Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
Art. 19
Disposizioni transitorie per occupazione e utilizzazione senza titolo dei soggetti che hanno presentato istanza di concessione o hanno regolarmente pagato. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 77/2016
1. Al comma 5 dell’articolo 1 della l.r. 77/2016 , dopo le parole: “
decorre dal 1° gennaio 2016
” sono inserite le seguenti: “
e la durata è determinata nel termine massimo di cui al comma 4. Il canone è determinato ai sensi dell’articolo 35 del d.p.g.r. 60/R/2016
”.2. Al comma 16 ter dell’articolo 1 della legge regionale 11 novembre 2016, n. 77 (Disposizioni urgenti in materia di concessioni del demanio idrico) le parole: “
è applicata la sanzione di cui all'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016
” sono sostituite dalle seguenti: “
si applica l'articolo 40 del d.p.g.r. 60/R/2016
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

