dei risultati della gestione amministrativa.
4. La durata in carica del Comitato direttivo è pari a tre anni e i suoi componenti possono essere rinnovati per una sola volta.
5. Il Comitato direttivo predispone lo schema di programma triennale di attività del consorzio.
6. Ai componenti del Comitato direttivo spetta un gettone di presenza, determinato dall’assemblea nel rispetto del limite di cui all’articolo 7, comma 4, lettera m).
Art. 9
Presidente
1. Il Presidente è nominato dall’Assemblea, anche tra soggetti al di fuori della stessa, ed è dotato di comprovate capacità ed esperienze manageriali almeno quinquennali e di idonea laurea magistrale o equivalente.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del consorzio ed esercita le funzioni di direzione demandategli dallo Statuto, nonché attua, di concerto con il Comitato direttivo, le decisioni dell’Assemblea.
3. Al Presidente spetta un'indennità di carica omnicomprensiva determinata dall’Assemblea in misura non superiore al 70 per cento dell’emolumento spettante ai dirigenti regionali di ruolo responsabili di settore complesso, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.
4.
Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Presidente provvede in particolare a:
a) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l’esterno;
b) contrarre mutui per finanziare investimenti, previa autorizzazione dell’Assemblea.
5. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.
Art. 10
Revisore contabile unico
1. Il Revisore contabile unico è nominato dal Consiglio regionale.
2. Il Revisore contabile unico dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.
3. Al Revisore contabile unico spetta un'indennità annua determinata dall’Assemblea in misura non superiore al 3 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
4.
Il Revisore contabile unico verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:
a) verifica il budget, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del consorzio e predispone le relazioni e i pareri di accompagnamento;
b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.
5. Il Revisore contabile unico vigila sull'osservanza da parte del consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.
6. La relazione con la quale il Revisore contabile unico esprime il parere sul budget del consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.
7. Il Revisore contabile unico esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
8. Il Revisore contabile unico può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e chiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
Art. 11
Competenze della Giunta regionale
1.
La Giunta regionale, dopo idonea diffida, provvede a sciogliere gli organi di amministrazione dei consorzi nelle ipotesi di:
a) grave e perdurante dissesto economico e finanziario del consorzio;
b) impossibilità degli organi consortili ad operare;
c) gravi irregolarità della gestione;
d) stravolgimento dei fini istituzionali del consorzio.
Nei casi di scioglimento degli organi il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina un commissario per la gestione dell'ente per il periodo necessario alla ricostituzione degli organi ordinari e, comunque, per non più di sei mesi.
3.
Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la Giunta regionale può:
a) chiedere al Revisore contabile unico informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;
b) provvedere, previa diffida agli organi dei consorzi e mediante la nomina di commissari “ad acta”, al compimento di atti obbligatori per legge, quando il consorzio ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.
Art. 12
Statuto
1.
Lo statuto del consorzio stabilisce principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento del consorzio medesimo e, in particolare:
a) definisce le attribuzioni del consorzio e le sue modalità di funzionamento;
b) individua le competenze degli organi di cui all'articolo 6 e ne disciplina il funzionamento;
c) definisce le modalità per l’esercizio della facoltà di recesso dalla posizione di consorziato, nonché i criteri per procedere ad un’esclusione e le modalità di esclusione dei partecipanti inadempienti agli obblighi consortili;
d) definisce le norme relative all'ordinamento del personale;
e) definisce i diritti di voto spettanti ai soggetti consorziati e le modalità di voto in Assemblea.
2. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Art. 13
Programmazione delle attività
1. I consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi triennali di attività, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.
2. Il programma di attività, predisposto dal Comitato direttivo, è approvato dall’Assemblea del consorzio ed è inviato entro dieci giorni dall'adozione alla Giunta regionale, che lo trasmette successivamente al Consiglio regionale a fini conoscitivi.
Articolo 14
Risorse finanziarie
1.
Il consorzio provvede allo svolgimento delle proprie attività con:
a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;
b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;
c) i corrispettivi, a carico delle imprese con sede legale o con un’unità locale nel territorio di competenza del consorzio, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti determinati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 ;
d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;
e) i contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
f) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile;
g) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, compresi eventuali finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, quali i mutui di cui all’articolo 63, comma 5, della l. 448/1998 , destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, alla prestazione di servizi e alla manutenzione di opere e servizi, nell’ambito delle funzioni istituzionali dei consorzi.
2. La Regione può destinare annualmente un contributo ai consorzi di sviluppo industriale, in ragione delle utilità che realizzano a favore del sistema produttivo, valutate sulla base del piano economico e finanziario per ciascun anno finanziario ed in ragione degli obiettivi raggiunti, come definiti nel piano di sviluppo, nonché in ragione di una comprovata conduzione gestionale, improntata ai principi economici dell'efficienza e dell'efficacia.
3. Il contributo di cui al comma 2, qualora erogato in favore di un consorzio cui aderisca la Regione, è da intendersi comprensivo del contributo annuo dovuto dalla stessa ai sensi del comma 1, lettera a).
Art. 15
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull’efficacia della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2.
A tal fine, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive, in particolare:
a) le dotazioni finanziarie ed immobiliari dei consorzi costituiti, specificando la quantità e la tipologia dei soggetti ad essi partecipanti;
b) le azioni promosse dai consorzi medesimi finalizzate alla reindustrializzazione del territorio di riferimento, le imprese coinvolte ed i risultati conseguiti;
c) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.
Art. 16
Norma finanziaria
1. Per l’attuazione di quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), e comma 2, è autorizzata una spesa fino ad un massimo di euro 250.000,00 per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027, cui si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2025 – 2027, annualità 2025, 2026 e 2027.
2.
Ai fini della copertura degli oneri di cui al comma 1, è autorizzata la seguente variazione al bilancio di previsione 2025 – 2027 rispettivamente per competenza e cassa di uguale importo per l’annualità 2025 e per sola competenza per le annualità 2026 e 2027:
Anno 2025
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 250.000,00;
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 250.000,00.
Anno 2026
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 250.000,00;
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 250.000,00.
Anno 2027
- in diminuzione, Missione 20 “Fondi e accantonamenti”, Programma 03 “Altri fondi”, Titolo 1 “Spese correnti”, per euro 250.000,00;
- in aumento, Missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, Programma 01 “Industria, PMI e Artigianato”, Titolo 1 “Spese correnti” per euro 250.000,00.
3. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.