Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 5
Costituzione e funzionamento dei consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli per specifici settori industriali. Strumenti per il sostegno a recupero cooperativistico d'impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
Art. 10
Revisore contabile unico
1. Il Revisore contabile unico è nominato dal Consiglio regionale.
2. Il Revisore contabile unico dura in carica tre anni e può essere rinnovato per una sola volta.
3. Al Revisore contabile unico spetta un'indennità annua determinata dall’Assemblea in misura non superiore al 3 per cento dell’indennità spettante al Presidente della Giunta regionale.
4.
Il Revisore contabile unico verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:
a) verifica il budget, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del consorzio e predispone le relazioni e i pareri di accompagnamento;
b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.
5. Il Revisore contabile unico vigila sull'osservanza da parte del consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ), in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.
6. La relazione con la quale il Revisore contabile unico esprime il parere sul budget del consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.
7. Il Revisore contabile unico esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE).
8. Il Revisore contabile unico può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e chiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.