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Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .

Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025

Art. 18
Disposizioni per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione. Inserimento dell’articolo 28 bis nella l.r. 80/2015
1. Dopo l’articolo 28 della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
Art. 28 bis Disposizioni per la prosecuzione delle concessioni scadute e in attesa di riassegnazione
1. Ai sensi dell’Sito esternoarticolo 12, comma 1 sexies, del d.lgs 79/1999 , i titolari delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute alla data di entrata in vigore del presente articolo, oppure in scadenza in data anteriore al 31 dicembre 2024 proseguono, per conto della Regione, l’esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti, oltre la scadenza della concessione e per il tempo necessario al completamento delle procedure di assegnazione, e comunque non oltre il 27 agosto 2025, nel rispetto dei vincoli e delle prescrizioni di cui al titolo in base al quale è esercitata la derivazione, nonché delle ulteriori modalità e condizioni eventualmente stabilite dalla struttura regionale territorialmente competente in attuazione della presente legge.
2. Ai sensi dell’articolo 12, commi 1 sexies e 1 septies, Sito esternodel d.lgs 79/1999 , i concessionari di cui al comma 1, fino al completamento delle procedure di assegnazione delle concessioni scadute, sono tenuti a versare, oltre al canone determinato dal provvedimento di concessione, anche:
a) il canone aggiuntivo di cui all’articolo 13 ter;
b) un corrispettivo per l’utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale sono esplicitate le modalità di calcolo del corrispettivo di cui al comma 2, lettera b), in conformità a quanto previsto dall’Sito esternoarticolo 12, comma 1 sexies, del d.lgs 79/1999 , n. 79.
”.

Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale.
Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.