Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 3
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di occupazioni del demanio idrico da parte dei gestori del servizio idrico integrato e in materia di canoni di concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Modifiche alla l.r. 50/2021 , alla l.r. 57/2017 , alla l.r. 77/2016 e alla l.r. 80/2015 .
Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10 gennaio 2025
Art. 17
Grandi derivazioni idroelettriche. Canone aggiuntivo. Inserimento dell’articolo 13 ter nella l.r. 80/2015
1. Dopo l’articolo 13 bis della l.r. 80/2015 è inserito il seguente:
“
Art. 13 ter Grandi derivazioni idroelettriche. Canone aggiuntivo
1. A decorrere dall’entrata in vigore del presente articolo è dovuto un canone annuo aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, per l’esercizio degli impianti delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche scadute ed in attesa di nuova assegnazione.
2. Il canone aggiuntivo di cui al comma 1 è corrisposto dai concessionari annualmente alla Regione, in coerenza con l’
articolo 12, comma 1 septies, del d.lgs 79/1999 , in misura pari a euro 30,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione, fino al completamento delle procedure di assegnazione.
articolo 12, comma 1 septies, del d.lgs 79/1999 , in misura pari a euro 30,00 per ogni kW di potenza nominale media di concessione, fino al completamento delle procedure di assegnazione.3. Il canone aggiuntivo di cui al comma 1:
a) è versato entro il 30 novembre dell’anno di riferimento;
b) per la prima annualità e per l’annualità in cui la concessione è assegnata, il canone è dovuto in ragione di ratei mensili; la frazione del mese uguale o superiore a quindici giorni si intende per intero.
4. Il canone di cui al comma 1 è aggiornato annualmente, a decorrere dal 1° gennaio 2025, sulla base del tasso di inflazione programmato per l’anno di riferimento e l’importo da corrispondere è arrotondato all’euro inferiore.
5. Le variazioni del canone fissate dal presente articolo sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre di ogni anno dell’anno precedente a quello di riferimento.
”.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale. Solo i testi pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana hanno valore legale.

