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Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025



PREAMBOLO


Il Consiglio regionale


Visto l’articolo 117, comma secondo, lettera s), e comma terzo della Costituzione;


Visto l’articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;


Visto il regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 (Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie);


Visto il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);


Vista la Sito esternolegge 5 gennaio 1994, n. 37 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) ed in particolare l’articolo 12, commi 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies;


Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (Direttiva Quadro sulle Acque);


Visto il Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità);


Visto il Sito esternodecreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ed in particolare gli articoli 65 e 67;


Vista la Sito esternolegge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla Sito esternolegge 31 dicembre 2009, n. 196 , conseguenti alle nuove regole adottate dall’Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri);


Vista la legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità);


Vista la legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri);


Vista la legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico);


Vista la legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 );


Vista la legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016 );


Visto il parere dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) espresso il 7 febbraio 2023 (44/2023/I/EEL) ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs. 79/1999 ;


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni);


Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 );


Visto il parere favorevole con raccomandazioni del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 11 novembre 2024;


Considerato quanto segue:


1. Si è reso necessario introdurre dei correttivi al contenuto degli accordi disciplinati dalla l.r. 50/2021 e, in particolare, a fronte della difficoltà manifestata dai gestori nella predisposizione degli atti tecnici necessari al rilascio delle concessioni, viene data la possibilità di prorogare il termine per la presentazione della relazione asseverata;


2. Si rende necessario disciplinare, in conformità alla l.r. 57/2017 , la gestione delle occupazioni del demanio idrico senza titolo che siano accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi;


3. Si rende inoltre necessario introdurre una disciplina per la regolarizzazione delle utilizzazioni del demanio idrico e relative aree da parte di comuni, province e Città metropolitana a mezzo ponti, pontili fissi e galleggianti e manufatti e accessori assimilati, attraverso la previsione di una disciplina che semplifichi le modalità di rilascio delle relative concessioni e le modalità di comunicazione delle interferenze tra ponti e reticolo idrografico di gestione;


4. Viene introdotta una specifica disciplina per il rilascio di nuove concessioni o il rinnovo di quelle già esistenti, di ponti pubblici e privati, nell’ipotesi in cui non sia possibile attestare la compatibilità idraulica e stabilendo la previsione di un esercizio provvisorio dell’opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità, disponendo misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio secondo le disposizioni della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004;


5. Si è reso necessario introdurre modifiche alla l.r. 57/2017 volte a ampliare l’ambito di applicazione delle disposizioni in materia di indennizzi per l’occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque senza titolo e disciplinare gli accordi per i soggetti che hanno almeno cinquanta rapporti concessori prevedendo, anche per tali concessioni, la possibilità che siano rilasciate con procedura semplificata mediante presentazione di una relazione asseverata da un professionista abilitato; agli eventuali illeciti amministrativi accertati nell’ambito degli accordi si applicano le medesime disposizioni definite con l.r. 50/2021 ;


6. È inserito nel preambolo della l.r. 80/2015 il riferimento alla pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 Sito esternodel d.lgs. 152/2006 , come richiesto dal Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, nella formulazione indicata con nota di impegno del Presidente della Giunta regionale;


7. Si rende necessario introdurre nella l.r. 80/2015 modifiche in attuazione dell’articolo 12, commi 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies Sito esternodel d.lgs 79/19 9 in materia di concessioni idroelettriche e conseguentemente si provvede a modificare il preambolo della medesima l.r. 80/2015 ;


8. Si rende necessario integrare la l.r. 80/2015 con la procedura per la realizzazione di opere idrauliche che hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà, ai sensi del Sito esternod.p.r. 327/2001 ;


9. Considerato che occorre definire, in conformità ai paramenti stabiliti dalla norma nazionale, la disciplina del canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nonché del canone aggiuntivo, dovuto dai titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute che proseguono, per conto della Regione, l’esercizio delle derivazioni fino alla riassegnazione tenuto anche conto delle indicazioni impartite da ARERA nella deliberazione 6 novembre 2019 n. 490/2019/A/EEL (Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche);


