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Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5

Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025

Art. 4
Funzioni
1. In coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, i consorzi promuovono azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l’insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel territorio di riferimento. Il consorzio può intervenire con azioni di promozione anche al di fuori delle proprie aree di competenza territoriale, previo specifico accordo con i comuni competenti per territorio.
2. I consorzi provvedono in particolare a:
a) individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, la disponibilità di aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;
b) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
c) favorire l’insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive;
d) sostenere studi, progetti e iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, ivi compresa la presentazione di progetti fruenti di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione europea;
e) realizzare e gestire attività strumentali all’insediamento di attività produttive;
f) sostenere l’insediamento di realtà interessate a creare, negli spazi di gestione del consorzio, un polo culturale con l’obiettivo di rivitalizzare anche il tessuto sociale dei territori;
g) sostenere, nel caso di crisi industriali di cui all’Sito esternoarticolo 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024), le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d’azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, a lavoratori e lavoratrici o a cooperative da essi costituite;
h) realizzare e gestire i servizi consortili, quali infrastrutture e reti, per i quali determina e riscuote i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nell’area di competenza;
i) esercitare le attività previste dall’Sito esternoarticolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo).
3. Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. A tal fine, nell'esercizio delle proprie competenze i consorzi possono proporre provvedimenti espropriativi agli enti territorialmente competenti. Nel territorio di competenza dei consorzi resta ferma la competenza dei comuni nelle funzioni amministrative relative alle espropriazioni per pubblica utilità come previsto dalla legge regionale del 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità).
4. Oltre a quanto in potere dei consorzi ai sensi del comma 3, i comuni interessati possono realizzare gli espropri previsti dall’ Sito esternoarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
5. Le aree e gli immobili nella disponibilità, a qualunque titolo, dei consorzi sono assegnati ad imprese che esercitano attività industriali, artigianali, commerciali o di prestazione di servizi strumentali alla produzione, che presentano un piano industriale in linea con le finalità espresse in fase di programmazione dalle assemblee dei consorzi. A parità di condizioni, coerentemente con la finalità della Sito esternolegge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione), e in linea con quanto previsto dalla legge regionale 28 dicembre 2005, n. 73 (Norme per la promozione e lo sviluppo del sistema cooperativo della Toscana), vengono privilegiate, nell’assegnazione degli immobili, le aziende cooperative costituite da lavoratori e lavoratrici di imprese in crisi o in fallimento.
6. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i consorzi possono concludere, con la Regione e con gli altri enti pubblici, accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa.
7. I consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento o di reinsediamento produttivo alle previsioni del piano regolatore consortile che indica, tra l’altro, la localizzazione degli insediamenti produttivi e di opere ed impianti infrastrutturali, la dotazione di impianti e servizi di tutela ambientale ed il tipo di imprese localizzabili nei diversi siti compresi nelle aree consortili, i centri di assistenza e promozione delle imprese dei quali è prevista la realizzazione.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.