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Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5

Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;


Visto l’articolo 3, comma 3 bis, e l’articolo 4, comma 1, lettere a), n), n bis), o), z), dello Statuto;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all’Sito esternoarticolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ) e, in particolare, l’articolo 65;


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e, in particolare, l’articolo 50;


Vista la Sito esternolegge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione);


Vista la Sito esternolegge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l’innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e, in particolare, l’articolo 36;


Visto della Sito esternolegge del 23 dicembre 1998, n. 488 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo), e, in particolare, l’articolo 63;


Visto la Sito esternolegge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e, in particolare, l’articolo 1, comma 228;


Vista la legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana);


Vista la legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);


Vista la legge regionale 17 luglio 2019, n. 44 (Norme per il riassetto del Consorzio per la Zona industriale apuana. Modifiche all’articolo 32 quater della l. r. 82/2015 );


Visto il parere istituzionale obbligatorio, favorevole a maggioranza, espresso dalla Prima Commissione consiliare ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto nella seduta del 19 novembre 2024;


Considerato quanto segue:


1. Aree industriali differenti sul territorio regionale necessitano di una riqualificazione infrastrutturale al fine di creare le condizioni per permettere nuovi insediamenti produttivi sostenendo, al contempo, i processi di riconversione produttiva delle aziende;


2. Si rende necessaria una programmazione territoriale per agevolare una razionalizzazione del tessuto produttivo con lo scopo di identificare e rafforzare i distretti industriali dislocati sul territorio;


3. La Regione intende rafforzare ulteriormente la sua capacità attrattiva nell’ambito dei distretti industriali perseguendo un modello di sviluppo locale sostenibile a livello economico, sociale e ambientale;


4. Per rafforzare tale visione, in una fase di particolare sofferenza del tessuto produttivo del territorio, con specifico riguardo ai settori industriali dell’automotive e metalmeccanico, la Regione intende dotarsi di ulteriori strumenti che agevolino una nuova organizzazione delle aree produttive dismesse e che consentano il coordinamento fra enti territoriali per sostenere l’ampliamento di infrastrutture urbanistiche in grado di potenziare la competitività delle aziende;


5. È opportuno, in questo senso, favorire la realizzazione delle infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, al fine di facilitare l’insediamento di imprese e di migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, prioritariamente attraverso il recupero, l’utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di aree produttive dismesse, nonché al fine di attivare azioni di reindustrializzazione, di consolidamento, promozione e sviluppo delle attività produttive del territorio regionale anche in riferimento ai settori della mobilità leggera e sostenibile così come in quello delle energie rinnovabili;


6. È opportuno altresì promuovere, anche attraverso propri enti strumentali o collaborazioni con università degli studi e centri di ricerca, l’elaborazione di analisi economiche e di studi di settore volti ad individuare, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, i settori e le aree ritenute strategiche per le azioni di reindustrializzazione, consolidamento, promozione e sviluppo industriale;


7. Per tali motivi, risulta appropriato sostenere e disciplinare la costituzione e il


8. In quest’ottica la Regione:


- sostiene esperienze di trasmissione e di recupero d’impresa da parte di lavoratori e lavoratrici, nonché le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori e lavoratrici che intendono rilevare l’attività, o rami di attività, dell’azienda nella quale hanno operato, ai fini di salvaguardare l’occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato;


- garantisce lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l’uguaglianza di diritti all’uso e al godimento del bene stesso; sviluppo del territorio dal punto di vista industriale, occupazionale, sociale e ambientale nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future;


- promuove i propri sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici come componente costitutiva del patrimonio territoriale, di specifico interesse collettivo;


- promuove programmi complessi di riqualificazione insediativa come strumento di programmazione attuativa, finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti;


Approva la presente legge


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.