10. Visto il parere del 7 febbraio 2023 (44/2023/I/EEL) espresso da ARERA e ritenuto di accogliere le richieste di precisazioni ivi formulate, tra le quali quella di prevedere che la Giunta regionale si attenga alle linee guida di ARERA nell’approvare, con propria deliberazione, le modalità di calcolo della componente variabile del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche;


11. Preso atto che, come precisato nel citato parere di ARERA, il soggetto tenuto a trasmettere i dati alla Regione per la determinazione della componente variabile del canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche, è Terna s.p.a.;


12. Considerato, inoltre, necessario stabilire l’ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti di grandi derivazioni idroelettriche debbono versare alla struttura regionale territorialmente competente in conseguenza dell’utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione in caso di concessioni scadute;


13. Ritenuto opportuno, al fine di ridurre un potenziale contenzioso dall’esito incerto, ma dal sicuro costo, disporre che i pagamenti relativi ai canoni ed alle correlate imposte regionali di cui all’articolo 1, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 81 (Legge di stabilità per l’anno 2016), nonché gli indennizzi di cui all’articolo 1, commi 8, 9 e 10, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati per gli anni dal 2016 al 2020 entro il 31 dicembre 2022, si considerino regolarmente eseguiti;


14.Si rende necessario stabilire che le concessioni rilasciate ai sensi dell’articolo 1, comma 4, della l.r. 77/2016 , decorrono dal 1° gennaio 2016 e la durata è determinata nel termine massimo del 31 dicembre 2025;


15. Ritenuto di accogliere la raccomandazione contenuta nel parere del Consiglio delle autonomie locali e di adeguare conseguentemente il testo con riferimento agli importi e alle annualità dovute all’indennizzo previsto dall’articolo 7 bis della l.r. 50/2021 ai fini della regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico di comuni, province e Città metropolitana;


