Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5
Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
Art. 9
Presidente
1. Il Presidente è nominato dall’Assemblea, anche tra soggetti al di fuori della stessa, ed è dotato di comprovate capacità ed esperienze manageriali almeno quinquennali e di idonea laurea magistrale o equivalente.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del consorzio ed esercita le funzioni di direzione demandategli dallo Statuto, nonché attua, di concerto con il Comitato direttivo, le decisioni dell’Assemblea.
3. Al Presidente spetta un'indennità di carica omnicomprensiva determinata dall’Assemblea in misura non superiore al 70 per cento dell’emolumento spettante ai dirigenti regionali di ruolo responsabili di settore complesso, inclusa la retribuzione di posizione e di risultato.
4.
Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2, il Presidente provvede in particolare a:
a) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l’esterno;
b) contrarre mutui per finanziare investimenti, previa autorizzazione dell’Assemblea.
5. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.