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Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5

Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025

Art. 11
Competenze della Giunta regionale
1. La Giunta regionale, dopo idonea diffida, provvede a sciogliere gli organi di amministrazione dei consorzi nelle ipotesi di:
a) grave e perdurante dissesto economico e finanziario del consorzio;
b) impossibilità degli organi consortili ad operare;
c) gravi irregolarità della gestione;
d) stravolgimento dei fini istituzionali del consorzio.
Nei casi di scioglimento degli organi il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, nomina un commissario per la gestione dell'ente per il periodo necessario alla ricostituzione degli organi ordinari e, comunque, per non più di sei mesi.
3. Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la Giunta regionale può:
a) chiedere al Revisore contabile unico informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;
b) provvedere, previa diffida agli organi dei consorzi e mediante la nomina di commissari “ad acta”, al compimento di atti obbligatori per legge, quando il consorzio ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.