Approva la presente legge

CAPO I
Modifiche alla legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016 )
Art. 1
Contenuto degli accordi. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 50/2021
1. Il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 24 dicembre 2021, n. 50 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato. Modifiche alla l.r. 77/2016 ), è sostituito dal seguente:
3. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi previsti dalla presente legge e dall’accordo stipulato o nel caso di mancato pagamento, anche di una sola annualità, della somma di cui al comma 2, il gestore è tenuto al pagamento di una somma aggiuntiva, pari a euro 50,00 per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini stabiliti nell’accordo.
”.
2. Dopo il comma 4 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
4 bis. Il termine di cui al comma 4 è differito fino ad un massimo di dodici mesi dall’entrata in vigore del presente comma, mediante la sottoscrizione di un accordo integrativo ai sensi dell’articolo 5, comma 1 ter.
”.
3. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
4 ter. Nel caso in cui la relazione asseverata di cui al comma 4 risulti incompleta, la struttura regionale territorialmente competente richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della domanda di concessione. I termini di avvio del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della documentazione richiesta.
”.
4. Al comma 5 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 dopo le parole: “
Qualora il gestore non presenti la relazione asseverata di cui al comma 4
” sono inserite le seguenti: “
o le integrazioni di cui al comma 4 ter entro trenta giorni dalla richiesta delle stesse,
”.
5. Il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è sostituito dal seguente:
7. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, ai fini del rilascio della concessione è richiesto un indennizzo pari al canone per ogni anno di occupazione senza titolo, determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell’articolo 35 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni) per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo e calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità. Le somme e le maggiorazioni di cui al presente comma non sono gravate da interessi legali. All’indennizzo non si applica il pagamento dell’imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione).
”.
6. Dopo il comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
7 bis. Le concessioni di cui al comma 7 sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della perizia asseverata e decorrono dalla data di rilascio della concessione nell’ambito della vigenza dell’accordo.
”.
7. Dopo il comma 7 bis dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
7 ter. Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d’ufficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 12 agosto 2016, n. 60/R (Regolamento in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015 n. 80 “Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idrica e tutela della costa e degli abitati costieri” recante disciplina del rilascio delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e criteri per la determinazione dei canoni), oltre alle sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 .
”.
8. Al comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 le parole: “
di cui al comma 4
” sono sostituite dalle seguenti: “
di cui ai commi 4 e 4 ter,
”.
9. Dopo il comma 8 dell’articolo 4 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
8 bis. Nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche si applicano gli articoli 16 e 17 Sito esternodella legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Resta fermo quanto disposto dall’articolo 17 bis della medesima legge nel caso sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati per l’adozione del provvedimento.
”.
Art. 2
Approvazione schema di accordi. Modifiche all’articolo 5 della l.r. 50/2021
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 5 della l.r. 50/2021 è aggiunto il seguente:
1 bis. Gli accordi di cui all’articolo 2 hanno una durata pari a cinque anni dalla sottoscrizione, rinnovabile per una sola volta fino ad un massimo di cinque anni.
”.
2. Dopo il comma 1 bis dell’articolo 5 della l.r. 50/2021 è aggiunto il seguente:
1 ter. La modifica dell’accordo comporta la sottoscrizione di un accordo integrativo.
”.
Art. 3
Regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori di comuni, province e Città metropolitana. Inserimento dell’articolo 7 bis nella l.r. 50/2021
1. Dopo l’articolo 7 della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
Art. 7 bis Regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori di comuni, province e Città metropolitana
1. Ai fini della regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori e del rilascio del titolo concessorio, i comuni, le province e la Città Metropolitana trasmettono alla direzione regionale competente per materia la documentazione di cui al comma 2.
2. Le concessioni sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione, asseverata da un professionista abilitato, sulla compatibilità idraulica di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 ), relativa a ciascuna interferenza fra il reticolo idrografico regionale e ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori.
3. Le concessioni di cui al presente articolo sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione della documentazione di cui al comma 2, con decorrenza dalla data di rilascio della concessione.
4. Nel caso in cui la relazione asseverata di cui al comma 2 risulti incompleta, la struttura regionale territorialmente competente richiede in un’unica soluzione la documentazione mancante entro venti giorni dal ricevimento della domanda. I termini di avvio del procedimento decorrono dalla data di ricevimento della documentazione mancante richiesta.
