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Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5

Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025

Art. 3
Costituzione e partecipazione
1. Possono promuovere la costituzione dei consorzi di sviluppo industriale e partecipare agli stessi i seguenti soggetti che operano nel territorio di competenza dei consorzi: la Regione, la Città Metropolitana di Firenze, le province, i comuni il cui territorio è interessato dal comprensorio consortile, le camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, altri enti ed istituti pubblici, università degli studi e organismi di ricerca, associazioni degli imprenditori e cooperative.
2. La proposta di costituzione contiene, nel rispetto delle finalità di cui all’articolo 2, comma 2, gli obiettivi che si intendono perseguire mediante la costituzione del consorzio, nonché la precisa definizione dell’ambito territoriale di riferimento e gli atti di adesione formalmente adottati dai soggetti interessati.
3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza della condizione di autonomia organizzativa ed economica, nonché l’aderenza alla programmazione regionale e alle funzioni assegnate dalla presente legge, previo parere della commissione consiliare competente, approva la costituzione di un consorzio stabilendone la durata.
4. Ai consorzi possono aderire altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, secondo quanto stabilito dallo Statuto, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del consorzio.
5. Lo statuto dei consorzi definisce i diritti e le modalità di voto in assemblea dei soggetti consorziati.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.