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Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025

Art. 9
Modifiche al preambolo della l.r. 80/2015
1. Nei “Visto” del preambolo della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 (Norme in materia di difesa del suolo, tutela delle risorse idriche e tutela della costa e degli abitati costieri), dopo il “Visto” riferito al Sito esternodecreto legislativo 3 marzo 1998, n. 112 , è inserito il seguente:
Visto il Sito esternodecreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica) ed in particolare l’articolo 12, commi 1 quinquies, 1 sexies e 1 septies;
”.
2. Il punto 10 del preambolo della l.r. 80/2015 è sostituito dal seguente:
10. Sulla base della normativa comunitaria e nazionale, la Regione verifica e valuta, nel rispetto degli atti di pianificazione nazionale di distretto con particolare riferimento alla pianificazione di bacino di cui agli articoli 65 e 67 Sito esternodel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , nonché nel rispetto della pianificazione e programmazione regionale, la pericolosità idraulica ed idrogeologica del territorio e provvede alla regolamentazione dell’uso del suolo nelle aree perimetrate con la pianificazione di bacino al fine di prevenire e mitigare il rischio idrogeologico;
”.
3. Il punto 12 del preambolo della l.r. 80/2015 è abrogato.
4. Dopo il punto 16 del preambolo della l.r. 80/2015 sono inseriti i seguenti:
16 bis. Considerato che occorre definire, in conformità ai paramenti stabiliti dalla norma nazionale, la disciplina del canone per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche nonché del canone aggiuntivo, dovuto dai titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute che proseguono, per conto della Regione, l’esercizio delle derivazioni fino alla riassegnazione, tenuto anche conto delle indicazioni impartite dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella deliberazione del 6 novembre 2019 n. 490/219/A/EEL (Indicazioni preliminari propedeutiche al rilascio del parere alle Regioni sugli schemi di legge in merito alla definizione dei canoni da applicare ai concessionari di grandi derivazioni idroelettriche);
16 ter. Considerato inoltre necessario stabilire l’ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti di grandi derivazioni idroelettriche debbono versare alla struttura regionale territorialmente competente in conseguenza dell’utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione in caso di concessioni scadute;
16 quater. Considerato infine necessario emanare disposizioni transitorie per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione;
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.