5. Nel caso sia necessario acquisire pareri obbligatori o valutazioni tecniche si applicano gli articoli 16 e 17 Sito esternodella l. 241/1990 . Resta fermo quanto disposto dall’articolo 17 bis della medesima legge nel caso sia prevista l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati per l’adozione del provvedimento.
6. Qualora i comuni, le province e la Città Metropolitana non presentino la relazione asseverata di cui al comma 2, o le integrazioni di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla richiesta, il rilascio della concessione è effettuato ai sensi dell’articolo 13 del d.p.g.r. 60/R/2016, senza beneficiare della procedura semplificata di cui al presente articolo.
7. Nel caso di cui al comma 6, si applica la sanzione di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 .
8. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti al pagamento di un indennizzo omnicomprensivo per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori, determinato in euro 2,00 per ciascuna annualità pregressa, calcolato retroattivamente
fino ad un massimo di cinque annualità.
9. All’indennizzo di cui al comma 8 non si applica il pagamento dell’imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), e degli interessi legali, e non si applica l’indennizzo di cui all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016 e dell’articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri).
10. Qualora i comuni, le province e la Città Metropolitana non ottemperino a quanto previsto al comma 8, la regolarizzazione dell’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree a mezzo di ponti, pontili fissi e manufatti assimilati e accessori è disposta ai sensi dell’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016.
11. Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d’ufficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 .
”.
Art. 4
Specifiche modalità operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati. Inserimento dell’articolo 7 ter nella l.r. 50/2021
1. Dopo l’articolo 7 bis della l.r. 50/2021 è inserito il seguente:
Art. 7 ter Specifiche modalità operative per il rilascio delle concessioni di ponti pubblici e privati
1. Ai fini del rilascio o del rinnovo delle concessioni delle infrastrutture esistenti dei ponti, nel caso in cui non sia possibile attestare la compatibilità idraulica del manufatto ai sensi dell’articolo 3 del d.p.g.r. 42/R/2018, oppure qualora il manufatto non risulti adeguato alla normativa vigente, la concessione potrà comunque essere rilasciata o rinnovata, applicando le condizioni di esercizio provvisorio dell’opera compatibili con la tutela della pubblica incolumità.
2. Nelle more della realizzazione degli interventi di adeguamento, i soggetti concessionari garantiscono l’esercizio provvisorio dell’opera in condizioni di rischio compatibili con la tutela della pubblica incolumità, tenendo anche in considerazione le opere previste dalla pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e gli impatti sulle condizioni idrauliche al contorno.
3. L’atto di concessione è comunicato dalla Regione al comune territorialmente interessato affinché:
a) disponga le condizioni di esercizio transitorio dell’opera;
b) stabilisca le misure di prevenzione volte a gestire le situazioni di rischio in relazione alle attività di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile).
4. Il comune inserisce le prescrizioni relative al comma 3 nel piano di protezione civile comunale e lo trasmette alla struttura regionale territorialmente competente. Nel medesimo piano il comune individua altresì:
a) le condizioni di vigilanza, allertamento ed emergenza correlate alla tipologia degli eventi idrologici e idrogeologici che possono comportare condizioni di rischio;
b) le procedure di emergenza;
c) le operazioni periodiche di sorveglianza e ispezione da compiere per il miglioramento del funzionamento del corso d’acqua.
”.
CAPO II
Modifiche alla legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 )
Art. 5
Oggetto. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 57/2017
1. Al comma 1 dell’articolo 1 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016 ) dopo le parole: “
l'utilizzazione delle acque
” sono inserite le seguenti: “
non rientranti nella fattispecie di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico), e in materia di indennizzi per l’occupazione e l'uso del demanio idrico e l'utilizzazione delle acque senza titolo.
”.
a bis) le attività di accertamento, liquidazione e riscossione degli indennizzi per l’occupazione e l'uso del demanio idrico senza titolo non rientranti nella fattispecie di cui all’articolo 1 della l.r. 77/2016 e per l'utilizzazione delle acque senza titolo;
”.
Art. 6
Recupero dei canoni. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 57/2017
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
1 bis. L’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a bis), è accertato con specifici atti del responsabile della struttura territorialmente competente per materia notificato al trasgressore ai sensi della Sito esternolegge 30 dicembre 2004 n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2005).
”.
2. Al comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 57/2017 dopo le parole: “
del canone
” sono inserite le seguenti: “
o dell’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a bis)
”.
3. Dopo il comma 3 dell’articolo 3 della l.r. 57/2017 è aggiunto il seguente:
3 bis. Il recupero dell’indennizzo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a bis), è effettuato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo dalla notifica dell’atto di cui al comma 1 bis.
Art. 7
Recupero delle spese. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 57/2017
