Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5
Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
Art. 14 bis
Concorso finanziario regionale al fondo di dotazione dei consorzi da costituire nell'anno 2025
(1)
1.
Nel caso in cui la Giunta regionale aderisca nell'anno 2025 a consorzi di cui ha promosso la costituzione ai sensi dell'articolo 3, comma 1, concorre al finanziamento del relativo fondo di dotazione proporzionalmente alla relativa quota di partecipazione, nel limite delle risorse di cui all'articolo 16, comma 1 bis.
Art. 15
Clausola valutativa
1. La commissione consiliare competente per materia, ai sensi degli articoli 19 e 45 dello Statuto, procede alla verifica sull’efficacia della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. A tal fine, entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge e, per gli anni successivi, entro il 31 dicembre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione che descrive, in particolare:
a) le dotazioni finanziarie ed immobiliari dei consorzi costituiti, specificando la quantità e la tipologia dei soggetti ad essi partecipanti;
b) le azioni promosse dai consorzi medesimi finalizzate alla reindustrializzazione del territorio di riferimento, le imprese coinvolte ed i risultati conseguiti;
c) le eventuali criticità riscontrate nell’attuazione della presente legge, nonché le azioni intraprese per farvi fronte.
Note del Redattore:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.



