Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5
Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
Articolo 14
Risorse finanziarie
1.
Il consorzio provvede allo svolgimento delle proprie attività con:
a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;
b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;
c) i corrispettivi, a carico delle imprese con sede legale o con un’unità locale nel territorio di competenza del consorzio, per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti determinati ai sensi dell’articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341 ;
d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;
e) i contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;
f) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile;
g) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, compresi eventuali finanziamenti della Cassa depositi e prestiti, quali i mutui di cui all’articolo 63, comma 5, della l. 448/1998 , destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, alla prestazione di servizi e alla manutenzione di opere e servizi, nell’ambito delle funzioni istituzionali dei consorzi.
2. La Regione può destinare annualmente un contributo ai consorzi di sviluppo industriale, in ragione delle utilità che realizzano a favore del sistema produttivo, valutate sulla base del piano economico e finanziario per ciascun anno finanziario ed in ragione degli obiettivi raggiunti, come definiti nel piano di sviluppo, nonché in ragione di una comprovata conduzione gestionale, improntata ai principi economici dell'efficienza e dell'efficacia.
3. Il contributo di cui al comma 2, qualora erogato in favore di un consorzio cui aderisca la Regione, è da intendersi comprensivo del contributo annuo dovuto dalla stessa ai sensi del comma 1, lettera a).
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.