Art. 8
Accordi sostitutivi e di semplificazione. Modifiche all’articolo 9 della l.r. 57/2017
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 9 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
4 bis. Le concessioni aventi ad oggetto l’utilizzazione del demanio idrico e delle relative aree di cui al presente articolo sono rilasciate con procedura semplificata mediante la presentazione di una relazione, asseverata da un professionista abilitato, sulla compatibilità idraulica di cui all’articolo 3 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 25 luglio 2018, n. 42/R (Regolamento per lo svolgimento delle attività di polizia idraulica, polizia delle acque, e servizio di piena, in attuazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 ), relativa a ciascuna interferenza fra le reti, il reticolo idrografico regionale e le occupazioni del demanio idrico e delle relative aree. A tal fine i soggetti provvedono entro dodici mesi dalla sottoscrizione dell’accordo alla trasmissione della documentazione di cui al presente comma.
”.
2. Il comma 10 dell’articolo 9 della l.r. 57/2017 è sostituito dal seguente:
“1
0. Alle occupazioni del demanio idrico senza titolo eventualmente accertate su segnalazione del gestore, successivamente alla stipula degli accordi, ai fini del rilascio della concessione è richiesto un indennizzo pari al canone per ogni anno di occupazione senza titolo, determinato sulla base dell'importo del canone definito ai sensi dell’articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016 per ciascuna annualità di utilizzazione senza titolo e calcolato retroattivamente fino ad un massimo di cinque annualità. Le somme e le maggiorazioni di cui al presente comma non sono gravate da interessi legali. All’indennizzo non si applica il pagamento dell’imposta di cui alla legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione).
3. Dopo il comma 10 dell’articolo 9 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
10.1 Le concessioni di cui al comma 7 sono rilasciate entro trenta giorni dalla presentazione
della perizia asseverata e decorrono dalla data di rilascio della concessione nell’ambito della vigenza dell’accordo.
4. Dopo il comma 10.1 dell’articolo 9 della l.r. 57/2017 è inserito il seguente:
10.2 Agli illeciti amministrativi eventualmente accertati d’ufficio si applicano le disposizioni di cui all’articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016, oltre alle sanzioni di cui all’articolo 9 della l.r. 80/2015 .
”.
CAPO III
Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri)
Art. 9
Modifiche al preambolo della l.r. 80/2015
1. Nei “Visto” del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), dopo il “Visto” riferito al Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 , è inserito il seguente:
Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) ed in particolare l’articolo 12, commi 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies;
”.
2. Il punto 10 del preambolo della l.r. 80/2015 è sostituito dal seguente:
10. Sulla base della normativa comunitaria e nazionale, la Regione verifica e valuta, nel rispetto degli atti di pianificazione nazionale di distretto con particolare riferimento alla pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonché nel rispetto della pianificazione e programmazione regionale, la pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio e provvede alla regolamentazione dell’uso del suolo nelle aree perimetrate con la pianificazione di bacino al fine di prevenire e mitigare il rischio idrogeologico;
”.
3. Il punto 12 del preambolo della l.r. 80/2015 è abrogato.
4. Dopo il punto 16 del preambolo della l.r. 80/2015 sono inseriti i seguenti:
16 bis. Considerato che occorre definire, in conformità ai paramenti stabiliti dalla norma nazionale, la disciplina del canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nonché del canone aggiuntivo, dovuto dai titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute che proseguono, per conto della Regione, l’esercizio delle derivazioni fino alla riassegnazione, tenuto anche conto delle indicazioni impartite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella deliberazione del 6 novembre 2019 n. 490/219/A/EEL (Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche);
16 ter. Considerato inoltre necessario stabilire l’ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti di grandi derivazioni idroelettriche debbono versare alla struttura regionale territorialmente competente in conseguenza dell’utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione in caso di concessioni scadute;
16 quater. Considerato infine necessario emanare disposizioni transitorie per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione;
”.
Art. 10
Indennità di allagamento. Inserimento dell’articolo 2 bis nella l.r. 80/2015
1. Dopo l’articolo 2 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
Art. 2 bis Indennità di allagamento
1. Le procedure espropriative di cui alla legge regionale 18 febbraio 2005, n. 30 (Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità) e al Sito esternodecreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), da attivare per la realizzazione di opere di cui all’articolo 2 comma 1, lettera e), hanno ad oggetto anche le limitazioni al diritto di proprietà derivanti dal
periodico allagamento delle aree per le quali non si proceda tramite ablazione del diritto di proprietà.
2. Le limitazioni di cui al comma 1 sono iscritte nei pubblici registri immobiliari a cura dell’ente realizzatore dell’opera.
3. Ai proprietari delle aree di cui al comma 1, è corrisposto un indennizzo pari ad un terzo dell’indennità spettante per la medesima area in conformità ai criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione. Tale indennizzo può essere incrementato fino ad un massimo di un ulteriore terzo, proporzionalmente all’aumento di frequenza di allagamento, così come determinato nel progetto dell’opera idraulica.
4. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le modalità di calcolo dell’indennità di cui al comma 3, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa vigente in materia di espropriazione.
5. Per i danni prodotti nell’ambito del funzionamento delle opere di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), non sono concessi contributi.
”.
Art. 11
Conferenza per la difesa del suolo. Abrogazione dell’articolo 4 della l.r. 80/2015
1. L’articolo 4 della l.r. 80/2015 è abrogato.
Art. 12
Determinazione dei canoni per l’uso del demanio idrico. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 80/2015
1. Il comma 2 dell’articolo 6 della l.r. 80/2015 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale annualmente provvede, con deliberazione, all’aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP) contenuto nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2 della legge 7 aprile 2011, n. 39 (Modifiche alla Sito esternolegge 31 dicembre 2009, n. 196 , conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri)
”.
Art. 13
Regolamenti per l’utilizzo razionale della risorsa idrica e per la disciplina dei procedimenti. Quadro conoscitivo per la tutela e gestione delle risorse idriche. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 80/2015
a) le condizioni e i criteri per il rilascio ed il rinnovo di concessioni di derivazione per il razionale utilizzo dell’acqua pubblica, diverse dalle grandi derivazioni idroelettriche di cui all’Sito esternoarticolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/ CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica);
”.
2. Alla fine della lettera c) del comma 1 dell’articolo 11 della l.r 80/2015 sono aggiunte le seguenti parole: “
, è fatta eccezione per le modalità di determinazione dei canoni delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che restano disciplinate dall’articolo 13 bis;
”.
Art. 14
Criteri per la determinazione dei canoni di derivazione delle acque pubbliche. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 80/2015
1. Il comma 3 dell’articolo 12 della l.r. 80/2015 è sostituito dal seguente:
3. Per la categoria d’uso idroelettrico, il canone da corrispondere annualmente è calcolato sulla base dei kilowatt di potenza nominale media di concessione, fatto salvo quanto diversamente stabilito per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell’articolo 13 bis.
”.
Art. 15
Determinazione dei canoni sulle utilizzazioni delle acque. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 80/2015
1. All’inizio dell’alinea del comma 1 dell’articolo 13 della l.r. 80/2015 sono inserite le seguenti parole: “
Fatto salvo quanto diversamente stabilito per le grandi derivazioni idroelettriche ai sensi dell’articolo 13 bis,
”.
2. Il comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 80/2015 è sostituito dal seguente:
2. La Giunta regionale annualmente provvede, con deliberazione, all’aggiornamento dei canoni di cui al comma 1, sulla base del tasso di inflazione programmata (TIP) contenuto nella nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadef), ai sensi dell'Sito esternoarticolo 2 della l. 39/2011
”.
Art. 16
Canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche. Inserimento dell’articolo 13 bis nella l.r. 80/2015
1. Dopo l’articolo 13 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
Art. 13 bis Canone di concessione per le grandi derivazioni idroelettriche
1. Fatto salvo quanto stabilito dall’articolo 13 ter, a decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo, i titolari di concessioni di derivazioni idroelettriche con potenza nominale superiore a 3000 kW, ivi compresi gli impianti tra loro in dipendenza funzionale in relazione alle reciproche interconnessioni delle fonti di alimentazione che determinano cumulativamente una potenza nominale pari o superiore a 3000 kW, corrispondono alla Regione, in applicazione dell’Sito esternoarticolo 12, comma 1 quinquies, del d.lgs 79/1999 , un canone di concessione così articolato:
a) una componente fissa, rapportata alla potenza nominale media di concessione;
b) una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell’impianto comprensiva dell’energia destinata a unità diverse da servizi ausiliari, al netto dell’eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata dalla Regione, ed il corrispondente prezzo zonale orario dell’energia elettrica.
2. La componente fissa del canone è quantificata, in coerenza con l’Sito esternoarticolo 12, comma 1-septies, del d.lgs 79/1999 , in un importo pari ad euro 40,00 per ogni kW di potenza nominale media annua di concessione ed è corrisposta semestralmente entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Tale importo unitario è aggiornato annualmente, in proporzione alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell’indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell’energia elettrica. Le variazioni sono calcolate rispetto al valore del canone riferito all'ultimo anno in cui è stato applicato l'aggiornamento della componente fissa del canone stesso, con effetti a partire dall’anno successivo a quello per il quale tali variazioni sono risultate almeno pari al 5 per cento.
3. Il valore della percentuale costituente la componente variabile del canone è fissato nella misura del 2,5 per cento ed è corrisposto a consuntivo per il primo semestre dell’anno entro il 30 settembre e per il secondo semestre entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello cui si riferisce il canone.
4. In applicazione delle linee guida dell’ARERA, con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate, con formula matematica, le modalità di calcolo della componente variabile di cui al comma 3 al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall’applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell’energia.
5. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell’energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone.
6. Nel caso in cui l’impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell’energia prodotta netta, nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell’attività di misura elettrica dell’ARERA. Qualora l’impianto non sia oggetto di incentivazione, il concessionario è tenuto a comunicare alla Regione l’energia prodotta netta e i criteri utilizzati per determinarla. La Regione, tramite le strutture regionali competenti, può programmare periodici controlli su tali apparecchiature di
misura.
7. La mancata comunicazione delle predette informazioni costituisce grave inosservanza degli obblighi del concessionario.
8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione può stipulare intese o accordi con il soggetto gestore delle reti per l’acquisizione dei dati di misura orari dell’energia elettrica immessa in rete dagli impianti. Ove necessario, la Regione può stipulare accordi con il gestore dei servizi energetici per l’acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l’attuazione della presente legge.
”.
Art. 17
Grandi derivazioni idroelettriche. Canone aggiuntivo. Inserimento dell’articolo 13 ter nella l.r. 80/2015
1. Dopo l’articolo 13 bis della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
Art. 13 ter Grandi derivazioni idroelettriche. Canone aggiuntivo
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo è dovuto un canone annuo aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, per l’esercizio degli impianti delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute ed in attesa di nuova assegnazione.
2. Il canone aggiuntivo di cui al comma 1 è corrisposto dai concessionari annualmente alla Regione, in coerenza con l’Sito esternoarticolo 12, comma 1 septies, del d.lgs 79/1999 , in misura pari a euro 30,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione, fino al completamento delle procedure di assegnazione.
3. Il canone aggiuntivo di cui al comma 1:
a) è versato entro il 30 novembre dell’anno di riferimento;
b) per la prima annualità e per l’annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero.
4. Il canone di cui al comma 1 è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sulla base del tasso di inflazione programmato per l’anno di riferimento e l’importo da corrispondere è arrotondato all’euro inferiore.
5. Le variazioni del canone fissate dal presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre di ogni anno dell’anno precedente a quello di riferimento.
”.
Art. 18
Disposizioni per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione. Inserimento dell’articolo 28 bis nella l.r. 80/2015
1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
Art. 28 bis Disposizioni per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12, comma 1 sexies, del d.lgs 79/1999 , i titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore del presente articolo, oppure in scadenza in data anteriore al 31 dicembre 2024 proseguono, per conto della Regione, l’esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti, oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 27 agosto 2025, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dalla struttura regionale territorialmente competente in attuazione della presente legge.
2. Ai sensi dell’articolo 12, commi 1 sexies e 1 septies, Sito esternodel d.lgs 79/1999 , i concessionari di cui al comma 1, fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, sono tenuti a versare, oltre al canone determinato dal provvedimento di concessione, anche:
a) il canone aggiuntivo di cui all’articolo 13 ter;
b) un corrispettivo per l’utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate le modalità di calcolo del corrispettivo di cui al comma 2, lettera b), in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 12, comma 1 sexies, del d.lgs 79/1999 , n. 79.
”.
CAPO IV
Modifiche alla legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico)
Art. 19
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 77/2016
1. Al comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 77/2016 , dopo le parole: “
decorre dal 1° gennaio 2016
” sono inserite le seguenti: “
e la durata è determinata nel termine massimo di cui al comma 4. Il canone è determinato ai sensi dell’articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016
”.
2. Al comma 16 ter dell’articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) le parole: “
è applicata la sanzione di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
si applica l'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016
”.
CAPO V
Disposizioni finali
Art. 20
Disposizioni sul pagamento dei canoni delle concessioni di beni del demanio idrico e della correlata imposta
1. Ai pagamenti dei canoni delle concessioni per l’utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, delle concessioni di derivazione di acque pubbliche di cui all’articolo 2, comma 1, lettera n), e all’articolo 10, comma 1, lettera d), della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri) e delle correlate imposte regionali di cui all’articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione), ove dovute, nonché degli indennizzi di cui all’articolo 1, comma 8, della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) effettuati entro il 31 dicembre 2022 per gli anni dal 2016 al 2020, non si applica l’articolo 2 della legge regionale 13 ottobre 2017, n. 57 (Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla L.R. 77/2016 ).
Art. 21
Clausola di neutralità finanziaria
1. Dall’attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.


Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.